Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 giugno 2020, n. 11304 (Incapienza dell’attivo e responsabilità del liquidatore, per mancato rispetto della par condicio e delle prelazione).
1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 24/7/2018, Fondazione Enasarco propone gravame innanzi a questa Corte avverso la sentenza n. 3564/2018 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 23/5/2018, e notificata via pec il 30/5/2018, affidandolo a due motivi. Con controricorso notificato via pec l’1/10/2018 resiste il Sig. R.F. , liquidatore della società Silaq s.r.l., cancellata dal registro delle imprese.
2. Per quanto qui d’interesse, in data 29/11/2006, Enasarco notificava al R. , in proprio e nella qualità di liquidatore della Silaq Italia Area Brokers s.r.l., nonché alla Immobiliare R. e Holding s.r.l. e alla Silaq s.r.l., un atto di citazione perché venisse accertato il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte di Silaq s.r.l. per un ammontare pari a Euro 68.817,56 adducibile a condotta negligente del R. e Holding s.r.l., in proprio e in qualità di liquidatore di Silaq s.r.l., e la Immobiliare R. , quali soci della Silaq s.r.l., in solido tra loro e/o pro-quota ex art. 2456 c.c., al pagamento della somma di Euro 68.817,56; chiedeva la condanna dei medesimi convenuti al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza degli inadempimenti posti in essere dal liquidatore R. , e alla rifusione delle spese legali.
3. Si costituiva in giudizio il R. che, dando atto della cancellazione dal registro delle imprese delle due società convenute, nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte da parte attrice sia per insussistenza dei presupposti per l’imposizione tributaria, sia per non avere comunque posto in essere alcun atto lesivo in danno di Enasarco, avendo assolto al proprio mandato di liquidatore nel pieno rispetto delle norme improntate ai principi di buona fede e correttezza.
4. Con sentenza n. 11058/2010, il Tribunale di Roma, dando atto della cancellazione dal registro delle imprese delle due società convenute, nonché della inammissibilità delle questioni preliminari proposte dal convenuto, dichiarava che il rapporto processuale non si era mai instaurato nei confronti delle società convenute Silaq e Immobiliare R. , essendo estinte. Per quel che concerne la posizione del R. , accoglieva la domanda proposta da Enasarco nei suoi confronti e, accertata la responsabilità di quest’ultimo quale liquidatore della Silaq s.r.l. in riferimento al credito fatto valere in giudizio da Enasarco, lo condannava al pagamento in favore della medesima della somma di Euro 68.817,56 oltre al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la sentenza proponeva appello il R. . Con sentenza n. 3564/2018, la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’impugnazione proposta dall’appellante, non ravvisando profili di responsabilità a suo carico, e rigettava la domanda proposta in primo grado da Enasarco con condanna di questa al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
6. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, Enasarco propone ricorso innanzi a questa Corte affidandolo a due motivi. Resiste con controricorso il liquidatore R. intimato. Enasarco ha prodotto memoria.
Considerato che:
1 Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia prospettato dalle parti - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - in relazione agli artt. 2495 e 2446 c.c., L. Fall., artt. 6 e 14, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (testo ante riforma del 2006, applicabile ratione temporis). Secondo l’ente ricorrente, la sentenza di secondo grado avrebbe illegittimamente rigettato la domanda in base all’erroneo presupposto che non potesse ascriversi alcuna responsabilità al liquidatore. L’ente ricorrente assume che la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c., fosse palese in quanto lo stesso, nonostante il grave stato di insolvenza in cui si trovava la società da lui amministrata - dimostrato dal verbale di assemblea per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione prodotto dallo stesso liquidatore - non aveva richiesto il suo fallimento, resosi obbligatorio ex art. 14, nel suo testo ante riforma del 2006. La richiesta, inoltre, avrebbe potuto essere avanzata senza alcuna autorizzazione dell’assemblea, in quanto - in tesi della ricorrente - questa costituirebbe un obbligo giuridico incombente sugli amministratori e, dunque, anche sul liquidatore e la cui inosservanza è sanzionabile penalmente qualora da tale omissione derivi un aggravamento del dissesto patrimoniale. In aggiunta, la responsabilità del liquidatore sarebbe evidente proprio perché, contravvenendo all’obbligo di proporre istanza di fallimento L. Fall., ex art. 14, il liquidatore avrebbe proceduto alla liquidazione delle poste attive per diminuire l’esposizione debitoria, con buona pace della par condicio creditorum mentre, secondo la ricorrente, promuovendo la procedura concorsuale il credito di Enasarco - in quanto privilegiato ex art. 2753 c.c., sarebbe stato certamente soddisfatto, quanto meno in misura parziale. Quanto addotto sarebbe sufficiente a dimostrare la responsabilità ex art. 2495 c.c., del liquidatore.
