(Corte di Appello di Milano, sez. V Civile, sentenza n. 4793/17, depositata il 16 novembre) Revocato l'assegno divorzile a favore dell’ex moglie di (...).

(Corte di Appello di Milano, sez. V Civile, sentenza n. 4793/17, depositata il 16 novembre) Revocato l

1. Con ricorso depositato il 22.1.2016 Si. Be. ha proposto appello avverso la sentenza n.1842 emessa il 23.6.2015 dal Tribunale di Monza, che ha dichiarato il diritto di Mi. Ba. a conseguire, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 1.400.000,00 a far tempo dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio (maggio 2013), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e a valuta fissa, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nell’ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio, il Tribunale di Monza aveva prima emesso sentenza non definitiva, depositata il 17.2.2014, con cui aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano il 15.12.1990 tra Si. Be. e Mi. Ba..
L’appellante Be. ritiene anzitutto la insussistenza dei requisiti per la costituzione dell’obbligazione di pagamento dell’assegno divorzile e censura la sentenza impugnata “nella parte in cui ha acriticamente assunto il tenore di vita, quale termine di comparazione ex art. 5 legge n. 898 del 1970 per la valutazione di adeguatezza‟ delle sostanze della Signora Ba.…criterio, come noto, assente dalla norma in parola ma interpolato da una costante interpretazione giurisprudenziale successiva alla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 11490/1990”. Osserva quindi che il riferimento al parametro del “tenore di vita” costituisce l’interpretazione normativa della “volontà di un Legislatore non solo socialmente, ma anche costituzionalmente superato”.
In sintesi, l’appellante ha esposto quanto segue:
- la normativa nazionale va interpretata in senso conforme all’indirizzo comunitario e in modo da garantire la efficacia delle norme dell’Unione; in materia di divorzio e mantenimento tra ex coniugi la Commissione Europea ha espresso degli indirizzi normativi al dichiarato fine di contribuire alla armonizzazione del diritto della famiglia in Europa e di facilitare la libera circolazione delle persone in Europa; in particolare si richiede che la materia del mantenimento tra ex coniugi sia plasmata attorno ai principi di autosufficienza, stato di bisogno e temporaneità1.
- Va adottata una interpretazione dell’art. 5 comma 6 L. 898/1970 conforme ai predetti principi, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto della signora Ba. al percepimento dell’assegno divorzile, valutati i mezzi della medesima che vanno rapportati al parametro dell’autosufficienza, ovvero al parametro costituzionale della sufficienza per una esistenza libera e dignitosa ovvero al diverso parametro ritenuto rispondente all’interpretazione dell’odierno Legislatore ai sensi dell’art. 12 Prel., diversamente dovendosi promuovere questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui, per effetto del diritto vivente, dispone che l’adeguatezza dei mezzi del richiedente l’assegno divorzile sia parametrata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
- La sentenza del Tribunale di Monza impugnata è erronea nella parte in cui ha costituito l’obbligazione di mantenimento ritenendo genericamente inadeguati i mezzi della signora Ba., riconosciuta titolare dei soli proventi della società immobiliare (omissis...), che sarebbero appena sufficienti a fronteggiare il prelievo fiscale.
Le disponibilità della appellata sono in realtà enormemente maggiori, considerato solo chela stessa, nei 63 mesi antecedenti, ha percepito come assegno di mantenimento oltre 91,5 milioni di Euro, somma lorda, con disponibilità al netto del prelievo fiscale di circa 50 milioni di Euro, ovvero 26.000,00 Euro al giorno percepiti negli ultimi cinque anni.
Inoltre, le consistenti disponibilità patrimoniali di Mi. Ba. al momento della separazione consistevano in:
- liquidità amministrata per oltre 16 milioni di Euro (doc. 7 allegato al fascicolo di parte di primo grado, ovvero sentenza di primo grado nel giudizio di separazione);
- villa a (omissis...) del valore di diversi milioni di Euro fiduciariamente intestata alla madre (doc. 182);
- gioielli di valore pari a decine di milioni di Euro (doc. 5);
- patrimonio immobiliare di proprietà de (omissis...) pari a circa 80 milioni di Euro (doc. da 11 a 173); Il patrimonio è quindi complessivamente stimabile in circa 300 milioni di Euro, oltre al credito ancora esigibile, credito che, nonostante il ribasso operato dalla Corte di Appello in sede di gravame nel giudizio di separazione, ammonta a venti milioni di Euro.
Il pagamento, da parte di Si. Be., di una somma complessiva di oltre 110 milioni di Euro costituisce nei fatti un indebito trasferimento di ricchezza, non consentito dall’ordinamento; inoltre una disponibilità così ingente di liquidità, accumulata in un arco temporale estremamente contenuto, ha consentito alla signora Ba. una ulteriore produzione di ricchezza mediante patrimonializzazione della misura non consumata, e ciò secondo la comune esperienza. Infatti “…se i costi del mantenimento della signora Ba. fossero stati anche solo tendenzialmente avvicinabili alla misura goduta, la medesima non avrebbe avuto alcuna difficoltà di esibizione probatoria, adempiendo a quell’“onere sempre eluso nel corso della lunga epopea giudiziaria…”.
- La sentenza impugnata è viziata nella parte in cui ha omesso di valutare la sussistenza del requisito del comma 6 dell’art. 5 L. 898/70 perché sia riconosciuto l’assegno divorzile, ovvero la capacità del richiedente di procurarsi i mezzi adeguati.
Mi. Ba. svolge, di fatto, l’attività di imprenditrice immobiliare per il tramite della società (omissis...) e, in ogni caso, è abile allo svolgimento di attività lavorativa; peraltro dispone di fonti reddituali non lavorative ma di provenienza finanziaria. Ella pertanto amministra la propria ricchezza con conseguente percepimento di rendite finanziarie e di posizione, avendone le capacità.
