18/06/2026 - NUOVO ART. 2394 BIS C.C. – DECADENZA BIENNALE DELLE AZIONI DI RESPONSABILITA’ NELLE PROCEDURE CONCORSUALI-

1. Introduzione e inquadramento del tema
La recente modifica dell’art. 2394-bis c.c. ad opera del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, che – nel quadro dell’adeguamento del diritto societario alla disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza – ha introdotto un termine di decadenza biennale per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
Il nuovo art. 2394-bis c.c. si colloca all’incrocio tra:
la disciplina sostanziale della responsabilità di amministratori, sindaci e altri soggetti apicali, anche nella prospettiva “di massa” propria delle procedure concorsuali;
la disciplina processuale delle azioni esercitate dagli organi della procedura (curatore, liquidatore giudiziale, commissario liquidatore, commissario straordinario).
L’intervento del 2026 introduce un termine di due anni, a pena di decadenza, decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, entro il quale devono essere proposte le azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali.
La peculiarità – e la criticità – della novella consiste nell’assenza di una disciplina transitoria, che impone di interrogarsi sul regime intertemporale applicabile: in particolare, se e come il nuovo termine biennale si applichi alle procedure già pendenti al 29 aprile 2026 (data di entrata in vigore del decreto) e alle condotte pregresse, alla luce dei principi di irretroattività, tutela dell’affidamento e effettività della tutela giurisdizionale.
La riflessione che segue si sviluppa lungo sei direttrici: illustrazione della novella; natura del termine; tesi dell’applicazione immediata; critica costituzionale di tale tesi; proposta di soluzione interpretativa costituzionalmente orientata; considerazioni conclusive sul bilanciamento tra certezza e tutela effettiva.
2. La novella dell’art. 2394-bis c.c. e l’assenza di disciplina transitoria
2.1 Contenuto della modifica e coordinamento con il Codice della crisi
Il d.lgs. 47/2026 interviene, tra l’altro, sull’art. 2394-bis c.c. per “aggiornare la disciplina delle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali alle nuove norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)”, inserendo un termine di decadenza per l’esercizio delle azioni di responsabilità in caso di procedure di insolvenza.
In particolare:
le azioni di responsabilità sociale (art. 2393 c.c., come sostituito dallo stesso d.lgs. 47/2026) e dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) sono ora soggette, se esercitate nell’ambito di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, ad un termine di due anni;
tale termine decorre dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, ed è espressamente qualificato come termine di decadenza (“a pena di decadenza”).
La stessa impostazione è ribadita nella disciplina speciale per le società per azioni in crisi: il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario sono i soggetti legittimati all’azione, ma devono muoversi entro il nuovo termine biennale.
2.2 Entrata in vigore e mancanza di disposizioni transitorie
Il decreto è pubblicato il 14 aprile 2026 e, in assenza di diversa previsione, entra in vigore il 29 aprile 2026, ai sensi dell’art. 10 delle preleggi, che fissa in generale un vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione.
La Relazione al d.lgs. 47/2026 chiarisce la ratio acceleratoria del nuovo termine di decadenza: favorire il “celere ed efficiente svolgimento delle procedure”, incentivando l’esercizio tempestivo delle azioni di responsabilità e, correlativamente, la rapida definizione dell’assetto delle responsabilità gestorie.
Tuttavia, il decreto non contiene alcuna disciplina transitoria specifica per il nuovo art. 2394-bis c.c.: non si stabilisce, cioè, se il termine biennale si applichi anche alle procedure già aperte prima del 29 aprile 2026, né come esso si coordini con i precedenti termini di prescrizione o con eventuali termini decadenziali già decorrenti.
Questa lacuna richiama da vicino i problemi già emersi, in passato, a proposito della riforma della responsabilità civile dei magistrati del 2015, che aveva parimenti introdotto nuovi termini decadenziali senza una disciplina transitoria, imponendo un complesso lavoro ricostruttivo alla giurisprudenza e alla dottrina.
3. Natura del termine biennale di decadenza: diritto sostanziale e profili processuali
3.1 Dal quadro previgente alla nuova impostazione decadenziale ..
Nel regime previgente, l’azione di responsabilità esercitata dal curatore o dagli altri organi concorsuali ai sensi dell’art. 2394-bis c.c. e dell’art. 146 l. fall. (oggi coordinato con il CCI) non era soggetta ad un termine di decadenza legato all’apertura della procedura, ma ai termini di prescrizione propri delle azioni sottostanti:
per l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c., il termine quinquennale decorrente dal momento in cui l’insufficienza dell’attivo era oggettivamente rilevabile, con una presunzione semplice di coincidenza con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria da parte degli amministratori. .
per l’azione sociale ex art. 2393 c.c., i termini di prescrizione propri della responsabilità contrattuale degli amministratori verso la società.
