Tribunale di Benevento - Sentenza n. 2279/2023 del 16.11.2023 (Responsabilità del condominio per vizi di costruzione).

Tribunale di Benevento - Sentenza n. 2279/2023 del 16.11.2023 (Responsabilità del condominio per vizi di costruzione).

Il Condominio, quale proprietario degli impianti di scarico, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, alla luce di quanto disposto dall'art. 1117 c.c. (sul punto cfr. Cass. Ord. 778/2012) è responsabile, quale custode dei beni e servizi comuni, ex art. 2051 c.c., dei danni cagionati dalle cose comuni alle cose di proprietà esclusiva dei singoli condomini, salva la prova del fortuito, che nel caso di specie non è stata fornita. Non può essere invocato, come caso fortuito, come avvenuto nel caso di specie, la imputabilità al costruttore dell'immobile dei vizi dell'impianto di scarico: al riguardo si rinvia per relationem ex art. 118 disp. Att. C.p.c. a Cass. 26051/2008 che ha chiarito che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante custode nei confronti dello stesso costruttore.

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TRIBUNALE DI BENEVENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n ### R.G. Cont. anno 2018 VERTENTE TRA ### ( c.f. ### ) ### (c.f. ###) Rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura a margine della citazione e domiciliati in ### presso il suo studio -attori ### FABBRICATO B ### A in persona del legale rappresentante pro tempore ( c.f.### ) Rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in calce alla comparsa e domiciliato in ### presso il suo studio -convenuto ### in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ###) Rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in ### presso il suo studio --terza chiamata in causa Oggetto: risarcimento del danno. CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del ###. IN FATTO E ### Gli attori hanno convenuto in giudizio il ### in epigrafe indicato dinanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere, previo accertamento della relativa responsabilità per i danni arrecati al garage di loro proprietà, ubicato in ### via ### fabbricato B scala A, la relativa condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti, quantificati nella complessiva somma di € 19.500,00 o nella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Hanno dedotto ed allegato a sostegno della domanda proposta: -di essere comproprietari di un appartamento e di un garage siti in ### via ### nel condominio convenuto in giudizio, censiti rispettivamente al ###; -che nel garage, nel quale confluiscono le tubature di scarico delle acque reflue del fabbricato condominiale, si erano verificate numerose infiltrazioni di acque luride e maleodoranti; -che in particolare il ### a seguito di una nuova otturazione dei tubi di scarico fecali a servizio del fabbricato B scala A, erano fuoriuscite nel loro garage acqua, feci ed urine, provenienti dai tubi di scarico condominiali, che avevano determinato danni alla struttura e alle suppellettili, tutte mandate alla discarica comunale di ### -che nella detta occasione erano intervenuti i vigili del fuoco di ### -che il consulente di parte degli attori aveva quantificato i danni oltre alle spese tecniche e professionali, collegabili causalmente al detto episodio; -che gli impianti fognari fino al punto di diramazione ai singoli immobili di proprietà esclusiva erano oggetto di proprietà comune ex art. 1117 c.c.; - che pertanto il condominio, mai intervenuto a riparare i danni e ad adottare tutte le misure necessarie per impedirli, doveva rispondere ex art. 2050 c.c. o comunque ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dalle dette tubature al singolo condomino. Nel costituirsi in giudizio il condominio ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. Ha dedotto e allegato a sostegno delle sue difese: -che nessuna responsabilità era ascrivibile al condominio per difetto di manutenzione degli impianti, periodicamente effettuata dal condominio, essendo i danni piuttosto ascrivibili ad un difetto originario dell'impianto di fognatura; -che pertanto responsabile di essi era l'impresa che aveva realizzato e montato l'impianto di fognatura, con conseguente responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. e difetto di legittimazione passiva del condominio; -che comunque la richiesta di danni effettuata dal condomino era sproporzionata e sprovvista di prova; -che comunque il ### aveva stipulato con la ### una polizza assicurativa (n. ###/###/###/###) che doveva tenere indenne il condominio nel caso di condanna al risarcimento. Differita l'udienza per consentire la chiamata in causa, ed effettuata la stessa, si è costituita la ### chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti ed anche della domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto, deducendo ed allegando: - l'inoperatività della polizza nel caso in esame alla luce di quanto disposto al punto 6.3 della Sezione “ ### da acqua e altri liquidi” delle