(1 Luglio 2024) - Cessione in blocco, irrilevanza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Indirizzi di merito e legittimità del 2024
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III, 25 giugno 2024 - Parte opposta ha omesso di dimostrare di aver acquistato il diritto di credito, oggetto del giudizio. Invero, il Tribunale ha condiviso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, evidenziando che il cessionario ha l’onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito. L’onere di provare il contratto di cessione, quale fatto costitutivo del diritto di credito, sussiste anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L’atto di cessione è un elemento che si inserisce nella causa petendi della domanda di pagamento e, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che fa valere il diritto di credito. Consegue, che la questione dell’esistenza dell’atto di cessione non è eccezione rilevata d’ufficio dal giudice, ma rientra tra gli oneri di allegazione e prova del soggetto creditore. La stessa Corte Suprema di Cassazione ha affermato, con riferimento alle prove precostituite, che per ’operatività del principio di non contestazione è necessario che sia pacifica l’esistenza sul piano giuridico del documento. Ebbene, considerato che, nella specie, la cessionaria ha depositato: documento di sintesi del contratto di finanziamento stipulato; una pluralità di atti di cessione del credito; copia delle Gazzette Ufficiali, in cui sono pubblicate le cessioni dei crediti; lista dei crediti ceduti; considerato, altresì, che: parte opposta non ha depositato il contratto di finanziamento stipulato da parte opponente, ma solo il documento di sintesi; i contratti di cessione dei crediti non contengono criteri che consentono di identificare, tra quelli ceduti, il credito oggetto del presente giudizio; è irrilevante la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta ufficiale.
Il Tribunale osserva, infatti, che: l’58 TUB detta il regime pubblicitario per l’opponibilità dell’atto di cessione e non per la prova della stipula dell’atto di cessione e, quindi, della titolarità del credito ceduto; la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è irrilevante atteso che l’art. 58 TUB prescrive, ai fini dell’opponibilità dell’atto di cessione, la pubblicità nel registro delle imprese. Ritenere sufficiente ai fini dell’opponibilità dell’atto di cessione del credito la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comporta sul piano ermeneutico l’abrogazione dell’art. 58 co. 2 T.U.B. e l’onere per il mutuatario di procedere alla costante verifica, tramite consultazione della G.U., delle eventuali operazioni di cessione del proprio credito; l’avviso in Gazzetta costituirebbe un mero indizio relativo alla prova dell’esistenza del contratto di cessione, con conseguente violazione degli artt. 2721, 2729 c.c. Invero, l’art. 2729 co. 2 c.c. dispone che le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni. L’art. 2721, comma 1, c.c. esclude la prova per termini del contratto quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58. L’art. 2721, comma 2, c.c. dispone che l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto considerando la qualità delle parti, la natura del contratto e ogni altra circostanza. In base alla natura professionale dell’intermediario creditizio, quest’ultimo ha il dovere di acquisire e conservare il contratto: rientra, quindi, nei limiti dell’ordinaria diligenza la conservazione e la produzione in giudizio del contratto di cessione; l’avviso in G.U. non contiene necessariamente l’indicazione precisa dei criteri di individuazione dei crediti oggetto del contratto di cessione;
non può ritenersi che l’avviso in G.U. costituisca un principio di prova per iscritto ai sensi dell’art. 2724 c.c. tale da consentire l’ammissibilità della prova testimoniale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, exart. 58 TUB.
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l’avvenuta cessione.
Quest’ultima presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Nel caso affrontato dalla Corte, in particolare, la società cessionaria controricorrente, pur dando atto di aver stipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si era limitata a produrre l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non fornendo dunque una idonea prova dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale.
Ne è conseguita, pertanto, la declaratoria della Corte di carenza di legittimazione passiva, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, della società cessionaria.