La dichiarazione di operatore qualificato costituisce una mera presunzione semplice
La dichiarazione di operatore qualificato costituisce una mera presunzione semplice, vincibile, in caso di contestazione, dalla prova positiva della insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di professionisti in materia di strumenti finanziari e dalla prova della conoscenza, ovvero conoscibilità in concreto, da parte dell’intermediario, delle circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione in cui versi l’investitore nel momento in cui rende siffatta dichiarazione.
Per le società e le persone giuridiche che rilascino la dichiarazione autoreferenziale non è possibile invocare le norme sugli specifici obblighi comportamentali fissate dagli artt.27, 28 e 29 reg. Consob, perché così facendo si finirebbe per aggirare la disciplina regolamentare. Il richiamo alle norme in esame è invece consentito innanzitutto per richiedere comportamenti diversi, quali per esempio quelli di cui all’art.26 reg. Consob.
I princìpi quadro di cui all’art.21 del D.Lgs. 58/98 hanno effetto per tutte le tipologie di clienti, ma le differenze previste per talune particolari categorie di investitori devono pur sempre essere connesse con le effettive qualità ed esperienze professionali dei medesimi, non esonerando l’intermediario dal comportarsi diligentemente.
Considerando il tenore della norma primaria (art.6 TUF), ma anche le regole civilistiche generali in punto di buona fede negoziale, va privilegiata una opzione ermeneutica del testo dell’art.31 del Regolamento Consob n.11522/98 che tenga comunque conto delle opposte esigenze delle parti, e che non conduca ad un sostanziale esonero dell’intermediario dal dovere di rendere il cliente compiutamente e pienamente edotto del concreto ed effettivo contenuto di ogni aspetto del prodotto e in fase di negoziazione e in quella di esecuzione.