2 Con il secondo motivo si contesta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illegittimità della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente ritiene l’erroneità della sentenza della Corte d’Appello per la omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa il fatto controverso, ma decisivo per il giudizio, rappresentato dall’avere la società effettuato pagamenti di debiti sociali, immediatamente prima della sua cancellazione; pagamenti che se fosse stata presentata istanza di fallimento da parte del liquidatore - ricorrendone tutti i presupposti stante il conclamato stato di insolvenza della società - avrebbero potuto essere oggetto di revocatoria andando, così, a costituire l’attivo fallimentare con il quale i creditori sociali avrebbero potuto essere soddisfatti e, prima di tutti, quelli privilegiati come quello di Enasarco. Sarebbe, secondo il ricorrente, evidente che sia omessa e/o erronea la parte motivazionale della sentenza in cui, per negare la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c., il giudice di secondo grado ha affermato che anche nell’ipotesi di avvenuta declaratoria di fallimento ad istanza del liquidatore, sarebbe mancata qualsiasi risorsa economica per procedere al soddisfacimento del credito di Enasarco e degli altri creditori sociali quando, invece, dal verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio finale di liquidazione sarebbe chiaramente emerso che alcune poste dell’attivo sono state utilizzate per diminuire per quanto possibile l’esposizione debitoria residua della società.
3 I motivi vanno analizzati congiuntamente per una evidente connessione logica tra la denunciata violazione di diritto e l’omessa motivazione, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5.
4 Il primo e secondo motivo sono fondati limitatamente a quanto di seguito esposto.
5 La Corte d’Appello ha ritenuto di escludere la responsabilità del liquidatore per due ordini di ragioni: in primo luogo, ritenendo che il creditore (Enasarco) non abbia fornito prova che la condotta del liquidatore - concretizzatasi nell’aver disposto la cancellazione della società da lui amministrata dal registro delle imprese - abbia cagionato il mancato soddisfacimento del credito di Enasarco, essendo infondata la prospettazione circa gli obblighi di attivazione del procedimento fallimentare e, più in generale, la condotta che il liquidatore deve tenere in sede di predisposizione del bilancio finale di liquidazione; in secondo luogo, ritenendo che il creditore non abbia fornito neppure prova del fatto che la dichiarazione di fallimento avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori, ciò in virtù del fatto che "la mancata richiesta da parte del liquidatore della società del fallimento di questa non può di per sé integrare profili di responsabilità".
6 In relazione alla violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate, occorre preliminarmente precisare che la L. Fall., art. 14, rubricato "Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento" non prevede - come sostiene la ricorrente - l’obbligo dell’imprenditore in stato di insolvenza di chiedere il proprio fallimento; piuttosto, individua una serie di adempimenti che l’imprenditore, che chiede il proprio fallimento, è obbligato ad ottemperare. Infatti, l’imprenditore-debitore ha una facoltà, non un obbligo di chiedere il proprio fallimento. E tale resta anche in considerazione del testo della disposizione ante riforma del 2006, che in tal senso nulla ha modificato. Inoltre, il richiamo alla L. Fall., art. 217, ossia alla condotta omissiva descritta dalla norma al comma 1, n. 4 - relativa all’imprenditore che "ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa" - concretizza una condotta penalmente rilevante, del tutto inconferente in questa sede, di cui il ricorrente ha omesso ogni indicazione o deduzione.
6. Con riguardo alla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 2495 c.c., si prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Inoltre, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori nel caso in cui il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La responsabilità del liquidatore profilata dall’art. 2495 c.c., comma 2, ha natura extracontrattuale (in senso conforme, v. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 24039 del 10/11/2006). Da ciò discende che il creditore rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l’onere di provare non solo i presupposti oggettivi della fattispecie (condotta, nesso causale e danno), ma anche il presupposto soggettivo (la colpa o il dolo). Dunque, è necessario provare che vi sia stata una condotta di mancato pagamento dei debiti sociali nonostante l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il credito di colui che agisce e che, invece, è stata distribuita ai soci. Ed è necessario, parimenti, provare l’elemento costitutivo di natura soggettiva, ossia che la mancanza dell’attivo sia imputabile a condotta colposa o dolosa del liquidatore.
