Differenza tra Fideiussione e Contratto Autonomo di Garanzia: Analisi Teorica, Pratica e Giurisprudenziale

Differenza tra Fideiussione e Contratto Autonomo di Garanzia: Analisi Teorica, Pratica e Giurisprudenziale

Nel panorama giuridico italiano, la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia rappresenta uno dei temi centrali nell’ambito delle garanzie personali. La necessità di chiarire i confini tra queste due figure è costantemente oggetto di riflessione in dottrina e giurisprudenza, specie per le rilevanti ricadute pratiche che tale distinzione comporta in relazione ai rapporti tra creditore, debitore principale e garante. L’analisi che segue si propone di evidenziare i presupposti, la disciplina normativa, le principali differenze applicative e le posizioni della giurisprudenza di legittimità, con particolare attenzione agli articoli del codice civile e alle sentenze della Corte di Cassazione.

1. Aspetti Teorici e Normativi

1.1. La Fideiussione: Caratteristiche Fondamentali

La fideiussione è una garanzia personale disciplinata dagli artt. 1936 ss. c.c., che si connota per la sua natura accessoria rispetto all’obbligazione principale. Il fideiussore si obbliga nei confronti del creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui. L’elemento dell’accessorietà è centrale: il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, fatta eccezione per quelle strettamente personali (art. 1945 c.c.) ("È autonoma rispetto al contratto sottostante tra debitore e creditore (Cass. 10 gennaio 2012 n. 65): il garante è tenuto a pagare senza poter opporre le eccezioni che spettano al debitore principale (fatto salvo quanto detto al n. 16517 e s.) [...] È accessoria : sono opponibili le eccezioni riguardanti il rapporto sottostante tra debitore e creditore (art. 1957 c.c.)" 1).

1.2. Il Contratto Autonomo di Garanzia: Nozione e Peculiarità

Il contratto autonomo di garanzia, di origine giurisprudenziale, si distingue per la sua autonomia rispetto al rapporto garantito: il garante si obbliga a pagare a semplice richiesta del creditore, senza poter sollevare eccezioni relative al rapporto principale. La presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” (solve et repete) è indice della volontà delle parti di derogare alla regola dell’accessorietà, trasformando la garanzia in un impegno autonomo ("La clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' (detta anche solve et repete) comporta la qualificazione del contratto non più come una fideiussione ma come un contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, salvo che non si accerti un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto del contratto stesso (Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947, Cass. 19 febbraio 2019 n. 4717, Cass. 14 giugno 2016 n. 12152, Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17208)" 2).

1.3. Disciplina Normativa e Applicazione degli Articoli del Codice Civile

·       Fideiussione: trova la sua disciplina negli articoli 1936-1957 c.c., con particolare attenzione all’art. 1945 c.c. (eccezioni opponibili) e all’art. 1957 c.c. (onere del creditore di agire tempestivamente).

·       Contratto autonomo di garanzia: non trova disciplina espressa nel Codice Civile, essendo frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, ma si qualifica per la deroga ai principi di accessorietà e alle eccezioni previste per la fideiussione.

2. Principali Differenze: Analisi Sinottica e Giurisprudenziale

La giurisprudenza ha chiarito i criteri distintivi tra le due figure, come riassunto nella seguente tabella:

Aspetto

Fideiussione

Contratto Autonomo di Garanzia

 

Natura

Accessoria all’obbligazione principale

Autonoma rispetto al rapporto principale

 

Eccezioni opponibili

Il fideiussore può opporre tutte le eccezioni del debitore (art. 1945 c.c.)

Il garante non può opporre eccezioni del debitore

 

Clausola “a prima richiesta”

Incompatibile: se presente, trasforma la fideiussione in contratto autonomo (Cass. SU 3947/2010)

Clausola tipica e legittima

 

Prescrizione

Decorrenza dalla scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.)

Può essere derogata; spesso si prevede un termine autonomo

 

Azione di regresso

Il fideiussore può subentrare nei diritti del creditore verso il debitore

Il garante può solo agire in regresso; non si applica la surrogazione, salvo escussione fraudolenta

 

Funzione

Garantisce l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale

Indennizza il danno in caso di inadempimento, funzione indennitaria

 

Giurisprudenza di riferimento

Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947; Cass. 19 febbraio 2019 n. 4717; Cass. 14 giugno 2016 n. 12152

Cass. 10 gennaio 2012 n. 65; Cass. 14 ottobre 2022 n. 30185

 

("Illustriamo nella seguente tabella le principali differenze rispetto alla fideiussione, anche sulla base dei recenti chiarimenti dalla Corte di Cassazione (Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947, Cass. 10 marzo 2021 n. 6525, Cass. 11 dicembre 2019 n. 32402) [...] se emerge dal tenore complessivo del rapporto intercorrente tra le parti che le stesse hanno voluto configurare le obbligazioni del garante in termini di dipendenza rispetto a quelle che il debitore principale detiene nei confronti del proprio creditore, si configura una fideiussione, appunto accessoria al rapporto fondamentale sotteso; qualora invece emerga che l'intento dei contraenti era quello di rafforzare la posizione creditoria non solo con l'affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma altresì con la possibilità di pretendere l'adempimento da parte di quest'ultimo a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale, dovrà ravvisarsi allora un contratto autonomo di garanzia (Trib. Bergamo 22 aprile 2021, Trib. Vicenza 5 febbraio 2020)" 1).

