Cass. civ., sez. unite, ord., 10 novembre 2021, n. 33002 (Luogo di esecuzione dell'obbligazione / Luogo in cui la prestazione avrebbe dovuto iniziare / Giurisdizione del Giudice italiano).

Cass. civ., sez. unite, ord., 10 novembre 2021, n. 33002 (Luogo di esecuzione dell

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. La AIRHELP LIMITED, ha convenuto in giudizio l'Areoflot s.p.a. in qualità di cessionaria del credito di due passeggeri di nazionalità russa ai quali era stato cancellato il volo in partenza da (omissis) e diretto a […] del giorno (omissis) ore 17,25. Il credito maturato ammontava ad 800 Euro dovuti a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7, sez. 1^, Reg. CE n. 261 del 2004. Secondo quanto stabilito nel Regolamento sopra indicato in capo ai passeggeri nell'ipotesi di negato imbarco, cancellazione o ritardo superiore alle tre ore del volo aereo, sorge il diritto di ricevere una compensazione pecuniaria variabile a seconda della lunghezza della tratta.

2. La s.p.a Aeroflot ha proposto regolamento di giurisdizione, rilevando che i viaggiatori sono entrambi di nazionalità extraEuropea e che dal punto di vista oggettivo non c'è alcun collegamento con la giurisdizione italiana, dal momento che non si controverte nè su un illecito aquiliano di matrice italiana nè in ordine a materia contrattuale fondante la giurisdizione italiana essendo anche il contratto di cessione di credito pacificamente stipulato fuori dal territorio italiano. Inoltre, non può radicarsi la giurisdizione in relazione al luogo di partenza dell'aeromobile secondo la Convenzione di Varsavia (poi traslata nella Convenzione di Montreal: l'art. 28 di quella coincide con l'art. 33 di quella di Montreal) perché qui non si controverte in tema di trasporto internazionale ma di cessione di credito. Non incide, di conseguenza, sulla determinazione della giurisdizione la posizione del passeggero. Il contratto di cessione del credito ha, infine, natura autonoma anche ai fini della giurisdizione così da non poter utilizzare i criteri di collegamento fondati sul trasporto internazionale. Il criterio applicabile è, in conclusione, quello fondato sul domicilio del cessionario, trattandosi di obbligazione pecuniaria, o del ceduto. In entrambe le ipotesi è da escludere la giurisdizione italiana.

3. La società cessionaria, nel proprio controricorso, contrasta questa soluzione sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto d'indicazione di tutti i fori riguardanti la giurisdizione. Nel merito si afferma che la compensazione pecuniaria attiene al contratto di trasporto perciò è a questo che occorre fare riferimento per definire i criteri di radicamento della giurisdizione: l'intervenuta cessione di credito non incide sui criteri determinativi della giurisdizione. Viene richiamata al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare la pronuncia n. 7736 del 2020 nella quale si è affermato che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto originario opera nell'ipotesi di cessione del credito anche nei confronti del cessionario, essendo quest'ultimo nella medesima posizione contrattuale del cedente. Ne consegue che la cessione del credito non ha determinato alcuna modifica nei criteri per la individuazione della giurisdizione il cessionario è nella posizione de passeggero. La giurisdizione si deve fondare sui criteri stabiliti nell'art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012, secondo il quale nella prestazione di servizi la competenza giurisdizionale si radica nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Nella specie il luogo di partenza è Milano e la giurisdizione è italiana. Al riguardo la parte controricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia C-204 del 2008 del 9/7/2009 che radica la giurisdizione sul paese di partenza sulla base del Regolamento CE 44 del 2001 che contiene identico criterio di determinazione della giurisdizione.

4. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta rilevando che il rapporto dedotto in giudizio si fonda su un contratto di cessione di credito e che la parte convenuta Aeroflot ha una sede in Roma ed è dotata di un rappresentante legale. La giurisdizione si radica, pertanto, in Italia L. n. 218 del 1995, ex art. 3, comma 1.

