29.03.2026 - NASpI e risoluzioni consensuali in sede protetta: i limiti secondo la Cassazione - ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026.

29.03.2026 - NASpI e risoluzioni consensuali in sede protetta: i limiti secondo la Cassazione - ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026.

Il lavoratore non ha diritto alla NASpI in caso di un accordo transattivo di risoluzione consensuale del rapporto, firmato nell’ambito di una riorganizzazione datoriale per la riduzione del personale. 

Lo stabilisce la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026 (RG 23947/2024). 

Quando il rapporto cessa per risoluzione consensuale e al di fuori del perimetro della procedura di licenziamento individuale ex art. 7 L. 604/1966, la NASpI non spetta nemmeno se la cessazione avviene in un contesto di esuberi e il lavoratore ha sottoscritto un accordo transattivo in sede protetta, con incentivo all’esodo e rinuncia alle ulteriori pretese. 

1. Il caso concreto esaminato dalla Cassazione

1.1 I fatti di causa
Una lavoratrice aveva risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il datore, nell’ambito di una conciliazione in sede sindacale, collegata a un piano di esodi incentivati per riduzione del personale. 
L’accordo prevedeva: 

risoluzione consensuale del rapporto; 
pagamento di un incentivo all’esodo; 
definizione transattiva di “ogni e qualsiasi pretesa” connessa al rapporto e alla sua cessazione. 

L’INPS aveva erogato la NASpI per alcuni mesi, per poi chiederne la restituzione, ritenendo insussistente il requisito della disoccupazione involontaria. 

1.2 Le decisioni di merito 

Il Tribunale di Bologna aveva dato ragione alla lavoratrice, escludendo il diritto dell’INPS alla ripetizione e riconoscendo la spettanza della NASpI. 
La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato, ritenendo che, pur non essendo attivata la procedura ex art. 7 L. 604/1966, la situazione fosse assimilabile a un licenziamento nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, e applicando in via analogica la disciplina dell’“offerta di conciliazione agevolata” di cui all’art. 6 d.lgs. 23/2015. 

2. Il quadro normativo richiamato dalla Cassazione

2.1 NASpI e risoluzione consensuale (art. 3, co. 2, d.lgs. 22/2015)
La Corte richiama l’art. 3, comma 2, d.lgs. 22/2015, secondo cui la NASpI è riconosciuta: [4] 

in caso di dimissioni per giusta causa; 
nei soli casi di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura ex art. 7 L. 604/1966 (licenziamento individuale per GMO con tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ispettorato).

Fuori da questo perimetro, la risoluzione consensuale non dà diritto alla NASpI.

2.2 Procedura ex art. 7 L. 604/1966
La Cassazione sottolinea che, nel caso esaminato, non vi è stata alcuna attivazione della procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo: 

nessuna comunicazione del datore alla DTL/Ispettorato circa l’intenzione di licenziare; 
l’accordo in sede sindacale richiama una “risoluzione consensuale” già convenuta tra le parti in data anteriore. 

2.3 Offerta di conciliazione agevolata (art. 6 d.lgs. 23/2015)
L’art. 6 d.lgs. 23/2015 disciplina un’ipotesi diversa: la conciliazione di una lite già determinata o determinabile da un licenziamento. 
Presupposto indefettibile è che il datore abbia effettivamente intimato il licenziamento (“In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1…”). 

3. L’errore della Corte d’Appello secondo la Cassazione

3.1 Nessun licenziamento, ma solo risoluzione consensuale
Per la Cassazione, il rapporto è stato estinto per causa diversa dal licenziamento: si tratta di una risoluzione consensuale, collocata in un contesto di riorganizzazione e di esuberi, ma non preceduta né accompagnata da un vero licenziamento. 

3.2 Inammissibilità dell’analogia
La Corte censura la decisione d’appello perché ha applicato in via analogica l’art. 6 d.lgs. 23/2015, equiparando: 

una risoluzione consensuale transattiva con incentivo all’esodo, a una conciliazione successiva a un licenziamento.

Richiamando l’art. 12 preleggi, la Cassazione ribadisce che: 

l’analogia è ammessa solo in presenza di un vuoto normativo; 
qui, invece, la fattispecie è già regolata dall’art. 3, co. 2, d.lgs. 22/2015, che delimita tassativamente i casi in cui la NASpI spetta in presenza di risoluzione consensuale; 
l’art. 6 d.lgs. 23/2015 riguarda una fattispecie “del tutto diversa”, fondata sul licenziamento. 