3. Giurisprudenza Fondamentale

3.1. Corte di Cassazione a Sezioni Unite 18 febbraio 2010 n. 3947

La sentenza ha fissato il principio per cui la presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” comporta la qualificazione della garanzia come contratto autonomo, essendo tale clausola incompatibile con l’accessorietà della fideiussione ("La clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' (detta anche solve et repete) comporta la qualificazione del contratto non più come una fideiussione ma come un contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, salvo che non si accerti un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto del contratto stesso (Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947, Cass. 19 febbraio 2019 n. 4717, Cass. 14 giugno 2016 n. 12152, Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17208)" 2).

3.2. Altre Sentenze di Cassazione e Giudici di Merito

·       Cass. 19 febbraio 2019 n. 4717; Cass. 14 giugno 2016 n. 12152: confermano che la presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” trasforma la fideiussione in garanzia autonoma.

·       Trib. Napoli 7 aprile 2017 n. 4191: la clausola attribuisce al creditore il potere di esigere pagamento immediato, senza dover provare l’inadempimento.

·       Trib. Bergamo 22 aprile 2021; Trib. Vicenza 5 febbraio 2020: il criterio distintivo è dato dall’intento delle parti, da ricostruirsi alla luce dell’intero contenuto contrattuale.

("Presenza della clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' (solve et repete): attribuisce al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) sull'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (Trib. Napoli 7 aprile 2017 n. 4191)" 1).

3.3. Eccezioni e Limiti

Anche nei contratti autonomi di garanzia, il garante può sollevare eccezioni relative alla validità del contratto di garanzia (ad esempio, inesistenza, nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa) ("La clausola 'senza eccezioni' non si applica però al rapporto principale. Il garante può cioè sollevare le eccezioni che attengono alla validità dello stesso contratto di garanzia quali: - l'inesistenza del contratto (Cass. 24 aprile 2008 n. 10652); - la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa: il garante può opporre al creditore l'illiceità del contratto di garanzia per illiceità del contratto principale. Il contratto di garanzia non può, infatti, assicurare il risultato oggetto del rapporto sottostante che sia vietato dall'ordinamento (Cass. 3 marzo 2009 n. 5044, Cass. 14 dicembre 2007 n. 26262, Cass. 7 marzo 2002 n. 3326)" 3).

4. Applicazioni Pratiche e Implicazioni per le Parti

4.1. Conseguenze per il Creditore

·       Nella fideiussione, il creditore deve agire tempestivamente contro il debitore per non perdere la garanzia (art. 1957 c.c.).

·       Nel contratto autonomo di garanzia, il creditore può ottenere il pagamento immediato dal garante, senza necessità di provare l’inadempimento del debitore.

4.2. Conseguenze per il Garante

·       Il fideiussore può rivalersi nei confronti del debitore principale e subentrare nei diritti del creditore.

·       Nel contratto autonomo di garanzia, il garante può esperire solo l’azione di regresso e non può chiedere al creditore la restituzione delle somme pagate, salvo l’ipotesi di escussione fraudolenta.

("Il garante, una volta effettuato il pagamento a favore del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta) né chiedere la restituzione di quanto pagato nel caso di escussione illegittima della garanzia" 1).

4.3. Presunzione Ermeneutica

In caso di dubbio sulla natura della garanzia, la giurisprudenza preferisce qualificare il rapporto come fideiussione, salvo chiara volontà contraria delle parti ("Nei casi in cui vi è dubbio se si tratti di fideiussione o contratto autonomo di garanzia, si deve riconoscere carattere preferenziale all'opzione ermeneutica per la fideiussione (Trib. Roma 12 febbraio 2018)" 3).

5. Conclusioni: Applicazione Pratica della Regola

Per distinguere correttamente tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia occorre:

·       Esaminare il testo contrattuale per verificare la presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” e altri elementi di autonomia;

·       Valutare l’intento delle parti, considerando anche la funzione della garanzia e la sua relazione con l’obbligazione principale;

·       In caso di ambiguità, optare per la qualificazione in termini di fideiussione, a tutela della parte più debole.

La giurisprudenza, con particolare riferimento alle Sezioni Unite della Cassazione (n. 3947/2010), ha fornito criteri chiari per la qualificazione delle due figure, assicurando certezza nei rapporti contrattuali e tutela per tutte le parti coinvolte ("La clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' (detta anche solve et repete) comporta la qualificazione del contratto non più come una fideiussione ma come un contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, salvo che non si accerti un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto del contratto stesso (Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947)" 2, "se emerge dal tenore complessivo del rapporto intercorrente tra le parti che le stesse hanno voluto configurare le obbligazioni del garante in termini di dipendenza rispetto a quelle che il debitore principale detiene nei confronti del proprio creditore, si configura una fideiussione, appunto accessoria al rapporto fondamentale sotteso; qualora invece emerga che l'intento dei contraenti era quello di rafforzare la posizione creditoria non solo con l'affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma altresì con la possibilità di pretendere l'adempimento da parte di quest'ultimo a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale, dovrà ravvisarsi allora un contratto autonomo di garanzia" 1, "Presenza della clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' (solve et repete): attribuisce al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) sull'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (Trib. Napoli 7 aprile 2017 n. 4191)" 1, "La clausola 'senza eccezioni' non si applica però al rapporto principale. Il garante può cioè sollevare le eccezioni che attengono alla validità dello stesso contratto di garanzia quali: - l'inesistenza del contratto [...] - la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa" 3).