condizioni di contratto - laddove, nel disciplinare le esclusioni, si prevede che l'assicurazione non è operante per i danni causati : “punto 1) “da usura e difetto di materiali; punto 9) “a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati e/o adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 6.7”- e per violazione di quanto disposto all' art. 2.32, per cui, in caso di sinistro, il Contraente o l'### devono darne avviso scritto all'### alla quale è assegnata la polizza oppure alla ### entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità”, laddove nella fattispecie in esame, a fronte di un evento dannoso verificatosi il ###, con richiesta risarcitoria del condomino al condominio del 25.10.2017, la denuncia alla compagnia assicuratrice era avvenuta solo in data ###, circa un anno dopo il verificarsi dell'evento, precludendo alla ### esponente ogni tempestivo accertamento; - che comunque l'assicurazione rispondeva degli eventuali danni nei limiti del massimale previsto nella polizza di assicurazione, massimale che - nella fattispecie - ammonta a € 500.000,00 per ogni sinistro, per i danni da responsabilità civile, e con una franchigia di € 250,00 a carico dell'assicurato; -che non era provato che i danni lamentati da parte attrice derivassero da rotture accidentali di impianti fissi risultando invece, per quanto potuto accertare dai tecnici della esponente compagnia, causati da infiltrazioni ripetute nel tempo associate a vizi di costruzione e carenze manutentive, ferma restando comunque la non risarcibilità dei danni alle cose, site nei locali garages; -che comunque la quantificazione dei danni effettuata dagli attori era esorbitante e priva di qualsiasi sostegno probatorio. Nel corso del giudizio è stato conferito incarico al c.t.u. al fine di accertare le cause dei danni lamentati dagli attori e le soluzioni da adottare per l'eliminazione definitiva degli stessi. Quindi verificato l'esito negativo delle trattative tra le parti per una soluzione bonaria della lite, le parti all'udienza indicata in epigrafe hanno precisato le conclusioni. Nella comparsa conclusionale il ### ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla domanda di spostamento degli scarichi condominiali all'esterno del locale garage in quanto non sono più proprietari del garage, per averlo venduto in data ### al sig. ### Nella sua memoria di replica l'attore ha dato atto della vendita dell'immobile in corso di causa, rappresentando che la stessa non fa venir meno il suo diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta del condominio. Occorre preliminarmente rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto la sola domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per effetto delle infiltrazioni di acque reflue nel garage di sua proprietà dalle tubature condominiali, quantificati dall'attore nella somma di € 19.500,00. Non risulta invece formulata nell'atto introduttivo la domanda di eliminazione della fonte del danno. Pertanto, tenuto conto della domanda formulata in citazione, per la ragione più liquida, occorre rilevare che alcun rilievo assume il pacifico trasferimento in corso di causa della proprietà del garage dagli attori a terzi. Posta tale premessa occorre rilevare che la domanda di accertamento della responsabilità del condominio per i danni subiti dagli attori per effetto dello sversamento di acque reflue nel garage di sua proprietà è fondata nei limiti che seguono. Nel corso del giudizio è stato accertato, tramite c.t.u., le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudice tenuto conto del rigoroso metodo adottato e della relativa coerenza e completezza, che l'impianto di scarico, da cui derivano gli sversamenti nel locale garage degli attori, è composto da una serie di tubazioni provenienti dalle abitazioni poste ai piani superiori. All'interno del locale garage detti tubi sono ancorati al solaio di piano e alle pareti verticali attraverso un sistema di collari e staffe in acciaio. Dette tubazioni, aventi diametro diverso, convergono in un tubo più grande del diametro di mm 200 che scarica i liquami nella vasca imhoff posta sulla strada interna al parco. I tratti di tubazione presenti nel garage, ispezionabili a vista, hanno pendenza sufficiente per un corretto deflusso dei liquami. Il tratto terminale che dal garage va verso la fossa settica, non visibile perché interrato, è stato oggetto di misurazioni con strumentazione topografica. È stata altresì rilevata la quota fondo tubo di immissione nella vasca imhoff attraverso l'apertura dei pozzetti d'ispezione. Dalla elaborazione dei dati è stato accertato un dislivello di 32 cm tra la quota del tubo di scarico in uscita dal locale garage e la quota fondo tubo di immissione nel pozzetto che precede la vasca imhoff. Pertanto, la pendenza, superiore al 2%, e il diametro della tubazione pari a 200 mm sono risultati ampiamente sufficienti ad assicurare il deflusso delle acque reflue nel tratto terminale dell'impianto, completamente