- In via subordinata e in parziale riforma della sentenza impugnata va comunque ridotto l’assegno divorzile in quanto è errata la valutazione delle modalità di determinazione dell’assegno medesimo; in primo luogo la sentenza è erronea nella parte in cui fa corrispondere le ricchezze di tutta la famiglia Be., intesa in senso allargato, a quel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenore che la sentenza descrive in modo iperbolico e che comunque l’appellante non è tenuto a continuare ad assicurare alla ex moglie. Il metro di valutazione cui fa riferimento il Tribunale di Monza per determinare l’importo dell’assegno in 1.400.000 Euro mensili è quello, come si legge in sentenza, “desumibile dalla comune esperienza” in quanto il tenore di vita della famiglia sarebbe stato “ben superiore a quasi tutti i soggetti ritenuti i più ricchi del mondo”, genericità di parametri e valutazioni che il Tribunale avrebbe potuto superare accogliendo le istanze istruttorie formulate.
- La signora Ba. non ha mai dato conto degli esborsi effettuati dalla separazione in avanti e dal settembre 2010 è ignota anche la sua dimora, mentre il Tribunale ha anche valorizzato “ingenti costi” necessari per la locazione di un immobile ove vivere.
La conseguenza è che la sentenza neppure ipotizza quali costi l’appellata debba oggi sopportare. Pertanto la quantificazione dell’assegno effettuata dal tribunale appare arbitraria, avendo adottato un generico criterio esponenziale di spese. Inoltre l’appellata non ha mai lamentato la insufficienza del mantenimento percepito nella fase iniziale della separazione, pari a un milione di Euro, fase anche più difficile rispetto alla attuale vita di donna divorziata.
L’assegno dovrà pertanto essere determinato previa adeguata attività istruttoria e comunque in misura inferiore a un milione di Euro.
- la motivazione del tribunale di Monza è contraddittoria laddove determina l’assegno divorzile tenendo conto del prelievo fiscale, salvo poi prendere atto che “…il reddito che la Ba. può trarre dagli immobili a lei attribuiti in proprietà, attraverso la società Il Poggio e che sono locati, oltre che alla loro stessa conservazione e gestione potrà servire, e forse neppure a sufficienza, a compensare il prelievo che il fisco opererà sul suo assegno divorzile.” Si chiede conseguentemente di ridurre l’assegno quantomeno nella misura della pressione fiscale. In ogni caso l’assegno quantificato, multiplo rispetto a redditi da lavoro percepito da categorie economiche equiparabili, ad esempio dirigenti di multinazionali, crea posizioni di rendita fondate su un mero status sociale e inoltre “impone discriminatoriamente a carico del solo coniuge onerato il dovere di mantenere il medesimo (anzi superiore) tenore reddituale, coartando, dunque, il diritto di auto-determinazione garantito dall’art. 4 della Cost. e legittimando il coniuge beneficiario a sottrarsi al proprio dovere di contribuire al progresso sociale per il tramite della propria attività lavorativa (art. 4 Cost.)”. Pertanto, ove non si ritenga di adottare il criterio del reddito da lavoro al fine di determinare il quantum, si insiste nella richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della prospettata questione di incostituzionalità dell’art. 5 comma 6 L. 898/1970.
-Vengono infine censurati altri passaggi della motivazione della sentenza impugnata, in particolare laddove si fa riferimento alla pressione fiscale, che viene espressamente criticata così come viene operata, motivazione che mostra come sia radicata “…una concezione “indissolubilista” del matrimonio e “matrimonialista” del divorzio di cui…il perdurante utilizzo del criterio del “tenore di vita” è il precipitato più ingombrante e anacronistico: il divorzio, nella concezione del Tribunale di Monza, assurge ad avere, nel rapporto tra ex coniugi, un mero carattere formale che nulla fa decadere, sul piano sostanziale, rispetto all’‟unione matrimoniale di cui si continua ad imporre giudizialmente, al di fuori della volontà dei consociati e lontani dai canoni Europei, una perdurante, irrazionale, sopravvivenza.”.
- Si contestano le affermazioni del Tribunale, mancanti di supporto probatorio, laddove ritiene che il valore del compendio immobiliare de Il Poggio sia inferiore alle appostazioni di bilancio e ciò sulla base di generiche affermazioni, ovvero:
- l’immobile di via (omissis...) sarebbe edificio “di normali caratteristiche costruttive”;
- costi ingenti per il drenaggio dell’acqua nei piani interrati di palazzo (omissis...), per la presenza di falde acquifere;
- venir meno di relazioni privilegiate che Be. aveva con il mondo imprenditoriale e ciò per la locazione dei prestigiosi immobili, ora più difficile.
- Si chiede pertanto di accertare la insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno divorzile e, in via subordinata, comunque di ridurlo nella misura ritenuta equa.
2. Con memoria depositata in via telematica il 25.11.2016 si è costituita in giudizio Mi. Ba., che ha chiesto il rigetto dell’appello e ha proposto a sua volta appello incidentale avverso la sentenza n. 1842/14 del Tribunale di Monza, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore pari a Euro 3.600.000 mensili.
In sintesi l’appellata ha esposto quanto segue:
- In relazione alla ritenuta illegittimità costituzionale dell’art. 5 L.898/70, la questione è stata già ritenuta non fondata dalla Corte Costituzionale che ha chiarito che l’esistenza di un “diritto vivente” fondato sul paradigma del “tenore di vita” non trova riscontro nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione dell’assegno divorzile ma rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno; in concreto quel parametro concorre e va bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati dall’art. 5. La durata del matrimonio è elemento rilevatore dell’effettività della comunione e costituisce il filtro attraverso il quale devono essere esaminati e considerati tutti gli altri criteri indicati nella norma.