7. Orbene, riguardo a ogni punto, la Corte d’appello ha ritenuto che il creditore non abbia fornito alcuna prova di tali elementi. Anzi, all’opposto, ha ritenuto raggiunta la prova dell’insussistenza di un attivo patrimoniale per il tramite del verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio finale di liquidazione. Dunque, ha escluso la responsabilità del liquidatore, dipendendo il mancato pagamento del debito dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al suo soddisfacimento. Infine, ha ritenuto che mancasse anche la specifica dimostrazione che la dichiarazione di fallimento avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori.
8. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la responsabilità illimitata del liquidatore nei confronti dei "creditori sociali non soddisfatti", prevista nell’art. 2495 c.c., comma 2, una volta che la società sia stata cancellata, prescinde dall’accertamento di un formale stato di insolvenza della società da parte del liquidatore, obbligato in tal senso solo ove la mancata dichiarazione di fallimento produca una situazione di aggravamento del dissesto, rilevante ai fini penali, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, posto che la procedura fallimentare, all’epoca, si sarebbe potuta avviare allorché l’avesse richiesta un creditore o il Pubblico Ministero, ovvero anche il debitore in proprio (con onere, per quest’ultimo, di provare lo stato di insolvenza L. Fall., ex art. 14, nella versione ante 2006), non costituendo propriamente un atto obbligatorio per gli amministratori o liquidatori della società, se non nei casi eccezionali sopra indicati, non adeguatamente dedotti dalla parte attrice. L’art. 2495 c.c., in questione, nel comma 1, prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, nel comma 2, sancisce che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza del riparto andato a loro favore, e nei confronti dei liquidatori senza limitazione, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
9. In questo ambito di responsabilità del liquidatore verso il creditore sociale rimasto insoddisfatto, occorre svolgere alcune riflessioni sulla natura della responsabilità "illimitata" prevista per il liquidatore nei confronti dei creditori sociali, sussistente pur dopo la cancellazione della società. Non è un caso, infatti, che allorché la società sia stata sciolta, si preveda per i liquidatori una responsabilità sociale illimitata, parificata in tutto a quella degli amministratori, ora come allora (cfr. il vigente art. 2489 c.c., comma 2 e la vecchia versione dell’art. 2452 c.c., che richiamava l’art. 2276 c.c.), in relazione alla natura dell’incarico rivestito, da valutarsi in rapporto al dovere del liquidatore di agire in modo conservativo, utile alla liquidazione, sì da evitare la dispersione del patrimonio sociale, oramai destinato alla liquidazione, e dunque al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione dell’attivo, ove presente, a favore dei soci, come precisato nel art. 2489 c.c., comma 1. Difatti i creditori, fino a che la società non è stata cancellata, anche se in ipotesi quest’ultima versi in stato di scioglimento, fanno affidamento sul patrimonio della società, il quale costituisce la garanzia patrimoniale generica su cui possono rivalersi e di cui possono chiedere persino la reintegrazione ex art. 2394 c.c., sia agli amministratori che ai liquidatori. Ed invero, la responsabilità del liquidatore, una volta che ha provveduto a cancellare la società, permane direttamente nei confronti del singolo creditore rimasto eventualmente insoddisfatto, ove il mancato pagamento del credito sia derivato da sua colpa, in considerazione della violazione di obblighi inerenti alla natura dell’incarico che il liquidatore ricopre nella fase in cui la società è sciolta e non può più dinamicamente operare nell’esercizio dell’impresa, con assunzione di rischi ed oneri assimilabili a quelli degli amministratori che agiscono in una situazione di scioglimento non dichiarato, ex art. 2485 c.c., comma 1.