L’art. 2394-bis c.c., nella sua formulazione originaria, aveva essenzialmente funzione di coordinamento delle legittimazioni (curatore, commissario liquidatore, commissario straordinario), senza introdurre un autonomo termine decadenziale.
Con il d.lgs. 47/2026, invece, il legislatore introduce un nuovo termine autonomo, di natura decadenziale, collegato non più al momento di emersione dell’insufficienza patrimoniale, ma all’apertura della procedura di insolvenza (liquidazione giudiziale o dichiarazione dello stato di insolvenza).
3.2 Qualificazione del termine: decadenza “sostanziale” con riflessi processuali .
Il dato letterale (“a pena di decadenza”) e la collocazione sistematica inducono a qualificare il nuovo termine come decadenza sostanziale dall’esercizio di un diritto (quello all’azione risarcitoria di massa), e non come mero termine processuale per il compimento di un atto nel processo. .
Ciò comporta almeno tre conseguenze:
la scadenza del termine estingue il potere di agire in responsabilità, incidendo sul diritto stesso, e non soltanto sul mezzo processuale;
non si applicano, di regola, le sospensioni proprie dei termini processuali (come già chiarito, in tema di responsabilità civile dei magistrati, per il termine decadenziale ex art. 4 l. 117/1988, ritenuto insensibile alla sospensione feriale, proprio in quanto ampio e di natura sostanziale).
la qualificazione del termine come decadenziale sostanziale è decisiva in chiave intertemporale, perché la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in materia di nuovi termini decadenziali, ha elaborato criteri specifici per evitare effetti retroattivi ablativi, soprattutto quando la nuova disciplina incide su situazioni soggettive già in corso.
Il termine ha, tuttavia, una forte proiezione processuale, poiché condiziona la proponibilità stessa dell’azione in giudizio da parte degli organi concorsuali. .
3.3 Rilevanza della qualificazione ai fini intertemporali
La giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi, ha distinto nettamente tra:
modifiche che incidono su meri aspetti processuali (per le quali opera, in via generale, il principio tempus regit actum, con applicazione immediata ai procedimenti pendenti);
introduzione di nuovi termini di decadenza sostanziale, che comprimono il tempo a disposizione per l’esercizio di un diritto o per l’azione giudiziaria (come accaduto, ad esempio, con il termine annuale di decadenza per l’esecuzione delle ordinanze di assegnazione nei confronti delle P.A. o con i termini decadenziali in materia previdenziale e indennitaria).
In tali ipotesi, la Corte di cassazione ha affermato che il nuovo termine non può retroagire in modo tale da rendere immediatamente improponibile o estinta l’azione, ma deve decorrere, per le situazioni già in essere, dalla data di entrata in vigore della nuova legge, salvo diversa disciplina espressa. .
Questo orientamento – fondato sull’art. 252 disp. att. c.c. e su un bilanciamento tra interesse pubblico alla celerità e legittimo affidamento del privato – rappresenta un punto di riferimento essenziale anche per l’interpretazione intertemporale del nuovo art. 2394-bis c.c. ...
4. La tesi dell’applicazione immediata alle procedure pendenti
4.1 Argomento dal principio tempus regit actum e dall’art. 11 preleggi ...
Secondo una prima possibile lettura, il nuovo termine biennale di decadenza si applicherebbe immediatamente a tutte le procedure concorsuali, comprese quelle già pendenti al 29 aprile 2026, con decorrenza dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, anche se anteriori all’entrata in vigore della novella.
Gli argomenti a sostegno di questa tesi possono essere così schematizzati:
il principio tempus regit actum, che governa di regola l’applicazione delle norme processuali, condurrebbe ad applicare il nuovo art. 2394-bis c.c. a tutte le azioni di responsabilità proposte dopo il 29 aprile 2026, indipendentemente dal momento di apertura della procedura;
l’art. 11 delle preleggi, nel sancire che la legge non dispone che per l’avvenire, viene spesso interpretato nel senso che la legge nuova si applica ai fatti, agli status e alle situazioni in corso al momento della sua entrata in vigore, purché non si incida retroattivamente sul fatto generatore, ma solo sul regime successivo (come ricordato dalla Cassazione a proposito della riforma della responsabilità civile dei magistrati e di altre fattispecie).
l’assenza di una disciplina transitoria specifica potrebbe essere letta come volontà del legislatore di assicurare una applicazione immediata e generalizzata del nuovo termine, in linea con la finalità acceleratoria espressa nella Relazione al decreto.