- Il paradigma del tenore di vita coniugale e la necessità/possibilità di conservarlo va dedotto sia dal riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi che dal contenuto del 9. comma dell’art. 5, che prevede la possibilità, in caso di contestazioni, di disporre indagini “sull’effettivo tenore di vita”.
- Dalle norme costituzionali che garantiscono la parità dei coniugi durante il matrimonio discende il fondamento dell’assegno divorzile.
- I principi normativi e giurisprudenziali, secondo i quali l’assegno divorzile deve essere strumento di riequilibrio delle posizioni economiche dei coniugi e deve garantire la conservazione del tenore di vita coniugale, rispondono a ragionevolezza: “il legislatore, consapevole del fatto che la divisione del lavoro nella famiglia si caratterizza per una ripartizione e distinzione di ruoli, ha dettato delle regole attuative del principio costituzionale di parità (art. 29 Cost.), stabilendo che „con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri‟, „sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia‟(art. 143 c.c.) e devono adempiere l’obbligo di mantenere i figli (art. 147 e 315 bis c.c.) „in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo‟ (art. 148 c.c. e 316 bis c.c.). Così, in applicazione degli stessi valori, nel momento in cui il matrimonio si scioglie, il principio della parità tra i coniugi deve trovare applicazione e realizzazione attraverso una equa condivisione delle risorse della famiglia, ciò a tutela del coniuge debole proprio nella fase in cui le scelte operate in virtù del matrimonio manifestano le loro conseguenze negative.”.
- La Commission on European Family Law (CEFL) è carente di rilevanza giuridica e cogenza e, in ogni caso, sul piano normativo i sistemi Europei sono molto diversi fra loro e inoltre alcuni sistemi prevedono la possibilità di stipulare accordi prematrimoniali. Dunque appare fallace il confronto fatto per singoli istituti, estraniati dal contesto normativo.
- Il tenore di vita in costanza di matrimonio costituisce un parametro dal quale partire, per affrontare poi la specificità dei casi concreti. Il presupposto per riconoscere il diritto all’assegno divorzile è costituito dalla “inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto di tutte le sue possibilità) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell’‟avente diritto, il quale può anche essere economicamente autosufficiente, avendo rilievo l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate in modo da ristabilire un certo equilibrio (Cass. Sez. Unite n. 11490/90…)”.
- La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio è strettamente collegata al valore della solidarietà post matrimoniale e l’assegno divorzile è un mezzo per far fronte al deterioramento del livello di protezione connesso alla fine del matrimonio (non a uno stato di bisogno) e ha finalità di riequilibrare i rapporti.
- Il tenore di vita coniugale costituisce la misura di riferimento per la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l’assegno divorzile e ne è il tetto massimo in quanto, nella concreta determinazione del diritto, il giudice deve tenere conto degli altri parametri indicati dal sesto comma.
- Per quanto riguarda le disponibilità della signora Ba., le stesse sono state correttamente valutate dal Tribunale, che non ha omesso nulla, mentre l’appellante cita dati che non corrispondono alla realtà:
- il patrimonio immobiliare posseduto dall’appellata attraverso la società Il Poggio non è di 80 milioni di Euro, come sostenuto da controparte, quotazione non provata e contestata. I c.d. “giudizi di stima” effettuati in data 11.1.2010 e a firma del geom. Fr. Ma., prodotti in primo grado dall’appellante, sono stati contestati dalla signora Ba. in relazione alla loro provenienza e attendibilità. Gli approfondimenti peritali, che l’appellata si era dichiarata disponibile a effettuare, non sono stati ritenuti necessari dal Tribunale, anche per il divario consistente tra i patrimoni delle parti, giacché, sulla base delle classifiche Forbes degli uomini più ricchi del mondo, il patrimonio di Be. risulta stimato nell’ordine dei 9 miliardi di Euro.
- La società (omissis...) non produce utili, ed è anzi in perdita, “in quanto i frutti derivanti dalla locazione degli immobili che possiede sono integralmente assorbiti dagli oneri relativi al mutuo gravante su uno di tali beni (Palazzo (omissis...)) nonché dagli oneri fiscali, gestionali, nonché di manutenzione e la qualità degli immobili posseduti da tale società incide sulla remuneratività degli stessi, anche in relazione alle attuali richieste del mercato”.
- La casa in località (omissis...) è stata acquistata nel 2004 ed è stata intestata alla suocera di Be..
- La liquidità riferita dalla signora Ba. in sede di separazione, e richiamata dall’appellante anche nei giudizi di divorzio, “non ha rilevanza, tra l’altro da allora si è notevolmente ridotta sia in ragione dell’andamento della borsa, sia in ragione dei finanziamenti soci ai quali l’appellata è stata tenuta per la copertura delle perdite della società Il Poggio”.
- Quanto ricevuto dalla signora Ba. a titolo di assegno di separazione prima e di divorzio poi viene indicato dalla controparte al lordo di imposta e in ogni caso si tratta di somme che “sono ovviamente servite e servono alla stessa per vivere secondo canoni analoghi, almeno tendenzialmente, a quelli relativi al precedente tenore di vita”. Del resto anche la Cassazione ha ribadito che l’assegno può essere molto elevato se parametrato a un elevato e dispendioso tenore di vita e che esso è finalizzato alla conservazione di tale tenore. E’ dato inconfutabile che per mantenere, almeno tendenzialmente, il precedente tenore di vita debbano essere messe a disposizione della signora Ba. somme adeguatamente consistenti.
- Per quanto riguarda i gioielli, la signora Ba. “intende conservarli per lasciarli alle figlie e alla futura moglie del figlio”.
- Le sostanze dell’appellata non vengono in rilievo per il loro valore assoluto, ma per il peso relativo che devono assumere nella valutazione comparativa con la situazione economica e patrimoniale del dott. Be.. La divergenza tra le sostanze dell’onerato e quelle della beneficiaria risulta nel caso di specie pacificamente incommensurabile.