4.1 Entrambe le parti hanno depositato memorie. Fissata l'adunanza camerale per la data del 13 aprile 2021, la causa ha subito un rinvio alla data del 13 luglio 2021, per la trattazione nella medesima camera di consiglio del ricorso recante il numero di R.G. 29575 del 2020, avente identico oggetto (ordinanza interlocutoria del 23 aprile 2021).

5. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità del controricorso proposta da Aeroflot, per difetto dei poteri rappresentativi nel conferente la procura alle liti alla società controricorrente.

5.1 L'eccezione è infondata. Secondo l'orientamento costante di questa Corte (Cass. 19824 del 2011; 20563 del 2014), solo a fronte di una specifica contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato mediante il rilascio della procura, sorge l'obbligo della puntuale documentazione dei poteri di rappresentanza indicati nella procura. Nella specie l'integrazione documentale è stata puntualmente depositata nella prima difesa successiva alla formulazione della contestazione.

5.2 Del pari infondata l'eccezione, formulata dalla parte controricorrente relativa alla mancata indicazione di tutti i fori alternativamente possibili, in quanto il requisito di ammissibilità riguarda esclusivamente l'eccezione d'incompetenza territoriale, in quanto proponibile con riferimento ad una pluralità di fori alternativi e concorrenti ma non il regolamento di giurisdizione volto all'esclusivo accertamento della sussistenza o del difetto della giurisdizione italiana. Non è infine necessaria l'articolazione del ricorso in motivi specifici non trattandosi di mezzo d'impugnazone (Cass. S.U. 12865 del 2020).

6. L'esame del merito richiede, preliminarmente, la esatta individuazione del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, con riferimento al caso di specie è necessario determinare, a fini della giurisdizione se occorra fare riferimento al contratto di cessione di credito, sulla base del quale agisce la cessionaria o al rapporto da cui sorge il credito ceduto, ovvero il contratto di trasporto internazionale.

6.1. Ritiene il Collegio, conformemente all'orientamento espresso di recente ma in modo univoco dalle S.U. di questa Corte che occorra fare riferimento al contratto di trasporto al fine di determinare con precisione la natura del contratto; le prestazioni ad esso inerenti, il luogo dove le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sono sorte e devono essere eseguite. Nella sentenza delle S.U. n. 7736 del 2020 che ha prestato adesione alla precedente delle S.U. n. 10862 del 2011, è stato affermato il principio secondo il quale la calusola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto rimane applicabile anche se il credito scaturente dal vincolo sia stato ceduto, non potendo il cessionario assumere una posizione contrattuale diversa o deteriore rispetto a quella del cedente. Nella successiva pronuncia n. 29179 del 2020 il principio è stato ritenuto applicabile anche al criterio di determinazione della giurisdizione contenuto nell'art. 7, punto 1, Reg. UE n. 1215 del 2012, nell'ipotesi. in cui sia un terzo (il cessionario del credito) estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento. Nella pronuncia si richiama espressamente la sentenza della Corte di Giustizia n. 498 del 25 gennaio 2018 causa C-498/16, nella quale viene espresso il costante principio applicato dalla giurisprudenza Eurounitaria, secondo il quale la cessione del credito non può di per sé incidere sui criteri determinativi della giurisdizione.

7. Il rapporto dedotto in giudizio è, in conclusione, quello di trasporto aereo ma nella specie ai fini della determinazione della giurisdizione non può trovare applicazione la Convenzione di Montreal (28/5/99 ratificata con L. n. 12 del 2004) perché l'ambito di operatività della stessa e della sua norma sulla competenza giurisdizionale (art. 33) è limitato alle azioni di carattere risarcitorio. Nella specie è incontestato che la domanda originaria formulata dai trasportati ed oggetto della cessione di credito sia limitata all'indennità forfettaria stabilita secondo i parametri di cui al Reg. CE n. 261 del 2004. Il Regolamento come stabilito espressamente nell'art. 3, punto 1 lettera a) si applica "ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato" ma non contiene disposizioni sulla determinazione della giurisdizione.