interrato. Il c.t.u. ha altresì accertato che all'interno del garage, sulla tubazione avente diametro 200 mm, è presente un sifone e immediatamente dopo una curva di 90 gradi. Il c.t.u. ha accertato che è proprio la vicinanza di questi due elementi a provocare rallentamenti al deflusso dei liquami e, in presenza di corpi e sostanze estranee e materiali solidi, determina ostruzioni. Il c.t.u. ha anche individuato le misure da adottare per consentire il corretto funzionamento dell'impianto consistenti nella sostituzione del sifone con una tubazione rettilinea e lo spostamento del sifone in prossimità della immissione nella vasca imhoff, previa realizzazione di un pozzetto di ispezione sull'area destinata a marciapiede in prossimità del cancello d'ingresso alla scala A. I detti lavori, necessari per evitare il verificarsi di nuovi danni all'immobile di cui è causa, in assenza di domanda, non saranno oggetto di alcuna statuizione giudiziale. Alla luce di quanto accertato dal C.t.u. il ### proprietario degli impianti di scarico fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, alla luce di quanto disposto dall'art. 1117 c.c. (sul punto cfr. Cass. Ord. 778/2012) è responsabile, quale custode dei beni e servizi comuni, ex art. 2051 c.c., dei danni cagionati dalle cose comuni alle cose di proprietà esclusiva dei singoli condomini, salva la prova del fortuito, che nel caso di specie non è stata fornita. Non può essere invocato, come caso fortuito, come avvenuto nel caso di specie, la imputabilità al costruttore dell'immobile dei vizi dell'impianto di scarico: al riguardo si rinvia per relationem ex art. 118 disp. Att. C.p.c. a Cass. 26051/2008 che ha chiarito che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante custode nei confronti dello stesso costruttore. Quanto ai danni subiti dagli attori per effetto degli sversamenti pacificamente verificatisi nel garage di sua proprietà, occorre rilevare che gli attori hanno chiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. I danni non patrimoniali sono risultati del tutto sforniti di prova, e a monte di specifica allegazione, essendo a tal fine del tutto generica l'indicazione “danni da stress subito dagli attori per l'inagibilità del proprio garage”. Quanto ai danni patrimoniali, risultano provati i seguenti danni: - pagamento della somma di € 366,00 (fatture n. ### del fascicolo di parte attrice) del ### per lavori di pulizia del box garage, trasporto in discarica dei materiali danneggiati e disinfestazione del box garage) a seguito del primo allagamento; -pagamento della somma di € 48,80 (fattura del ###) per spese del procedimento di mediazione; -danni alle cose custodite in garage, liquidati, tenuto conto della documentazione fotografica in atti, e anche della richiesta formulata dall'attore nell'immediatezza dei fatti, nella complessiva somma, all'attualità, di € 1000,00; -danni per mancato utilizzo del garage nei mesi da ### a ### quantificati, all'attualità, nella complessiva somma di € 400,00; -danni materiali per ulteriori 800,00 euro, all'attualità, per il ripristino del locale a seguito dei successivi due episodi di allagamento verificatisi pacificamente in corso di causa, tenuto conto della quantificazione operata dal c.t.u.. Pertanto il condominio deve essere condannato a risarcire agli attori il danno patrimoniale subito all'immobile di loro proprietà per gli allagamenti di cui è causa, quantificati all'attualità, nella complessiva somma di € 2614,80. Va riconosciuto al danneggiato un ulteriore danno per lucro cessante, legato all'indisponibilità delle somme spettanti a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore. Tale ulteriore danno è determinabile calcolando la semisomma fra l'importo dovuto all'attualità, pari a € 2614,80 e quello spettante all'epoca degli eventi lesivi e dunque al mese di ### (€ 2221,58), come risultante dalla devalutazione secondo gli indici FOI (conformemente a quanto affermato da Cass. ### n. 1712) e applicando alla sorte capitale così determinata (pari ad €. 2418,19) un saggio di interessi pari al tasso legale, ipotizzando cioè, in assenza di prova contraria, un impiego del denaro disponibile nelle forme del piccolo risparmio. Sviluppando i calcoli, il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta a € 160,93. La complessiva somma dovuta all'attore ammonta pertanto ad € 2775,73. Sulla detta somma dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, decorrono gli interessi legali. Occorre a questo punto esaminare la domanda proposta dal ### nei confronti della ###. Il condominio ha chiesto di essere tenuto indenne dai danni subiti alla luce della polizza contratta con la compagnia assicuratrice terza chiamata. Quest'ultima ha eccepito: -l'inoperatività della polizza nel caso di specie alla luce di quanto disposto al punto 1 e 9 delle condizioni generali di polizza; -l'inoperatività della polizza in relazione ai danni alle cose poste in seminterrati e garages; -la mancata tempestiva denuncia tempestiva