In questa prospettiva, per una procedura aperta, ad esempio, nel 2024, il termine biennale decorrerebbe comunque dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del 2024, con la conseguenza che, alla data del 29 aprile 2026, il termine potrebbe risultare già spirato, rendendo ormai improponibili le azioni di responsabilità non ancora esercitate.
4.2 Implicazioni sistematiche e pratiche
Un’applicazione così rigida avrebbe effetti dirompenti:
numerose procedure pendenti vedrebbero estinguersi ex lege la possibilità di esercitare azioni di responsabilità, pur in assenza di qualsiasi inerzia colpevole degli organi della procedura, che confidavano nel regime previgente di prescrizione;
si determinerebbe una drastica compressione delle chance di recupero del patrimonio sociale a favore della massa dei creditori, con possibile frustrazione delle aspettative di tutela;
si creerebbe una forte disomogeneità tra situazioni analoghe, a seconda del mero dato cronologico dell’apertura della procedura rispetto al 29 aprile 2026.
Queste conseguenze impongono di verificare la compatibilità della tesi dell’applicazione immediata con i principi costituzionali in materia di irretroattività, ragionevolezza e effettività della tutela giurisdizionale.
5. Critica della tesi dell’applicazione immediata alla luce dei principi costituzionali
5.1 Irretroattività e limiti alla retroattività legislativa
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pur ammettendo in linea di principio la possibilità di leggi retroattive in materia civile, ha posto limiti stringenti quando la retroattività incide su diritti quesiti o su situazioni consolidate, soprattutto mediante l’introduzione di nuovi termini di decadenza.
In particolare, la Corte di cassazione, a proposito del termine annuale di decadenza per l’esecuzione delle ordinanze di assegnazione nei confronti delle P.A. (art. 14 d.l. 669/1996, come modificato nel 2003), ha affermato che:
non può in assoluto escludersi la legittimità di un termine decadenziale che incida su diritti già sorti, ma
in mancanza di una espressa previsione di retroattività, il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge, anche per le situazioni già in essere, così da bilanciare l’interesse pubblico alla celerità con il legittimo affidamento del privato.
Analogamente, in materia previdenziale e indennitaria, la giurisprudenza ha ritenuto che i nuovi termini di decadenza si applicano anche a fatti anteriori, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, proprio per evitare un effetto ablativo immediato del diritto. .
Nel campo della responsabilità civile dei magistrati, la Cassazione ha escluso la possibilità di applicare retroattivamente le nuove fattispecie di responsabilità a condotte già esaurite, sottolineando i profili di possibile contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e con l’art. 6 CEDU. .
Trasponendo questi principi al nuovo art. 2394-bis c.c., la tesi dell’applicazione immediata con decorrenza retrodatata alla sentenza di apertura della procedura, anche se anteriore al 29 aprile 2026, rischia di configurare una retroattività sostanziale non dichiarata, in contrasto con l’art. 11 preleggi e con i canoni elaborati dalla giurisprudenza. ...
5.2 Tutela dell’affidamento, ragionevolezza e art. 24 Cost. ...
La Corte costituzionale ha più volte valorizzato il principio di tutela dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale corollario degli artt. 3 e 24 Cost., richiedendo che ogni intervento legislativo che incida retroattivamente su diritti o facoltà di azione sia sorretto da una ragionevole giustificazione e non determini un sacrificio sproporzionato. ..
L’effettività della tutela giurisdizionale, garantita dall’art. 24 Cost. e, a livello sovranazionale, dall’art. 6 CEDU, impone che i termini per l’esercizio delle azioni siano congrui e conoscibili, in modo da consentire al titolare di organizzare la propria difesa.
Nel caso del nuovo art. 2394-bis c.c., l’applicazione immediata con decorrenza retrodatata determinerebbe, per molte procedure pendenti:
la perdita immediata del diritto di agire in responsabilità, senza che gli organi concorsuali abbiano avuto un tempo effettivo per adeguarsi alla nuova disciplina; .
una compressione della tutela dei creditori che, al momento dell’apertura della procedura, confidavano nel regime previgente di prescrizione quinquennale (per l’azione dei creditori) e nei termini delle azioni sociali;
una disparità di trattamento tra situazioni identiche, a seconda della data di apertura della procedura rispetto al 29 aprile 2026, difficilmente giustificabile sul piano della ragionevolezza.
