Marchio contraffatto - CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza 13 settembre 2021, n. 24635

Marchio contraffatto - CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza 13 settembre 2021, n. 24635

La Cassazione ha osservato che il danno da lucro cessante per violazione dei diritti di proprietà industriale non è configurabile in re ipsa e non dispensa il danneggiato dal relativo onere probatorio.

Con citazione notificata il 17.11.12, la Fenicia s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Torino - sez. specializzata per le imprese - la Dema s.r.l., chiedendo: di accertare che la società convenuta era responsabile della contraffazione del marchio "(OMISSIS)", e di condotta di concorrenza sleale; di inibire alla Dema s.r.l, l'uso del segno "(OMISSIS)" o "(OMISSIS)" in ogni sua forma, la prosecuzione degli atti concorrenziali illeciti - ordinando altresì il ritiro dal commercio dei prodotti - e la distribuzione dei prodotti recanti tale marchio e di ogni altro prodotto realizzato mediante copiatura del marchio di Fenicia; di accertare l'insussistenza dei requisiti della registrazione del marchio di cui Dema era titolare e di dichiararne la nullità; di condannare, infine, la convenuta a risarcire i danni subiti causati dalla contraffazione, con fissazione di una penale in caso di violazioni dell'emananda sentenza.

Al riguardo, l'attrice esponeva: di essere società operante da oltre 80 anni sul mercato nel settore dell'abbigliamento e che nel 2004 aveva aperto negozi a (OMISSIS); di essere titolare del marchio nazionale "(OMISSIS)" risalente all'1.2.78, rinnovato il 29.11.99 e il 9.6.10; di utilizzare il marchio in questione per contraddistinguere articoli di abbigliamento, offerti in vendita soprattutto nei punti- vendita monomarca recanti l'insegna con la dicitura "(OMISSIS)".

Si costituiva Dema s.r.l. che eccepiva: a seguito del ricorso cautelare proposto dall'attrice, dall'(OMISSIS) aveva cessato spontaneamente l'uso del marchio in questione; aveva proposto domanda riconvenzionale di decadenza per non uso da parte dell'attrice del marchio in esame poichè del tutto sconosciuto sul mercato di cui aveva fatti un uso irrisorio; l'infondatezza della domanda in quanto i marchi non erano identici e non si riferivano agli stessi prodotti, apparendo l'elemento di differenziazione costituito dalla dicitura (OMISSIS), mentre non era stata provata la concorrenza sleale in mancanza di danni cagionati dall'uso del marchio per cui è causa.

Con sentenza emessa l'8.9.15 il Tribunale accolse la domanda, accertando la contraffazione imputata alla Dema s.r.l. in quanto aveva usato il marchio (OMISSIS) sui prodotti da essa commercializzata e sulle insegne dei negozi, attraverso una condotta di concorrenza sleale ai danni dell'attrice, e inibendo alla convenuta l'uso dei segni (OMISSIS) e (OMISSIS) come marchio o insegna, fissando la penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e liquidando il risarcimento di Euro 197.555,00.

Al riguardo, in ordine ai criteri di liquidazione del danno, il Tribunale, richiamando l'art. 125 c.p.i., affermò che: dalla c.t.u. erano emersi il fatturato della commercializzazione dei prodotti a marchio (OMISSIS) conseguito dalla convenuta per gli anni 2010 e 2011 - fino all'emissione dell'ordinanza cautelare - e gli utili conseguiti dalla stessa Dema s.r.l. per la medesima commercializzazione; i canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso ammontavano alla percentuale del 2,5% del

fatturato stimato, collocandosi nella parte minima (rispetto al massimo del 10,5%) considerate la scarsa diffusione del marchio in questione (come si desumeva dalle prove offerte dall'attrice) e la pubblicizzazione da parte dell'attrice del marchio "(OMISSIS)" senza riferimento al marchio (OMISSIS).

La Dema s.r.l. propose appello avverso la suddetta sentenza limitatamente al capo riguardante il risarcimento dei danni. Invero, con il primo motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva liquidato i danni in mancanza di prova del pregiudizio collegato alla ritenuta contraffazione, ciò in violazione dell'art. 125 c.p.i. che detta i criteri in materia, richiamando gli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c., difettando nella fattispecie anche la mera prova indiziaria dei danni.