Ne segue che non è possibile estendere per analogia la tutela NASpI a ipotesi di risoluzione consensuale al di fuori della procedura ex art. 7 L. 604/1966, neppure se inserite in un piano di esodo incentivato. 

4. La decisione della Cassazione

4.1 Esito del giudizio di legittimità
La Corte: 

dichiara inammissibile il controricorso della lavoratrice, perché depositato oltre il termine di 40 giorni ex art. 370 c.p.c.; 
accoglie il ricorso dell’INPS; 
cassa la sentenza della Corte d’Appello di Bologna; 
rinvia alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi affermati e per la regolazione delle spese di legittimità. 

4.2 Principio applicato
In sintesi, la Cassazione afferma che: 

la NASpI spetta, in caso di risoluzione consensuale, solo se tale risoluzione avviene nell’ambito della procedura di licenziamento individuale ex art. 7 L. 604/1966; 
non è sufficiente che la risoluzione avvenga: 

in un contesto di riorganizzazione e riduzione del personale; 
in sede protetta (sindacale o ex art. 2113, co. 4, c.c.); 
con riconoscimento di un incentivo all’esodo e definizione transattiva di ogni pretesa;

l’analogia con l’“offerta di conciliazione agevolata” di cui all’art. 6 d.lgs. 23/2015 non è consentita.

5. Implicazioni operative per datori di lavoro, consulenti e lavoratori

5.1 Per i datori di lavoro e i consulenti 

I piani di esodo incentivato con risoluzione consensuale pura non garantiscono, di per sé, l’accesso alla NASpI. 
Se si intende preservare il diritto alla NASpI in presenza di esuberi individuali, occorre valutare con attenzione l’eventuale attivazione della procedura ex art. 7 L. 604/1966, con successiva risoluzione consensuale in quel contesto. 
È rischioso costruire accordi che confidino su un’estensione “analogica” delle tutele previste per i licenziamenti. 

5.2 Per i lavoratori 

La sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale con incentivo all’esodo, anche in sede protetta e in un quadro di esuberi, può comportare la perdita del diritto alla NASpI, se non ricorrono le condizioni specifiche previste dall’art. 3, co. 2, d.lgs. 22/2015. 
Prima di firmare, è essenziale verificare: 

se è stata o meno avviata la procedura ex art. 7 L. 604/1966; 
se vi sia un licenziamento (anche solo preannunciato) alla base dell’accordo. 

6. Conclusione

L’ordinanza n. 6988/2026 conferma un’impostazione restrittiva e letterale della disciplina NASpI in materia di risoluzioni consensuali: il perimetro di tutela è chiuso e non ampliabile per via analogica, nemmeno in presenza di contesti di riorganizzazione, esuberi e accordi incentivati in sede protetta. 

Per operatori, imprese e lavoratori, la decisione impone una particolare attenzione nella progettazione e gestione degli accordi di uscita, perché la forma giuridica prescelta e la procedura attivata incidono direttamente sulla possibilità di accedere alla tutela previdenziale di disoccupazione. 

 

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Numero registro generale 23947/2024
Numero sezionale 1035/2026
Numero di raccolta generale 6988/2026
Data pubblicazione 24/03/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:
Gabriella Marchese           Presidente
Maria Casola                 Consigliere
Fabrizio Gandini             Consigliere Rel.
Antonella Filomena Sarracino Consigliere
Riccardo Rosetti            Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23947/2024 R.G. proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato ██████████ unitamente agli avvocati ██████ ████████ █████ ██████
-ricorrente-

contro
█████████████, elettivamente domiciliata in █████ █████████████ rappresentata e difesa dagli avvocati ██████ █████ █████ e █████ ████ █████
-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 305/2024 pubblicata il 04/06/2024.

Oggetto:
PREVIDENZA
ALTRO
Ud.27/02/2026 CC

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

FATTI DI CAUSA 

La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dall’INPS nella controversia con ██████████████████████████████████████. 
La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo del diritto alla ripetizione della NaSPI erogata dall’INPS dallo 08/04/2018 allo 08/08/2018 a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra Sorrentino e ███████████████ a far data dal 31/03/2018 in seguito a conciliazione in sede sindacale in data 14/12/2017, con la quale le parti si accordavano al fine di evitare la risoluzione giudiziale del rapporto e con il beneficio di incentivo all’esodo. 
Il Tribunale di Bologna accolse il ricorso proposto da Sorrentino e dichiarò che INPS non aveva diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di NaSPI. 
La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata. 
Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo al quale Sorrentino resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 

Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015, con riferimento all’art. 6 del d.lgs. n.23/2015 ed all’art. 12, comma secondo, delle disposizioni preliminari al cod. civ., «nel caso in cui – in una controversia diretta ad ottenere l’indennità c.d. NASpI sulla base della cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad una risoluzione consensuale concordata in sede di conciliazione sindacale con riconoscimento di un incentivo all’esodo – il Giudice di secondo grado ritenga che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sebbene non intervenuta nell’ambito di una procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, comporti la sussistenza dello stato di disoccupazione involontario, ossia il requisito fondamentale del diritto all’indennità c.d. NASpI, ritenendo applicabile analogicamente l’istituto della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015 cit.».