- La signora Ba. non può svolgere lavoro e non lo ha mai svolto, se non per un breve periodo, quando era molto giovane e svolgeva l’attività di attrice, lavoro che ha interrotto accondiscendendo alla volontà del coniuge. Inoltre la società Il Poggio è sempre stata amministrata da un professionista e l’appellata non ha mai fatto l’immobiliarista ma, semplicemente, detiene alcuni immobili a mezzo della società.
La s.r.l. Il Poggio è stata sempre amministrato da persona di fiducia di Be. (il geom. Scabini) e, dopo la separazione, è stata designata persona di fiducia dell’appellata (rag. Mo. Li.). In ogni caso si tratta di attività non produttiva di redditi e “quindi inidonea a costituire per la signora Ba. una fonte di mezzi”.
- Gli assegni ricevuti da Be. sono previsti “…affinché il beneficiario lo destini ai consumi necessari alla conservazione del tenore di vita coniugale, non all’accantonamento e quindi all’investimento. Risulta pertanto completamente fuori dalla logica sostenere che la signora Ba. sarebbe in grado di procurarsi i mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita coniugale in quanto titolare di assegno divorzile.”.
- In relazione al criterio per la determinazione del mantenimento, premesso che il tenore di vita della famiglia Be. è stato decisamente al di sopra della norma e che è fatto non contestato anche in ragione della sua evidenza pubblica, l’assegno va dunque rapportato a detto tenore di vita. Oltretutto il tenore di vita dello stesso Be. “ha comportato e continua a comportare oneri sbalorditivi, basti pensare che, per sua stessa ammissione, egli gode di venti case…. Si fa notare che si tratta di dimore di pregio architettonico e, nella maggior parte dei casi, di pregio storico, ciascuna di diverse migliaia di metri quadri, tutte circondate da decine di ettari di parchi di pregio arboreo e paesaggistico. Inoltre vengono spese cospicue somme di denaro per continui abbellimenti, data la passione di Be. per tutte le proprie dimore: ad esempio una serra a Villa Certosa è costata quattro milioni di Euro.
- Le osservazioni svolte dall’appellante in merito a un preteso onere della prova a carico della signora Ba. con riguardo alle spese dalla stessa sostenute risultano “assurde” in quanto oggetto di prova è il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
- La sentenza del Tribunale di Monza è erronea, e su questo punto Mi. Ba. propone appello incidentale, laddove il primo giudice ha fissato l’assegno divorzile in Euro 1.400.000,00 e ne ha indicato la decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio. Appare errata la applicazione del parametro del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dovendosi considerare che la signora Ba. si è occupata personalmente della crescita dei tre figli e di ogni questione relativa alla loro salute, scuola, attività sportive ed è stata sempre presente nella quotidianità dei figli, non avendo Be. mai esercitato funzioni genitoriali quotidiane; il ruolo svolto dalla signora Ba. in famiglia ha giovato alla immagine pubblica di Be. e così l’appellata ha contribuito al successo del marito e quindi anche alla formazione della sua ricchezza.
Poiché il regime prescelto era stato della separazione dei beni, dovrà tenersi in maggiore considerazione l’apporto del coniuge economicamente più debole che, “…per dedicarsi alla famiglia ha rinunciato alla possibilità di svolgere lavoro esterno, produttivo di reddito, e quindi alla possibilità di formare un patrimonio personale”. I predetti elementi non sono stati tenuti in considerazione dal Tribunale di Monza e pertanto “…la signora Ba. non deve subire alcuna riduzione del tenore di vita coniugale…anche perché il contributo dato dall’appellante incidentale alla famiglia è stato comprovatamente fondamentale e certamente non inferiore a quello dato dal dott. Be. attraverso consistenti esborsi economici.
Diversamente, in contrasto con i principi dell’ordinamento, si attribuirebbe un valore differente alle funzioni svolte da ciascuno per la famiglia.” Sulla base di queste considerazioni appare ingiustificata la drastica riduzione dell’assegno rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, assegno che deve essere corrisposto nella misura di Euro 3.600.000,00 mensili ovvero nella diversa somma comunque superiore a 1.400.000,00. L’assegno divorzile, che ha efficacia costitutiva, dovrà decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
3. All’udienza del 25.1.2017, che si è svolta alla presenza del P.G., della signora Ba. e dei difensori, sull’accordo delle parti la causa è stata rinviata all’udienza del 12 aprile 2017, ritenuta da tutti l’opportunità di attendere la decisione della Corte di Cassazione nella causa di separazione dei coniugi Be.-Ba..
Per il medesimo motivo la causa è stata nuovamente rinviata, sull’accordo delle parti, all’udienza del 13.12.2017 e quindi anticipata all’udienza del 20.9.2017 su istanza dell’appellante, che ha, tra l’altro, chiesto di produrre la sentenza della Cassazione n. 12196/17 emessa il 16.11.2016 e depositata il 16.5.2017, sentenza che ha rigettato il ricorso proposto da Si. Be., cosicché la sentenza della Corte di Appello di Milano depositata il 27.3.2014, emessa nel giudizio di separazione, è divenuta definitiva.
4. In data 31.7.2017 è stata depositata in via telematica comparsa di costituzione di un secondo difensore nell’interesse di Si. Be., che ha richiamato integralmente il contenuto dell’atto di appello e le domande ivi formulate, chiedendo che l’assegno divorzile sia revocato a far data dalla domanda di divorzio, ovvero maggio 2013; ha chiesto quindi il rigetto dell’appello incidentale, contestando integralmente il contenuto della memoria avversaria. Ha infine chiesto l’autorizzazione a produrre i seguenti documenti: il bilancio della società (omissis...) al 31.12.2015; la sentenza n. 12196/17 della Corte di Cassazione pronunciata tra le parti nel giudizio di separazione e depositata il 16.5.2017; atto di precetto notificato da Mi. Ba. a Si. Be. il 14.4.2017; visura catastale e relativo contratto di compravendita da parte di Mi. Ba.; giurisprudenza (CdA Bologna, sentenza n. 1429/2017, pubblicata il 15.6.2017; CdA Torino, sentenza n. 1321/2017, pubblicata il 14.6.2017).