Il secondo motivo d'appello criticava invece l'applicazione del parametro ancorato ai canoni di un'ipotetica licenza, per l'eccessiva commisurazione dei danni rispetto al limitatissimo uso del marchio, tenuto conto della mancanza di specifici investimenti pubblicitari, sicchè la somma liquidata era irragionevole in quanto superiore all'utile che sarebbe derivato dall'uso del marchio stesso.

Si costituiva la Fenicia s.p.a., eccependo inammissibilità e infondatezza dell'appello.

Con sentenza emessa il 26.7.17, la Corte d'appello di Torino accolse il gravame, statuendo che l'appellata dovesse restituire all'appellante la somma di Euro 250.471,71, osservando che: respinta l'eccezione d'inammissibilità, la Dema s.r.l. non aveva provato il danno subito, per la mancata allegazione di fatti specifici a sostegno della domanda risarcitoria, essendosi limitata a sostenere che il danno emergente comprendesse il costo sopportato per accertare l'illecito e la diluizione del potere distintivo del marchio, e che il lucro cessante si sostanziasse nel mancato guadagno; tali allegazioni erano generiche e consistevano dunque in una richiesta risarcitoria consistente in una mera conseguenza automatica della contraffazione; in particolare non erano stati dimostrati da parte della Fenicia s.p.a. il calo di fatturato e lo svilimento del marchio (OMISSIS) che, peraltro, sebbene registrato da 38 anni, era sconosciuto; non era stato altresì provato che tali prodotti fossero presenti nei cento negozi "(OMISSIS)", e che il marchio fosse pubblicizzato, essendo invece emerso dagli atti che le fatture degli ultimi otto anni dimostrassero un volume d'affari del tutto irrisorio dei prodotti contraddistinti dal marchio (OMISSIS); non era stato provato il lucro cessante, in ordine al calo di vendite dei prodotti con il suddetto marchio e al trend della commercializzazione futura; ne conseguiva l'insussistenza dei presupposti per applicare il criterio equitativo di risarcimento.

Avverso la suddetta sentenza la Fenica s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

La Dema s.r.l. resiste con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, assorbito o inammissibile il primo.

Motivi della decisione
Il primo motivo denunzia l'omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal criterio

di liquidazione del danno da lucro cessante che si sostanzia nell'arricchimento del contraffattore, non avendo la Corte d'appello riconosciuto alcun danno emergente, limitandosi a rilevare che il lucro cessante si concretizzasse nell'arricchimento del contraffattore e che lo stesso non fosse liquidabile equitativamente.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., comma 2, non avendo la Corte territoriale considerato che nella materia di proprietà industriale il danno da lucro cessante può essere determinato anche secondo il criterio cd. del "giusto prezzo del consenso", cioè in un importo non inferiore al canone che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare per conseguire una regolare licenza dal titolare del diritto leso, a prescindere dal grado di notorietà e diffusione del marchio, rappresentando lo stesso un criterio tipizzato minimo di liquidazione dei danni.

Il ricorso è infondato.

La questione di diritto oggetto di causa afferisce alla corretta applicazione dell'art. 125 c.p.i. circa i criteri del risarcimento dei danni cagionati dalla condotta illecita di contraffazione di marchio registrato, concretizzante un illecito concorrenziale.

La Corte d'appello, in dissenso dalla pronuncia del Tribunale, ha ritenuto che la Fenicia s.p.a. non avesse allegato, nè dimostrato alcun pregiudizio derivante dalla condotta di contraffazione del marchio di cui era titolare, in quanto: non erano stati dimostrati da parte della Dema s.r.l. il calo di fatturato e lo svilimento del marchio (OMISSIS) che, peraltro, sebbene registrato da 38 anni, era sconosciuto; non era stato altresì provato che tali prodotti fossero presenti nei cento negozi "(OMISSIS)", e che il marchio fosse pubblicizzato, essendo invece emerso dagli atti che le fatture degli ultimi otto anni dimostrassero un volume d'affari dei prodotti contraddistinti dal marchio (OMISSIS) del tutto irrisorio; non era stato provato il lucro cessante, in ordine al calo di vendite dei prodotti con il suddetto marchio e al trend della commercializzazione futura.