10. L’approdo cui è pervenuto il legislatore nel conformare la responsabilità del liquidatore, dunque, è frutto di una linea comune di pensiero giurisprudenziale e dottrinale che, nel corso degli anni, si è sviluppata intorno al tema della responsabilità degli organi liquidatori nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci, sull’assunto che essi sono tenuti al precipuo obbligo di liquidare al meglio - in modo utile - l’attivo patrimoniale, per ripartirlo equamente tra i soci solo una volta effettuato il pagamento dei debiti sociali, secondo l’ordine legale di priorità dei corrispondenti crediti sancito nel piano di liquidazione. Tale orientamento, teso a garantire massima tutela ai creditori, dopo la novella del 2003, è rinvenibile nelle norme che disciplinano i criteri di svolgimento della liquidazione, e più precisamente negli artt. 2487, 2489 c.c. e art. 2491 c.c., comma 2, ove in quest’ultima disposizione si prevede espressamente che "i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale soddisfazione del creditori sociali".
11. Andando più a ritroso nel tempo, la giurisprudenza ha avuto occasione di sottolineare la priorità che assume l’interesse dei creditori, stakeholders della società, soprattutto nella fase in cui essi non possono più fare affidamento nell’operatività dell’impresa e nella continuità aziendale, a vedere soddisfatti i propri crediti, tant’è che sin dal 1980 la Suprema Corte ha sancito la nullità della convenzione fra i soci di una società per azioni, amministratori e detentori dell’intero pacchetto azionario, la quale sia rivolta a trasferire i beni sociali, in favore dei soci stessi o di terzi, senza il preventivo soddisfacimento dei creditori della società, per violazione delle norme imperative che tutelano la integrità del patrimonio della società a garanzia dei creditori, e che ne consentono l’assegnazione ai soci solo nel caso e con la procedura dello scioglimento e messa in liquidazione dell’ente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 326 del 18/01/1988). Così i giudici di merito sono giunti a sostenere, sempre nella vigenza delle norme abrogate dalla novella del 2003, che il diritto dei soci alla ripartizione dell’attivo sorge solo se, dopo il pagamento dei debiti, residui un saldo attivo da distribuire.
12. Non si può sottacere, in proposito, che in relazione all’attuale normativa che espressamente tutela la posizione di creditori in tale delicata fase, conseguente allo scioglimento della società, anche se in ipotesi non dichiarato, imponendo agli amministratori tenuti a gestire la società, scioltasi per qualsiasi causa, anche di diritto, "ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale", ex art. 2486 c.c., comma 1, tra le Corti di merito si è diffusa l’opinione in base alla quale, sul "gestore" del patrimonio da destinare alla liquidazione (i.e. il liquidatore nominato a tal fine ex art. 2487 c.c.), gravi l’obbligo di rispettare il precetto della par condicio creditorum, sebbene detto obbligo non sia espressamente menzionato nelle norme di settore. Fra le pronunce più attuali si riscontrano affermazioni di responsabilità del liquidatore che, in presenza di una situazione di sostanziale insolvenza della società, non abbia proceduto ad una gestione liquidatoria informata ai criteri dell’art. 2741 c.c., e quindi al rispetto del principio della par condicio creditorum, consentendo la pretermissione di un credito assistito da privilegio ovvero anche pagamenti preferenziali di alcuni creditori a scapito di altri. E così, da ultimo, si è sancito che il liquidatore di una società a responsabilità limitata è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui all’art. 2043 c.c. e art. 2476 c.c., comma 6, per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado. Il risarcimento, in tale caso, viene considerato pari all’importo che il creditore avrebbe avuto diritto di ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato il principio della par condicio creditorum, tenendo conto di eventuali cause di prelazione dei crediti.
13. A questa giurisprudenza occorre dare seguito.
14. L’evoluzione giurisprudenziale sopra descritta dimostra come il principio della par condicio creditorum sia certamente un corretto parametro per considerare la sussistenza e l’entità di una lesione del credito avvenuta per opera del liquidatore nella fase di liquidazione del patrimonio della società, a prescindere dall’apertura di una procedura concorsuale nei confronti della società debitrice, valendo esso come criterio generale per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione. Lo stesso principio, infatti, è rinvenibile, a livello più generale, negli artt. 2740 e 2741 c.c., che regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, laddove si prescrive l’obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando "il diritto dei creditori ad essere egualmente soddisfatti, salvo le cause legittime di prelazione".
15. Se, dunque, precipuo dovere del liquidatore è quello di procedere a un’ ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, al precipuo fine di evitare la compressione dei diritti dei creditori che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire, è logico assumere che in capo al medesimo liquidatore gravi l’obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti, riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci. Difatti, tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione.