5. All’udienza del 20.9.2017 parte appellata ha prodotto, nulla opponendo la controparte, la sentenza del Tribunale di Udine emessa in data 11.5.2017 e depositata l’1.6.2017 e non si è opposta alla acquisizione della documentazione che l’appellante ha chiesto di produrre con la memoria depositata il 31.7.2017.
In relazione al documento prodotto da Be., attestante il recente acquisto di un appartamento in via (omissis...) da parte di Mi. Ba., il difensore dell’appellata ha precisato che attualmente Mi. Ba. dimora in due appartamenti condotti in locazione, uno in Milano e l’altra in Brianza. La signora Ba. ha quindi deciso di acquistare l’appartamento in via (omissis...) per destinarlo a propria abitazione in Milano, con l’intenzione di lasciare a breve l’abitazione condotta in locazione. Ha infine riferito che la signora Ba. vive tra Milano e la Brianza in quanto si occupa dei nipoti.
I difensori hanno in conclusione illustrato oralmente i rispettivi e contrapposti punti di vista in relazione ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, tenuto conto degli ultimi arresti della Suprema Corte di Cassazione.
6. Preliminarmente la Corte acquisisce la documentazione prodotta dalle parti in questo grado di giudizio, preso atto del reciproco consenso manifestato.
Si ritengono viceversa ultronee tutte le istanze istruttorie - riproposte integralmente dalle parti in questo grado di giudizio - tendenti a dimostrare l’esatta consistenza del patrimonio degli ex coniugi e il tenore di vita in costanza di matrimonio, prove irrilevanti ai fini della decisione ovvero relative a fatti non contestati. In particolare non è contestato ed è altresì irrilevante ai fini del decidere l’altissimo tenore di vita delle parti in costanza di matrimonio. Così come non rileva avere l’esatta contezza dell’effettiva consistenza del patrimonio di Si. Be., mentre sarebbe stato rilevante conoscere quantità e qualità delle spese oggi sostenute da Mi. Ba., che è titolare, in qualità di socio unico di società immobiliari, di un considerevole patrimonio immobiliare e ha la disponibilità di somme di denaro - considerando solo quelle ricevute a titolo di assegno dopo la separazione - di consistenza tale da poter essere in parte destinate ad investimenti e comunque di entità tale da consentirle un elevato tenore di vita anche negli anni futuri. Pur sollecitata in tal senso dalla Corte nel confronto orale in udienza, l’appellata non ha ritenuto di adempiere a tale suo onere probatorio, neppure allegando quali siano le spese attuali sostenute dalla signora Ba. per mantenere il patrimonio immobiliare, che le è stato costituito nel corso del matrimonio dal marito, e quali siano le spese sostenute in relazione al suo attuale tenore di vita.
Nel merito, la presente controversia verte esclusivamente sul riconoscimento o meno di un assegno divorzile a carico di Si. Be. e a favore dell’ex moglie Mi. Ba..
Appare utile, preliminarmente, puntualizzare l’iter processuale che da molti anni vede contrapposte le parti, con il fallimento di diversi tentativi di conciliazione esperiti dalle diverse autorità giudiziarie e dalle parti stesse, in particolare evidenziando che:
- il 15.12.1990 Si. Be. e Mi. Be. contraevano matrimonio e dall’unione sono nati tre figli, tutti economicamente indipendenti;
- il 4.11.2009 Mi. Ba. proponeva ricorso per separazione;
- il 18.5.2010 veniva emesso provvedimento presidenziale che poneva a carico di Be. un assegno mensile di Euro 50.000 a favore della moglie con decorrenza giungo 2010 e fino al rilascio da parte della stessa della casa coniugale denominata Villa (omissis...), e quindi un assegno mensile di Euro 1.000.000,00;
- il 19.12.2012 emessa, nel giudizio di separazione, sentenza dal tribunale di Milano, depositata il 27.12.2012, che poneva a carico di Be. un assegno mensile a favore della moglie di Euro 3.000.000,00, decorrente da maggio 2010;
- il 14.5.2013 Si. Be. proponeva ricorso per scioglimento del matrimonio;
- il 17.2.2014 veniva pronunciata dal Tribunale di Monza sentenza parziale n. 499/2014 di scioglimento del matrimonio - in data 11.7.2014 veniva depositata, nel giudizio di separazione, la sentenza n.
2740 dalla Corte di Appello di Milano, che poneva a carico di Be. un assegno mensile a favore della moglie di Euro 50.000,00 mensili dalla domanda (4.11.2009) fino a settembre 2010 (data di rilascio della casa coniugale da parte di Ba.) e, successivamente, di Euro 2.000.000,00 mensili;
- il 22.6.2015 è stata emessa dal tribunale di Monza la sentenza n. 1842/15 qui appellata, nell’ambito della causa di scioglimento del matrimonio e relativa agli aspetti patrimoniali, sentenza che ha posto a carico di Be. un assegno divorzile pari a 1.400.000,00 mensili;
- il 16.5.2017 è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso di Be. avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano nella causa di separazione (con conferma quindi dell’assegno mensile a suo carico di Euro 2.000.000,00 a favore della moglie a decorrere dal settembre 2010).
La Corte ritiene che, con lo scioglimento del matrimonio, sia venuto meno il diritto di Mi. Ba. a richiedere un assegno di mantenimento e che quindi non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 comma 6 Legge 898/1970, come modificato dalla L. 74/1987.
