ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE E REGIME DI IMPIGNORABILITA’ (Trib. di Torre Annunziata - III SEZIONE CIVILE ESECUZIONI - ORD. del 03.05.2023).

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE E REGIME DI IMPIGNORABILITA’ (Trib. di Torre Annunziata - III SEZIONE CIVILE ESECUZIONI - ORD. del 03.05.2023).

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede; verificato che il credito fatto valere da xxxxx nei confronti del Comune di xxxxx ammonta a € xxxxx come da precetto (SENT. xxxxx); ritenuto che le spese di esecuzione possano liquidarsi in complessive xxxxx di cui €.xxxxx per spese €.xxxxxx per competenze oltre al rimborso forfettario sulle spese generali I.V.A e C.P.A. su diritti ed onorari, se documentati con fattura e non detraibili dal creditore e le occorrenti spese di registrazione del presente provvedimento, OSSERVA La sentenza della Corte Costituzionale N°69/98 è secondo l’opinione maggioritaria una sentenza di accoglimento a carattere additivo, in conseguenza della quale la sottrazione all’esecuzione forzata di una parte del denaro degli enti territoriali è possibile solo allorché questi adottino con cadenza trimestrale una delibera che quantifichi le somme necessarie alla soddisfazione degli interessi pubblici specificatamente individuate e rispettino l’ordine cronologico delle fatture e degli impegni di spesa. Insomma per effetto della sentenza della Corte Cost., il regime di impignorabilità delle somme è sottoposto a due condizioni le quali, in particolare, sono in primo luogo " la condizione che l'organo di amministrazione del Comune, con deliberazione da adottare ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destiate" ed, in secondo luogo, la condizione "che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico….". In conseguenza di tale pronuncia spetta all’ente esecutato l’onere di dimostrare il rispetto dell’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, ovvero, dove non sia prescritta fattura delle deliberazioni di impegno di spesa nell’emissione di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, perché esso solamente può fornire materialmente la prova dell’esistenza delle condizioni richieste dalla norma in esame. Sulla scorta di quanto affermato dalla Corte nella sentenza in oggetto deve intendersi che la comunicazione del terzo è priva di qualsiasi rilevanza circa l’assunta impignorabilità dal momento che essa va considerata soltanto in relazione alla sussistenza o meno di somme di denaro di pertinenza dell’ente debitore e non in relazione all’esistenza di elementi vincolanti ex art.113 d. lgs 77/95 che potrebbero incidere su un’eventuale provvedimento di sospensione per opposizione all’esecuzione proposta ex art.615, ma non fa venire meno alla dichiarazione il carattere della positività. Ritenuto che il terzo BANCA XXXXXXX , ha reso dichiarazione ritenuta positiva del suo obbligo nei confronti del debitore nei limiti del pignorato a mezzo raccomandata; Letto l’art.553 C.P.C.  ASSEGNA In pagamento, salva esazione, al creditore XXXXXX la somma di €.XXXXXX oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo I.V.A. e C.P.A. su competenze come sopra liquidate , se documentati con fattura e non detraibili dal creditore, oltre borsuali successive tra cui le spese di registrazione, il tutto a valere sul dichiarato debito del terzo XXXXXXX verso il COMUNE DI XXXXXX. Torre Annunziata lì, Il Giudice dell’Esecuzione