Sentenza della Corte di Cassazione n. 7278/17 del 22 Marzo 2017 (Inefficacia della cartella di pagamento notificata dopo i termini di legge).
La cartella di pagamento notificata dopo i termini di legge è inefficace. Al fine di chiedere l’annullamento della cartella, il contribuente dovrà rilevare l’intervenuta decadenza, nei confronti dell’ente impositore, quale soggetto passivo, titolare del credito. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del contribuente e, pertanto, nel nuovo giudizio, dovrà essere esaminata l’eccezione di tardività della notifica della cartella di pagamento, sollevata dal contribuente, nei confronti dell’ente impositore. L’agenzia delle Entrate, dopo il controllo della dichiarazione dei redditi dell’anno 2001, modello Unico 2002, aveva liquidato le maggiori imposte risultanti dalla dichiarazione. L’agente della riscossione aveva poi notificato la cartella il 6 marzo 2007, cioè dopo cinque anni. Per norma di legge, invece, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2006. Gli uffici dell’agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori devono tenere conto delle norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento, introdotte dall’articolo 1 del Dl 106/2005, convertito dalla legge 156/2005. Le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2004, ed entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 (Guglielmo Peluso - Dottore Commercialista – Revisore Contabile - Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Napoli - Consulenza Societaria, Fiscale e Contabile).