In analogia con quanto affermato in materia di responsabilità civile dei magistrati, la mancanza di una norma transitoria non può essere interpretata nel senso di legittimare una retroattività in malam partem che privi il danneggiato della possibilità di agire, ma deve essere colmata attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata.
5.3 Il precedente in tema di termini decadenziali e “fatti consumati”
La riflessione dottrinale e giurisprudenziale sviluppata a proposito della riforma del 2015 sulla responsabilità civile dei magistrati offre un ulteriore parametro:
si è affermato che il concetto di “fatti consumati” implica, ai fini processuali, l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione, momento dal quale inizia a decorrere il termine decadenziale per l’azione di responsabilità;
la nuova disciplina dei termini (da due a tre anni per l’azione risarcitoria, da uno a due anni per la rivalsa) non può applicarsi ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge, i termini più brevi siano già maturati;
per le situazioni in cui il termine previgente era in corso, si è ritenuto che la nuova disciplina si applichi solo quando il dies a quo intervenga dopo l’entrata in vigore della legge successiva. .[6]
Pur trattandosi di un settore diverso, il criterio elaborato – che valorizza il momento iniziale del termine rispetto alla data di entrata in vigore della legge – è coerente con la soluzione che si propone per l’art. 2394-bis c.c., come si vedrà nel paragrafo successivo.
6. Una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata: dies a quo al 29 aprile 2026 per le procedure pendenti
6.1 Il modello ricavabile dalla giurisprudenza su nuovi termini decadenziali .
La giurisprudenza in tema di introduzione di nuovi termini di decadenza – in particolare sull’art. 14 d.l. 669/1996, come modificato nel 2003 – ha affermato il seguente principio:
quando una legge introduce, per la prima volta, un termine di decadenza per l’esercizio di un diritto che prima ne era privo, il nuovo termine si applica anche ai diritti già sorti e alle situazioni in corso, ma
il termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge, salvo che il legislatore disponga espressamente una diversa disciplina retroattiva.
In questo modo, si realizza un bilanciamento tra l’interesse pubblico (alla celerità e alla certezza dei rapporti) e la tutela dell’affidamento del privato, che non può essere penalizzato per non aver esercitato un diritto in un tempo in cui non era ancora previsto alcun termine decadenziale. .
6.2 Applicazione al nuovo art. 2394-bis c.c. .
Trasponendo questo schema al caso in esame, si può sostenere che:
per le procedure aperte dopo il 29 aprile 2026, il termine biennale decorre regolarmente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, secondo il testo del nuovo art. 2394-bis c.c.;
per le procedure già pendenti al 29 aprile 2026, nelle quali il termine non era ancora previsto o comunque non era qualificato come decadenziale, il nuovo termine biennale si applica, ma con dies a quo fissato nella data di entrata in vigore della norma, e cioè il 29 aprile 2026.
In altri termini, per le procedure pendenti il termine biennale non va retrodatato alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale anteriore al 29 aprile 2026, ma decorre da tale data, così da evitare che l’azione risulti già preclusa nel momento stesso in cui la nuova disciplina entra in vigore.
Questa soluzione:
è coerente con l’orientamento della Cassazione in materia di nuovi termini decadenziali (art. 14 d.l. 669/1996, l. 238/1997, ecc.); .
rispetta l’art. 11 preleggi, evitando una retroattività sostanziale non dichiarata; ..
salvaguarda l’effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., assicurando agli organi concorsuali un periodo congruo di due anni per valutare ed eventualmente esercitare le azioni di responsabilità;
realizza un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di celerità delle procedure (che resta soddisfatta dall’introduzione del termine biennale per il futuro) e la tutela dell’affidamento maturato sotto il regime previgente. .
6.3 Estensione alle società a responsabilità limitata
L’art. 2394-bis c.c. è collocato nel capo dedicato alle società per azioni, ma la giurisprudenza e la dottrina hanno da tempo riconosciuto che la logica di concentrazione delle azioni di responsabilità nelle mani degli organi concorsuali (curatore, commissario liquidatore, commissario straordinario) opera anche per le società a responsabilità limitata, attraverso il rinvio sistematico agli artt. 2393 e 2394 c.c. e l’applicazione dell’art. 146 l. fall. (oggi coordinato con il CCI).