La corte territoriale ha ritenuto che nel caso portato al suo esame non si versasse nella ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art.7 della legge n.604/1966, risoluzione che consente la percezione della indennità NASpI come espressamente previsto dall’art.2 comma 2 del d.lgs. n.22/2015. 
La corte territoriale ha invece ritenuto applicabile – in via analogica – la c.d. accettazione della offerta di conciliazione agevolata, prevista dall’art.6 del d.lgs. n.23/2015, «essendo possibile rinvenire alla base dell’accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale. Nella fattispecie in questione, l’accordo è intervenuto proprio in una sede contemplata dall’art. 2113, comma 4, c.c. e il nesso tra la risoluzione consensuale e la presupposta determinazione datoriale è stato correttamente individuato dal Tribunale, che ha collocato l’accordo “all’interno di tale quadro di esodi incentivati, che hanno come presupposto la cessazione del rapporto di lavoro tra i dipendenti interessati e l’Azienda”. Anche la forma della transazione ex art. 1965 c.c. è indicativa della volontà delle parti di definire “anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa possa derivare, sia in via causale sia in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione”.

E se alla base della perdita dell'occupazione non vi fosse la determinazione datoriale, sia pure mediata dall'accordo transattivo, non si comprenderebbe il riferimento nell'accordo all'indennità di mancato preavviso al punto 2.5».

In via pregiudiziale deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dall’INPS nella memoria illustrativa. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 13/11/2024 e il controricorso è stato depositato il 10/01/2025, quando il termine di quaranta giorni previsto dall’art.370 comma primo cod. proc. civ. (nel testo pro tempore applicabile) era già scaduto (scadenza: 23/12/2024).
Tanto premesso, l’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 prevede che: «La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012».
Si è già rilevato che la corte territoriale ha correttamente ritenuto che nel caso portato al suo esame il rapporto di lavoro di Sorrentino non fosse stato consensualmente risolto nell’ambito della procedura ex art.7 cit. per l’assorbente ragione che dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 14/12/2017 — come riportato nella motivazione della sentenza impugnata — non risulta affatto che Poste Italiane s.p.a. avesse comunicato alla DTL competente la sua intenzione di procedere al licenziamento di Sorrentino per giustificato motivo oggettivo (cfr. i primi due commi della disposizione citata). Le parti di quell’accordo, trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione e riportato anche nella motivazione, premettono che «hanno convenuto in data 06/12/2017 di voler risolvere consensualmente il rapporto di lavoro tra di esse in essere».
Per gli stessi motivi non poteva trovare applicazione l’art.6 del d.lgs. n.23/2025 perché la fattispecie è del tutto caratterizzata proprio dal fatto che il datore di lavoro deve aver effettivamente intimato il licenziamento («1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1…», così il già richiamato art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015).

In breve, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è stato estinto per causa diversa dal licenziamento, mentre sia l’art.7 della legge 604/66 che l’art.6 del d.lgs. n.23/2025 presuppongono il licenziamento del lavoratore: solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, nel primo caso; già intimato, nel secondo.
La corte territoriale, ben consapevole della mancanza di un licenziamento, ha proceduto all’applicazione analogica dell’art.6 del d.lgs. n.23/2025, «essendo possibile rinvenire alla base dell’accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale».
Sul punto questa Corte ha statuito, con indirizzo costante, che il ricorso all’analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (da ultimo, Cass. 28651/2025).
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha fatto ricorso all’analogia sebbene non sussistesse un vuoto normativo, perché la fattispecie è già regolata dall’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 nel senso che nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’indennità NASpI può essere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
L’art.6 del d.lgs. n.23/2025, applicato in via analogica dalla corte territoriale, disciplina poi una fattispecie del tutto diversa, ossia la conciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento

Deve concludersi che la corte territoriale ha errato nell’applicare in via analogica l’art.6 del d.lgs. n.23/2025 ad una materia già disciplinata da una fonte di rango primario, ed in particolare dall’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2025.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.

Il Presidente
GABRIELLA MARCHESE