La signora Ba. può infatti contare su un cospicuo patrimonio, oltretutto costituitole integralmente dal marito nel corso del quasi ventennale matrimonio; ha la capacità di produrre reddito, sia per le ingenti somme di denaro che l’ex marito le ha corrisposto sia perché possiede numerosi beni immobili di notevole valore commerciale in qualità di socio unico della società immobiliare (omissis...) - che ha un patrimonio complessivo di oltre 50 milioni di Euro, come risulta dal bilancio di esercizio al 31.12.2015 prodotto dall’appellante4 - e, per il tramite di detta società della società Reality Corp di New York, proprietarie entrambe le società di cespiti in Italia, Stati Uniti e Inghilterra.
Mi. Ba. ha la possibilità e capacità di investimento di parte delle somme capitali ricevute dal marito, somme che la stessa signora Ba. ha quantificato in Euro 104.418.000,00 lordi, come emerge dall’atto di precetto del 7.3.2017 notificato a Si. Be., ritenendo l’appellata di essere ancora creditrice della somma di Euro 26.050.220,715. Senza considerare il valore dei numerosissimi gioielli avuti in dono dal marito nel corso del matrimonio, che l’appellante ha valutato in decine di milioni di Euro, valutazione non contrastata dalla signora Ba. che si è limitata ad osservare che non rilevano in quanto è suo desiderio destinarli alle figlie e alla futura moglie del figlio.
Mi. Ba. ha affermato che le ingenti spese sostenute per la manutenzione degli immobili e quelle destinate al fisco sono coperte dai canoni di locazione degli immobili medesimi; anzi, la società. Il Poggio non solo non produce reddito ma è anche in perdita. Tale situazione emerge dal bilancio 2015. Peraltro si osserva che potrebbe trattarsi di una situazione temporanea, ad esempio per la mancata locazione di alcuni immobili, come sostenuto in primo grado, ovvero per la necessità di spese straordinarie e, in ogni caso, quand’anche fosse stato necessario attingere ai risparmi per far fronte alle perdite (che sempre nel bilancio 2015 vengono indicate in circa 1.300.000 Euro) , le somme accantonate sono di capienza tale da consentire alla signora Ba. un alto tenore di vita ed essere anche investite (residuando 103 milioni di Euro circa, sia pure al lordo).
Il valore di tutto il patrimonio immobiliare è in ogni caso ingente e deve essere anch’esso considerato al fine di valutare l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno6. Così come va considerato l’immobile di via (omissis...) acquistato da Mi. Ba. il 29.9.2015, per essere destinato a propria abitazione, immobile che dal contratto prodotto risulta essere stato acquistato al prezzo di 1.500.000,00 Euro, abitazione di cat. A/2, cl. 1, vani 10,5 e terrazzo, rendita catastale di Euro 1.816,647.
Si prendono dunque in considerazione le deduzioni della appellata e non già dell’appellante, con valutazioni del patrimonio complessivo della signora Ba. molto prudenziali e, ciononostante, la condizione economica della stessa si ritiene possa consentirle, anche per il futuro, un tenore di vita elevato.
La Corte deve anche tener conto del fatto che parte appellata non ha adempiuto all’onere probatorio di allegare e poi dimostrare quale sia l’entità e la qualità dei suoi attuali esborsi mensili, neppure essendo noto ove la stessa abbia fissato la sua dimora
e quale sia il suo tenore di vita attuale. Peraltro, all’udienza del 20.9.2017, per la prima volta, a fronte della produzione, da parte dell’appellante, del contratto di compravendita di immobile da parte della signora Ba. in data 29.9.2015 e del relativo rapporto catastale, è stato riferito alla Corte da parte del difensore - come risulta dal verbale di udienza - che la signora Ba. vive in una abitazione in locazione in Brianza e in altra abitazione in locazione a Milano (senza peraltro indicazione dei luoghi né della entità dei canoni), abitazione di Milano che lascerà a breve, avendo effettivamente acquistato un appartamento per sé in via (omissis...), ove si trasferirà a vivere nei periodi che trascorrerà a Milano, occupando molto del suo tempo a seguire i nipoti, lasciando dunque intendere di condurre una vita appartata e nella normalità. Tali dichiarazioni della parte portano, a maggior ragione, a ritenere che effettivamente vi sia una capacità di risparmio e investimento di buona parte delle somme ricevute, essendo verosimilmente mutate oltre alle condizioni di vita (necessariamente, a causa della separazione) le stesse scelte di vita e priorità assegnate alle spese.
Ciò detto, questa Corte condivide le argomentazioni sviluppate nell’atto di appello con riferimento alla interpretazione che deve essere data della normativa in esame, sopra sinteticamente richiamate, interpretazione che è stata, nelle more del presente giudizio, fatta propria anche dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n.11504 e n.15481, che hanno mutato il precedente orientamento in tema di individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Nelle more del presente giudizio è stata anche depositata, il 16.5.2017, la sentenza della Corte di Cassazione che, nel respingere il ricorso proposto da Si. Be., ha reso definitiva la sentenza di questa Corte che aveva riconosciuto nel giudizio di separazione un assegno di mantenimento a favore della signora Ba., sentenza della Suprema Corte che non contrasta con il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile ma, al contrario, espressamente aderisce ad esso. Afferma infatti il principio secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. In particolare la Suprema Corte evidenzia “…la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall’assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti.”. Quindi la Corte di Cassazione precisa che mentre nella separazione il dovere di assistenza materiale conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini del matrimonio e fonda quindi l’assegno di mantenimento, non apparendo incompatibile lo stato di separazione, in ipotesi anche temporaneo, non altrettanto può affermarsi quanto alla solidarietà post-coniugale, che è alla base dell’assegno divorzile: “al riguardo - si legge nella sentenza – è sufficiente richiamare la recente sentenza di questa Corte n. 11504 del 10.5.2017, le argomentazioni che la sorreggono…e i principi di diritto con essa enunciati”.