La Corte territoriale ha altresì rilevato che, alla luce di tali carenze probatorie, non ricorressero neppure i presupposti di un risarcimento equitativo dei danni, di cui del citato art. 125, comma 2, della cui violazione la società ricorrente espressamente si duole.

Va osservato che la ricorrente assume, in consonanza con la motivazione della sentenza di primo grado, che nel caso concreto sia da applicare il criterio c.d. del "giusto prezzo del consenso", in un importo non inferiore al canone che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare per conseguire una regolare licenza dal titolare del diritto leso, a prescindere dal grado di notorietà e diffusione del marchio, rappresentando un criterio tipizzato minimo di liquidazione dei danni.

In sostanza, la ricorrente invoca l'applicazione del suddetto criterio, che rappresenterebbero una sorta di risarcimento tipizzato, alternativo all'applicazione del criteri di cui dello stesso art. 125, comma 1, che richiama, infatti, gli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c., quali norme ordinarie in tema di risarcimento dei danni e di rapporto di causalità tra le condotte illecite e i danni patrimoniali che ne siano diretta conseguenza.

Il collegio ritiene che la Corte d'appello abbia, seppure implicitamente, ritenuto che il criterio dettato del citato art. 125, comma 2, non possa prescindere dall'applicazione degli ordinari principi civilistici e presupponga, pur sempre, l'allegazione e la prova di fatti causativi di specifici e determinati danni patrimoniali.

La soluzione adottata dalla Corte territoriale va condivisa. Invero, l'art. 125 c.p.i., contiene una serie di regole specifiche in tema di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei diritti di proprietà industriale che non esistevano nelle leggi speciali anteriori che si limitavano a richiami molto generici in tema di tutela risarcitoria.

Tali regole, che in buona parte hanno recepito gli orientamenti giurisprudenziali che si erano progressivamente formati, sono state significativamente revisionate in attuazione della Direttiva 48/2004/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cosiddetta "Direttiva enforcement") attuata con il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, che ha modificato l'impianto originario del codice poco dopo la sua entrata in vigore.

L'opinione largamente diffusa in tutta la dottrina specializzata era che il sistema di tutela risarcitoria nel caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, fondato sui criteri generali che disciplinano il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, fosse gravemente inadeguato e sostanzialmente inefficace, in considerazione della sua natura esclusivamente compensativa, perciò priva di una reale capacità dissuasiva e deterrente, e della notevole difficoltà di prova di un pregiudizio patrimoniale, obiettivamente determinabile e quantificabile e non configurabile in re ipsa.

In dottrina si lamentava quindi una "sistematica sottovalutazione del danno risarcibile" in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale.

Al riguardo, molti commentatori osservavano criticamente che il contraffattore, nella peggiore delle ipotesi, all'esito del giudizio risarcitorio, non rischiava che di dover pagare una parte dei profitti realizzati illegittimamente o, addirittura, di dover versare al titolare del diritto solamente il corrispettivo teorico di un contratto di licenza che non era mai stato stipulato.

Può affermarsi, d'accordo con la dottrina prevalente, che dell'art. 125, comma 2, attribuisce una ulteriore agevolazione probatoria al titolare del diritto violato rispetto all'ordinaria liquidazione equitativa, ammettendo che la stessa possa avvenire in una "somma globale" stabilita in base agli elementi acquisiti e alle presunzioni su di essi formulabili, in tal modo autorizzando una significativa attenuazione dei doveri motivazionali da parte del giudice che provvede alla liquidazione forfettaria.

In dottrina è stata altresì sottolineata la contrapposizione fra le due distinte tecniche liquidatorie ammesse dalla Direttiva Europea e quindi dalla legge nazionale: ossia la tecnica analitica, disaggregata in singole voci, e quella alternativa forfettaria, basata sull'attribuzione di una somma globale onnicomprensiva.