16. Nel caso specifico, dunque, rileva certamente considerare che le norme di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., che istituiscono un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti per contributi, sono pacificamente riferibili ai crediti di Enasarco, secondo quanto statuito da una giurisprudenza che qui si intende confermare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5818 del 14/06/1990; Sez. 1, Sentenza n. 11115 del 23/12/1994). Pertanto, nel valutare il danno lamentato da quest’ultimo ente, derivato dalla mancata considerazione del suo credito da parte del liquidatore, occorre riferirsi all’ordine preferenziale di pagamento che, in ipotesi, il credito privilegiato avrebbe dovuto ricevere nella fase in cui il liquidatore ha proceduto ad effettuare il pagamento di parte dei debiti sociali, a discapito di altri già esistenti ma pretermessi, evento in base al quale deve valutarsi il danno in concreto ricevuto dal creditore rimasto insoddisfatto.
17. In proposito, invero, rileva che il creditore ha dedotto che lo stesso liquidatore abbia preso cognizione del suo credito, di natura privilegiata, nella fase di liquidazione e ha, cionondimeno, dichiarato di avere effettuato il pagamento di alcuni debiti sociali che hanno permesso di azzerare l’attivo nel corso della liquidazione (cfr. doc. 7 in atti prodotto), senza poter dar spazio alla fase della distribuzione dell’attivo tra i soci. Rileva poi che la Corte di merito, in relazione alla deduzione del creditore pretermesso, ha ritenuto sussistente detto credito all’epoca della disposta liquidazione, con valutazione in questa sede non sindacabile e che, pertanto, permette di superare ogni eccezione sollevata da parte del resistente in ordine alla mancata prova del credito.
18. Assume, quindi, rilievo, che, ai fini del decidere, la Corte di merito non abbia considerato la rilevanza di tale evidenza documentale, attestante l’inadempimento della società nei confronti di un creditore sociale assistito da privilegio, in ipotesi rilevante ai fini dell’affermazione di una responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore sociale rimasto estraneo alla ripartizione dell’attivo andata a favore di altri creditori sociali.
19. In punto di onere della prova, occorre rammentare che, in linea generale, l’inadempimento contrattuale di una società di capitali nei confronti di un terzo (sia esso socio o creditore) non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, generalmente descritta nell’art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l’altro, dall’utilizzazione, nel testo della norma, dell’avverbio "direttamente", il quale esclude che l’inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità diretta del socio o del creditore nei confronti di amministratori o liquidatori (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15822 del 12/06/2019). Il principio si allinea, invero, a una consolidata impostazione giurisprudenziale che ravvisa una responsabilità aquiliana del liquidatore anche nell’ipotesi considerata nell’art. 2495 c.c., parificabile alla responsabilità verso i terzi o i soci degli amministratori ex art. 2395 c.c., secondo una concezione classica che vede i creditori sociali come soggetti terzi rispetto alla società, con tutte le conseguenze in ordine all’onere probatorio riguardo alla prova della lesione del credito e al "debito di valore" che ne consegue (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24039 del 10/11/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14558 del 30/05/2008).
20. Conseguentemente, trattandosi del mancato pagamento di un debito sociale riferito a un’attività compiuta dal liquidatore nell’esercizio delle sue funzioni, equiparabile a quella di un amministratore, anche in riferimento alla responsabilità delineata in termini specifici nell’art. 2495 c.c., comma 2, grava sul creditore rimasto insoddisfatto l’onere di dedurre e allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum, tenuto conto della legittima causa di prelazione di cui beneficia ex lege il suo credito, e dunque ha provocato un danno ingiusto.
21. Quanto alla prova della effettiva lesione del credito (il danno), subita a causa della condotta di mala gestio addebitabile al liquidatore, occorre operare un distinguo tra la responsabilità "limitata" dei soci e la responsabilità "illimitata" del liquidatore dopo la cancellazione della società, rispettivamente previste nell’art. 2495 c.c., nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti.
22. Difatti, quando vi sia stata una ripartizione dell’attivo andata a favore dei soci e il creditore si determini ad agire nei confronti di questi, è proprio il limite indicato al soddisfacimento del credito che impone precisi oneri probatori in capo al creditore. In questo caso, è attraverso la vicenda successoria regolata ex lege che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, ed è pertanto il creditore a dover provare che l’importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. È evidente, dunque, che in tale limitato caso la percezione della quota dell’attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio (nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio: Cass. 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 16 maggio 2012, n. 7676; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19732).