8. È necessario, di conseguenza, accertare, se il criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, costituito, nella specie, dal luogo di partenza del volo, possa essere decisivo ai fini dell'applicazione del Regolamento UE n. 1215 del 2012 che contiene una disciplina puntuale dei criteri determinativi della giurisdizione in materia civile e commerciale ed in particolare dell'art. 7 che indica tra le "competenze speciali" il luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio specificando che nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi la giurisdizione può radicarsi nel luogo in cui i servizi sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 9/7/2009 n. 439 causa C- 204/08, nella successiva 11/7/2018 n. 558 e nella più recente sentenza del 7/11/2019 /causa C- 213 del 2018 ha affermato univocamente che alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento n. 261 del 2004 è applicabile il reg. UE n. 1215 del 2012 ed in particolare l'art. 7 sopra citato (punto n. 44) e non la Convenzione di Montreal.

8.1 Rimane da verificare se nel rapporto dedotto in giudizio sia applicabile l'art. 7, pur non essendo alcuna delle parti del giudizio (compagnia aerea e società cessionaria del credito) domiciliata in uno stato membro dell'Ue.

9. Il Collegio ritiene di dare risposta affermativa al quesito, alla stregua di un recente precedente (S.U. 18299 del 2021) cui presta convinta adesione.

La mancanza di un collegamento ancorato sul domicilio delle parti conduce all'applicazione dei criteri generali di determinazione della giurisdizione contenuti nella L. n. 218 del 1995. L'art. 3, al comma 2, stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi di cui al comma 1, collegati al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto, o all'esistenza di un suo rappresentante ex art. 77 c.p.c., in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2,3,4, del titolo secondo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con L. n. 804 del 1971. Al fine di favorire l'uniformazione del diritto internazionale privato in ambito intercomunitario, l'art. 68 del Reg. CE n. 44 del 2001 e l'art. 68 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (abrogativo del precedente, salvo alcune disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2015), stabiliscono che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal regolamento e che "ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente Regolamento". Ne consegue che il rinvio alla Convenzione di Bruxelles, contenuto nella L. n. 218 del 1995, citato art. 3, comma 2, che ne aveva determinato la "nazionalizzazione" deve intendersi trasfuso nel Reg. UE n. 1215 del 2012. La Corte di Giustizia ha, infine, precisato (sentenza del 3/9/2020 causa C-186/19) che il reg. 44/2001 ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, ed il successivo del 2012 ha abrogato e sostituito il precedente del 2001.

L'interpretazione fornita dalla Corte in relazione alle fonti superate deve valere anche per il regolamento n. 1215 del 2012 quando le disposizioni possono essere qualificate come equivalenti.

Con disposizione sovrapponibile a quella già contenuta nell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles, l'art. 6 del Reg. UE n. 1215 del 2012 stabilisce che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascun Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, ovvero, per quanto riguarda il nostro paese dalla legge di diritto internazionale privato ed in particolare dal citato art. 3, comma 2, che "nazionalizza" i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale contenuti nel Reg. UE n. 1215 del 2012 (cfr. anche Cass. n. 32362 del 2018).

9. Alla luce di queste premesse ed in applicazione della regola di determinazione della giurisdizione contenuta nell'art. 7, Punto 1 lettera a), del Reg. UE n. 1215 del 2012, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione, e più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, che non ha ad oggetto beni, nel luogo dove il servizio è stato prestato o dove avrebbe dovuto essere prestato. L'art. 5, comma 1, al n. 1, della Convenzione di Bruxelles indica tra i fori alternativi nei rapporti contrattuali quello di esecuzione dell'obbligazione, con disposizione analoga a quella del citato art. 7, punto 1, lett. a).

10. Nella specie la prestazione del servizio aereo ha avuto inizio nell'aeroporto di Malpensa con conseguente corretta individuazione della giurisdizione italiana.

11. Deve, in conclusione, essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

12. Il giudice di pace di Roma provvederà alla definizione delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice italiano.