In particolare:
l’azione esercitata dal curatore cumula, in un unico rimedio unitario e inscindibile, l’azione sociale e quella dei creditori, anche nelle S.r.l.;
la disciplina dell’art. 2394-bis c.c., in quanto norma di coordinamento delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, è pacificamente estesa, in via sistematica, alle S.r.l., per evitare lacune e disomogeneità di trattamento tra tipologie societarie.
Ne consegue che la soluzione intertemporale proposta (dies a quo al 29 aprile 2026 per le procedure pendenti) deve valere anche per le S.r.l., garantendo uniformità di disciplina e coerenza sistematica.
6.4 Compatibilità con il principio tempus regit actum
L’interpretazione qui sostenuta non contraddice il principio tempus regit actum, ma ne delimita l’ambito:
il principio governa indubbiamente gli aspetti processuali (forme, riti, competenza, modalità di proposizione delle domande), che si applicano ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della legge;
quando, però, una norma introduce un nuovo termine di decadenza sostanziale, che incide sul diritto all’azione, occorre coordinare tempus regit actum con i principi di irretroattività, tutela dell’affidamento e effettività della tutela, nel senso di far decorrere il nuovo termine dalla data di entrata in vigore, per le situazioni già in essere.
In questo modo, si evita che il principio tempus regit actum si trasformi in uno strumento di retroattività surrettizia, non voluta espressamente dal legislatore e potenzialmente lesiva dei diritti dei creditori. ...
8. Considerazioni conclusive e applicazione al caso pratico
La modifica dell’art. 2394-bis c.c. ad opera del d.lgs. 47/2026 rappresenta un passaggio significativo nel processo di razionalizzazione e accelerazione delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, in linea con la logica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’introduzione di un termine biennale di decadenza:
rafforza le esigenze di certezza dei rapporti e di chiusura tempestiva delle vicende gestorie;
impone agli organi concorsuali un innalzamento del livello di diligenza e tempestività nella valutazione e nell’esercizio delle azioni risarcitorie; .
ma, in assenza di disciplina transitoria, solleva delicati problemi di diritto intertemporale, soprattutto per le procedure già pendenti al 29 aprile 2026.
Alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza sui nuovi termini decadenziali, appare preferibile un’interpretazione che:
distingua nettamente tra procedure future (per le quali il termine decorre normalmente dalla sentenza di apertura) e procedure pendenti (per le quali il termine decorre dal 29 aprile 2026);
eviti effetti retroattivi ablativi, che renderebbero immediatamente improponibili azioni che, al momento dell’apertura della procedura, non erano soggette ad alcun termine decadenziale; .
salvaguardi l’effettività della tutela dei creditori, garantendo un tempo ragionevole per l’azione, senza frustrare le finalità acceleratrici della riforma.
In termini operativi, per le procedure già pendenti al 29 aprile 2026:
gli organi concorsuali devono considerare che il termine biennale decorre da tale data, e quindi valutare, entro il 29 aprile 2028, se e quali azioni di responsabilità esercitare;
è opportuno procedere ad una ricognizione sistematica delle possibili responsabilità di amministratori, sindaci e altri soggetti apicali, anche nelle S.r.l., alla luce della disciplina sostanziale vigente (artt. 2392, 2393, 2394, 2407 c.c. e norme speciali);
la scelta di non agire dovrà essere sorretta da un’adeguata motivazione in termini di convenienza per la massa, onde evitare profili di responsabilità degli stessi organi concorsuali.
Il bilanciameo tra esigenze di certezza e tutela effettiva dei diritti passa, in definitiva, attraverso:
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2394-bis c.c. in chiave intertemporale;
un ruolo attivo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chiamata a consolidare, con decisioni coerenti, la soluzione qui delineata;
una gestione prudenziale e proattiva del termine da parte di curatori, liquidatori giudiziali, commissari liquidatori e commissari straordinari, che dovranno integrare nelle loro prassi operative la nuova scansione temporale delle azioni di responsabilità.
Applicando questi criteri al caso concreto delle procedure in corso, la raccomandazione è di considerare il 29 aprile 2026 come punto di partenza comune del nuovo orizzonte biennale, entro il quale concentrare l’analisi e l’eventuale esercizio delle azioni di responsabilità, sia nelle S.p.A. sia nelle S.r.l., così da coniugare il rispetto del nuovo quadro normativo con la salvaguardia delle ragioni dei creditori.