23. Ove, invece, come nel caso in esame, venga fatta valere la "responsabilità illimitata" per colpa del liquidatore nei confronti del creditore che assume essere stato ingiustamente pretermesso nella fase di pagamento dei debiti sociali, con trattamento preferenziale andato in favore di altri creditori, non rileva tanto la sussistenza o meno di un residuo attivo da ripartire tra i soci nel bilancio finale di liquidazione, nè tantomeno l’appostazione o meno nel bilancio finale di liquidazione del corrispondente debito sociale non pagato, quanto piuttosto l’indicazione, da parte del creditore che agisce in responsabilità, del credito sociale non considerato e dello specifico danno subito in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, poiché, tramite il richiamo alla colpa del liquidatore, occorre dedurre e allegare le specifiche condotte del liquidatore che si pongono in violazione degli obblighi connaturati all’incarico ricevuto.
24. Conseguentemente, ex latere creditoris, il creditore rimasto insoddisfatto dall’attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; mentre, ex latere debitoris, in relazione al principio di vicinanza della prova e agli obblighi gravanti sul liquidatore, il liquidatore dovrà provare l’adempimento, in concreto, dell’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituente la cd massa passiva) e l’adempimento dell’obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca coesistenti.
25. Alla luce di quanto sopra osservato, deve rilevarsi l’erroneità della interpretazione della norma di cui all’art. 2394 c.c., comma 2, offerta dalla Corte di merito, in termini tali da imporre al creditore di provare un danno risarcibile in relazione ai dati formalmente esposti nel bilancio finale di liquidazione che, nell’ipotesi in esame, dà conto dell’assenza di un residuo attivo da ripartire tra i soci; altrettanto errata deve considerarsi l’impostazione secondo cui il creditore, per far valere la violazione del principio di par condicio creditorum, già attestata dal fatto che il liquidatore aveva esaurito l’attivo con il pagamento di alcuni debiti sociali, avrebbe dovuto invece provare in quali termini egli avrebbe potuto recuperare in tutto o in parte il suo credito in una eventuale procedura concorsuale, essendo una proiezione relativa a un evento non necessario ai fini della considerazione della violazione del principio di parità di trattamento tra i creditori, già integrata con i pagamenti di parte dei debiti sociali, effettuati dal liquidatore.
26. Difatti, qualora il risultato di azzeramento dell’attivo ottenuto dal liquidatore, "a monte", sia riconducibile a un utilizzo della massa attiva liquidata e utilizzata per il pagamento di parte dei debiti della società, a scapito di altri debiti sociali non egualmente considerati, sussiste una responsabilità del liquidatore che abbia eventualmente provveduto ai pagamenti dei debiti sociali in violazione del principio della par condicio indicato nell’art. 2741 c.c., pretermettendo un credito sociale già all’epoca liquido ed esigibile, di carattere privilegiato rispetto ad altri.
27. Ed è proprio questo il fatto di rilievo, dedotto dal creditore pretermesso, del tutto trascurato dalla Corte di merito, desumibile già solo leggendo la relazione resa dal liquidatore all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, ove si riferisce testualmente che l’assenza di attivo da ripartire tra i soci sia derivata "dalla liquidazione delle poste dell’attivo e dall’utilizzo delle somme residue per diminuire, per quanto possibile, l’esposizione debitoria" (v. doc. 7 allegato). Tale dato fattuale avrebbe dovuto essere confrontato con il dato, egualmente accertato dalla Corte, e oggetto di discussione, della sussistenza del credito vantato dal creditore, di carattere privilegiato, anche se non appostato nel bilancio finale di liquidazione.
28. Alla luce di quanto sopra, riguardo alla responsabilità del liquidatore dopo la cancellazione della società va affermato il seguente principio di diritto:" in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c.c., comma 2, il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c., comma 2. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.".
29. Pertanto la Corte, in sede di rinvio, sarà tenuta a scrutinare la condotta assunta dal liquidatore alla luce del suddetto principio, nel rispetto degli oneri probatori che ne conseguono.
30. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso con riguardo al primo e al secondo motivo, per quanto di ragione; per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.