Dunque il passaggio dal parametro del “tenore di vita durante il matrimonio” a quello della “autosufficienza economica” viene ribadito anche da questa terza sentenza della prima sezione civile della Suprema Corte.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, nel preliminare giudizio sull’an debeatur, occorre verificare la mancanza o meno di mezzi adeguati, o comunque la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da parte del coniuge richiedente l’assegno, così come espressamente prescrive il sesto comma dell’art. 5 L.898/70.
L’adeguatezza è certamente un concetto astratto e anche relativo, ed è stata per lungo tempo rapportata dalla giurisprudenza al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio8. Peraltro il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è stato, nella valutazione dei casi concreti, contemperato, moderato, fino ad essere talora azzerato, tenuto conto della molteplicità dei criteri indicati nel comma 6 dell’art. 5 L. 898/1970, pur se si tratta di criteri di valutazione riservati al quantum, quali: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, elementi tutti da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio. Sulla stessa linea sembrano essere le osservazioni sviluppate dal Tribunale di Udine nella sentenza dell’11.5-1.6.2017, in particolare laddove osserva come in realtà “…il giudizio sull’an non possa logicamente essere distinto da quello sul quantum, atteso che si tratta di un‟unica operazione in cui i due aspetti si compenetrano e servono a trovare un equo contemperamento di tutte le esigenze rappresentate dal legislatore nel tormentato art. 5, 5. e 9. comma…”. Operazione ermeneutica errata, ma resa necessaria dal permanere di una interpretazione giurisprudenziale dei parametri di riferimento per definire i mezzi adeguati non più rispondente ai mutamenti sociali in atto, distorsione di cui il recente revirement della Corte di Cassazione si è fatto carico e che ha, condivisibilmente, superato.
Il tenore di vita è un indice anch’esso relativo, se non altro perchè muta nel tempo ed è legato a tanti fattori, sia di ordine sociale che personale, non ultimo il progredire dell’età. Nella generalità dei casi, inoltre, la frattura dell’unità familiare impoverisce entrambi i coniugi con la conseguenza che il tenore di vita dopo la separazione non è quasi mai paragonabile, per entrambi i coniugi, al tenore di vita in costanza di matrimonio. Non si ritiene pertanto che il canone del tenore di vita in costanza di matrimonio costituisse un parametro certo su cui poter fare affidamento e, in ogni caso, negli anni ha di fatto indotto la giurisprudenza ad una sovrapposizione delle valutazioni sull’an e sul quantum, per rendere le decisioni comprensibili in relazione al comune sentire e alla evoluzione del costume sociale.
Come già detto, nelle more del presente giudizio è intervenuta la nota pronunzia della Suprema Corte n. 11504/2017 che ha proposto una diversa interpretazione delle norme in esame.
Del contenuto della innovativa pronuncia della Suprema Corte e della sua incidenza nel caso concreto le parti hanno discusso oralmente in udienza, sostenendone la conformità ai principi dell’ordinamento e costituzionali il difensore di Be., che ha richiamato il contenuto dell’atto di appello ove già era stata proposta una diversa esegesi della norma nel senso poi deciso dalla Cassazione, e contrastandola la difesa di Ba., che ha richiamato il pregresso consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenendolo a sua volta maggiormente coerente con i principi costituzionali ed evidenziando come il nuovo parametro introdotto della indipendenza o autosufficienza economica sia sfuggente, richiamando in proposito il parere dissenziente manifestato da alcuni commentatori nelle sedi seminariali e anche da una parte della giurisprudenza di merito, quale in particolare la citata sentenza del tribunale di Udine dell’11.5-1.6.2017.
La sentenza della prima sezione civile della Suprema Corte n. 11504 del 10.2.2017, depositata il 10.5.2017, cui oltretutto è seguita anche altra conforme sentenza della Cassazione, la numero 15481 del 29.5-22.6.2017, con Collegio parzialmente diverso (e alle quali aderisce anche la sentenza 12196/17, con Collegio ancora parzialmente diverso) ha mutato il pregresso orientamento interpretativo della norma in questione, affermando i seguenti principi di diritto, richiamati anche nei seguenti termini da Cass. 15481/17: 1. il diritto all’assegno di divorzio di cui all’art. 5, comma 6, della L. n. 74 del 1987 è condizionato dal suo previo riconoscimento in base a una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” e il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento o meno del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (art. 2 in relazione all’art. 23 Cost.) che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.
2. Nella fase dell’an debeatur occorre verificare se la domanda dell’ex coniuge richiedente l’assegno soddisfi le condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) non con riguardo a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai principali indici - salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge.
3. Superata positivamente la prima valutazione, nella fase del quantum debeatur, informata al principio della solidarietà economica del coniuge obbligato verso l’altro in quanto persona economicamente più debole, il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi indicati dal comma 6 dell’art. 5 al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano l’onere della prova.
Se dunque il passaggio dal canone interpretativo del “tenore di vita, analogo o tendenzialmente simile a quello goduto in costanza di matrimonio”, a quello della “indipendenza o autosufficienza economica” può apparire un mutamento radicale di impostazione, tanto da destare forse ingiustificati allarmismi in alcuni commentatori, non si tratta peraltro di un fulmine a ciel sereno.
I mutamenti sociali e i modelli familiari, certamente assai diversi rispetto a quelli di qualche decennio fa, già da tempo hanno portato la giurisprudenza di merito a ridisegnare via via i presupposti dell’assegno divorzile, restringendo e delimitando i confini di un concetto astratto - quello del tenore di vita - che, avulso dall’impianto normativo, che non lo prevede9, rischia di ancorare le decisioni a un modello tradizionale di matrimonio e dei rapporti personali e patrimoniali tra ex coniugi - che vedeva una rigida ripartizione tra i coniugi di ruoli e compiti - che appare superato nella realtà sociale attuale ovvero sempre più in via di superamento.
