Alienazione genitoriale – Abuso del diritto del genitore collocatario – Sanzione ex art. 96 comma III C.p.c. (Tribunale di Milano, 11 Marzo 2017).
Il termine "Alienazione genitoriale", per giurisprudenza consolidata, non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì, un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario, per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell’elemento psicologico del dolo, essendo sufficiente la colpa. Nel caso di specie, la consulente ha chiaramente accertato che la madre denigra la figura paterna e, addirittura, esclude che la figlia possa trarre dal padre alcun vantaggio o elemento positivo. I comportamenti della madre hanno causato uno stato di forte stress nel padre e anche una situazione di pericolosa vulnerabilità della figlia. La madre che proponga ricorso contro il padre, per questioni relative ai figli, e risulti, poi, essere l’autrice di comportamenti alienanti, propone una azione che è da ritenere processualmente viziata da colpa grave e come tale meritevole di sanzione ex art. 96 comma III C.p.c. L’art. 96 comma III C.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo, così, ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.