all'assicurazione alla luce di quanto previsto dall'art. 2.32 delle condizioni di polizza. Quanto al primo punto, occorre rilevare che i danni subiti dal condomino, come accertati dal c.t.u., rientrano nel rischio assicurato previsto nella sezione 6 all'art. 1 punto 3, mentre non è risultata provata l'ipotesi di cui al punto 1 dell'art. 6.3 (non essendo risultato che i danni siano derivati da usura o da difetto dei materiali). Quanto al secondo punto occorre considerare che l'art. 6.3 punto 8 prevede che, nel caso di danni derivanti da acqua ed altri liquidi, non sono ricompresi nel risarcimento i danni cagionati a cose trovantisi in locali interrati e seminterrati, salvo che non risulti conclusa anche la ### Non risultando la scelta ### attivata con il contratto di assicurazione di cui è causa, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che l'assicurazione dovrà tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso è tenuto a pagare all'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, tenuto conto della franchigia prevista nel contratto, ad eccezione che per il risarcimento relativo alla perdita dei beni presenti nel garage, determinato in € 1000,00. Quanto al terzo punto, relativo all'omessa tempestiva denuncia, occorre considerare che l'art. 1915 c.c. collega la perdita del diritto all'indennizzo alla sola ipotesi di doloso inadempimento dell'obbligo di avviso, nel caso di specie neppure allegato. Quanto al caso di omesso preavviso solo colposo, l'indennizzo dovuto dall'assicurazione può essere ridotto in ragione del pregiudizio sofferto, e dunque previa prova del pregiudizio derivante dal ritardo (sul punto cfr. Cass. Ord. 24210/2019), nel caso di specie non fornita. Pertanto deve ritenersi che l'omesso preavviso non ha prodotto effetti negativi in ordine all' operatività della polizza di assicurazione. - Pertanto la compagnia assicuratrice deve essere condannata a tenere indenne il condominio dalle somme che è tenuto a pagare all'attore alla luce del presente giudizio, detratta la franchigia e con esclusione della somma dovuta per danni alle cose presenti nel garage. Quanto alle spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto, occorre rilevare che -a prescindere dal discorso che la somma accertata come dovuta è superiore a quella indicata dal condomino all'udienza del ### - il condominio non ha fornito la prova di aver offerto il pagamento della somma di € 2300,00 a titolo di risarcimento, avendo al contrario dedotto nel corso del giudizio di voler riconoscere a meri fini transattivi un credito per i fatti di cui è causa (fino ad € 2300,00 all'udienza indicata) da compensare però con un debito del condomino per morosità nei confronti del condominio, esulante dall'oggetto del presente giudizio. Pertanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.p.c. Piuttosto nei rapporti tra le dette parti, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca -che si ha anche nel caso in cui vi è elevato divario tra la somma richiesta dall'attore in citazione e quella accertata come dovuta risultano sussistere i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi. Per la restante quota di un terzo le stesse sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate nel dispositivo. Le spese di c.t.u. nei rapporti interni devono essere interamente poste a carico di parte convenuta. ### deve essere condannata a tenere indenne il condominio delle somme che è tenuto a corrispondere all'attore in base alla presente sentenza, detratta la franchigia contrattualmente prevista, e con esclusione della somma per danni per danni alle cose esistenti nel garage, per la quale la polizza non risulta operante. Nei rapporti tra convenuto e compagnia assicuratrice sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, sempre in applicazione del principio della soccombenza reciproca. P.Q.M. Il Tribunale di ### in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: -in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore, condanna il ### convenuto a risarcire all'attore i danni di cui al presente giudizio, quantificati nella complessiva somma di € 2775,73 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; -compensa tra attore e condominio le spese di lite nella misura di due terzi; condanna il condominio a rifondere all'attore la residua quota di un terzo delle spese di lite, liquidata, già effettuata la riduzione, nella complessiva somma di € 950,00 per compenso ed € 85,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge disponendone il pagamento a favore del difensore; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. già liquidate; -condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne il condominio delle somme che lo stesso è tenuto a corrispondere all'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, detratta la franchigia e con esclusione dei danni alle cose esistenti nel garage, liquidati in motivazione; -compensa tra convenuto e compagnia assicuratrice terza chiamata le spese di lite.