Se con il divorzio si torna ad essere individui singoli, con diversi e nuovi progetti di vita e liberi di formare una nuova famiglia, il principio solidaristico, che sta alla base del riconoscimento dell’assegno divorzile, richiede che la condizione di debolezza e le effettive necessità economiche siano provate da chi ritenga di avere diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile medesimo, fermo restando il principio di autoresponsabilità economica, ma anche il diritto di tutti di condurre una vita non solo libera dal bisogno, ma dignitosa.
Certamente il riferimento alla indipendenza o autosufficienza economica appare un parametro a sua volta relativo, che andrà pertanto ancorato a diversi indici che saranno soprattutto i casi concreti a suggerire. Certamente quindi non potranno essere criteri rigidi e predefiniti (quali il riferimento a stipendi minimi di determinate categorie di lavoratori o simili), giacchè ogni automatismo contrasta con la particolare natura di questi procedimenti e con la natura non definitiva delle decisioni, che sempre devono tenere conto di una pluralità di fattori.
Massima attenzione dovrà dunque essere prestata alle variabili dei casi concreti, con maggiore onere probatorio per le parti e di motivazione delle decisioni adottate da parte dei giudici.
Mutano, peraltro, l’angolo visuale e la prospettiva, con la conseguenza che l’attenzione dovrà anzitutto rivolgersi alla posizione dell’ex coniuge debole richiedente l’assegno, alle sue effettive condizioni di vita, ai suoi progetti come singolo individuo, alla sua età e alle sue condizioni di salute e altro, valutando la natura e qualità della sua posizione debole.
La Suprema Corte, nell’indicare il criterio della autoresponsabilità, indipendenza o autosufficienza economica, ha infatti fornito anche delle indicazioni per delimitare tale parametro, laddove scrive che “i principali indici - salvo ovviamente altri elementi che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza, o no, dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio - e quindi l’adeguatezza o no dei mezzi nonché la possibilità o no per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli - possono essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza (dimora abituale: art. 43, secondo comma c.c.) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente e autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione…”.
Vi è dunque un forte richiamo al caso concreto e a tutte le sue variabili, senza che sia quindi possibile effettuare alcuna standardizzazione.
Tornando quindi nuovamente al caso in esame, la Corte ritiene che l’attuale condizione non solo di autosufficienza, ma di benessere economico della signora Ba., tale da consentirle un tenore di vita elevatissimo, comporti il venir meno del diritto a percepire un assegno divorzile, sia che si faccia riferimento al parametro dell’autosufficienza sia che si voglia considerare il parametro di un tenore di vita sul quale la signora Ba., che per scelta non ha mai svolto in costanza di matrimonio attività lavorativa, potesse comunque fare affidamento, quand’anche durante il matrimonio il tenore di vita fosse assolutamente al di fuori di ogni termine di paragone, per la condizione di ricchezza di Si. Be.. Il complessivo patrimonio costituito da quest’ultimo, in costanza di matrimonio, a favore della moglie può ritenersi avesse proprio la finalità di preservarle e garantirle anche per il futuro le aspettative maturate.
In conclusione deve accogliersi il primo motivo di gravame, accoglimento che rende superfluo esaminare gli ulteriori profili di censura alla sentenza impugnata.
La Corte ritiene opportuno ed equo far decorrere la revoca dell’assegno divorzile non già dalla domanda, come richiesto dall’appellante, ma dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, e ciò tenuto conto del fatto che i procedimenti di separazione e di divorzio sono stati di lunga durata e si sono sovrapposti nelle decisioni dei diversi gradi di giudizio; che le somme previste sono state corrisposte dall’appellante quantomeno fino alla pronunzia della Suprema Corte che ha innovato nella interpretazione della norma e tenuto anche conto del fatto che il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale è intervenuto nelle more del presente procedimento e la difesa Ba. ha rinunziato a richiedere un termine per poter approfondire, con memoria scritta, il mutamento di giurisprudenza, che si è limitata a contrastare nella discussione orale.
Quanto alle spese di causa, si rileva che l’appello viene accolto mentre l’appellata è sostanzialmente soccombente. Peraltro deve tenersi conto che l’appellante ha chiesto disporsi la decorrenza della revoca dell’assegno dalla domanda (14.5.2013) e che è soccombente sul punto, in quanto la Corte ritiene di dover fissare la revoca dell’assegno a decorrere dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio (17.2.2014). Poiché si tratta di una cifra eccezionalmente rilevante è evidente come ogni mese l’esborso da parte di Be. abbia una consistenza tale da essere valutata ai fini della ripartizione delle spese di lite nei due giudizi, spese che quindi si reputa equo compensare tra le parti nella misura di un quarto, condannando Mi. Ba. a rifondere a Si. Be. le spese dei due gradi di giudizio nella misura di tre quarti, quota che si liquida in Euro 20.250,00 per il primo grado di giudizio, oltre spese forfettarie IVA e CPA, e in Euro 24.000,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Be. Si. nei confronti di Ba. Mi. avverso la sentenza n. 1842 del 23 giugno 2015 emessa inter partes dal Tribunale di Monza, in riforma della sentenza impugnata così provvede:
1. Dichiara la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di Mi. Ba.;
2. Revoca l’assegno divorzile già disposto a favore di Ba. e a carico di Be. a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi da marzo 2014;
3. Compensa tra le parti per un quarto le spese di lite del primo e del secondo grado e condanna Mi. Ba. a rifondere a Si. Be. i tre quarti delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, quota liquidata in Euro 20.250,00 per il primo grado e in 24.000,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.