La legge prevede che nella tecnica forfettaria il danno da lucro cessante possa essere determinato con riferimento al "giusto prezzo del consenso", individuato in

una somma non inferiore all'equa royalty, ossia al canone che l'autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere in base ad una ipotetica licenza concessagli dal titolare del diritto; a tal proposito assumono rilievo come elementi utili alla determinazione sia gli opportuni accertamenti tecnici esperiti sulla contabilità delle parti, sia idonee indagini di mercato sui corrispettivi praticati in situazioni analoghe.

Secondo la dottrina prevalente il criterio della royalty previsto dall'art. 125, comma 2, c.p.i. fa riferimento a un corrispettivo meramente virtuale, che costituisce ex lege un minimo obbligatorio; di conseguenza il titolare del diritto non avrebbe l'onere di dimostrare, in termini di certezza o di elevata probabilità e in una prospettiva controfattuale, che l'autore della violazione avrebbe chiesto una licenza e che questa gli sarebbe stata concessa a certe condizioni.

E' stata inoltre sottolineata con riferimento al criterio delle royalties presunte la necessità di considerare che il contraffattore opera in condizioni assai diverse da un normale licenziatario, cui sono addossati oneri (minimi garantiti, concorso nelle spese pubblicitarie, fees di ingresso ecc.) e rischi (es. in caso di sopravvenuta dichiarazione di nullità del brevetto) assai maggiori ed è in condizione perciò di realizzare risparmi che si traducono in una riduzione del prezzo praticato alla clientela.

Ovviamente la tecnica liquidatoria dell'equa royalty riguarda solo il danno da lucro cessante e non le ulteriori componenti risarcibili di danno emergente.

Con una recente pronuncia la Suprema Corte - Cass. 4/9/2017, n. 20716, con riferimento a un caso di contraffazione di brevetto d'invenzione industriale, pur in assenza della prova di un danno emergente, ha ritenuto che la documentazione di forniture eseguite dal contraffattore e aventi ad oggetto prodotti realizzati in violazione del brevetto altrui fosse sufficiente a dimostrare la sussistenza di un lucro cessante; al fine della liquidazione, non essendo applicabile il criterio della reversione dell'utile di cui all'art. 125 c.p.i. a causa del comportamento del contraffattore, è stato convalidato il ricorso al criterio delle royalty presunte (nella specie liquidate nella misura minima, in via equitativa, in considerazione della limitata portata inventiva del trovato).

E' stato altresì affermato che il danno cagionato all'impresa titolare del marchio contraffatto non consiste necessariamente in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato rispetto al periodo precedentemente considerato, potendo esso manifestarsi anche solo in una riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione rispetto agli anni precedenti (Cass., n. 13025/14).

Premesso ciò, il collegio ritiene che, sulla base di una interpretazione sistematica delle varie norme di cui all'art. 125 c.p.c., in combinato disposto degli artt. 1223 c.c. e segg., tenuto conto della specialità del diritto industriale, il ricorso non sia fondato. Va osservato che dalla sentenza di primo grado si evince che il Tribunale, accertata la contraffazione, aveva liquidato i danni secondo i criteri di cui dell'art. 125, comma 2, senza motivare sull'inapplicabilità dei criteri di cui al comma 1; appare dunque che il Tribunale abbia ritenuto che, in mancanza di una prova diretta dei danni, secondo

le norme codicistiche, sia applicabile il criterio forfettario di cui del predetto art. 125, comma 2.

La Corte d'appello ha ribaltato l'argomentazione, affermando invece che la Fenicia s.p.a. non avesse provato i danni lamentati per la suddetta contraffazione del marchio, non avendo neppure allegato gli effetti pregiudizievoli, limitandosi ad una generica denunzia di danni. Ora, il primo motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto rilevato dalla ricorrente, la Corte d'appello ha esaminato la domanda risarcitoria sia sotto il profili del danno emergente, che sotto quello del lucro cessante, osservando che: la Fenicia s.p.a. non aveva allegato fatti specifici dai quali sarebbero derivati i danni; tali allegazioni erano del tutto generiche, non riferite al caso concreto; quanto al lucro cessante, premesso che esso si sostanziava nell'arricchimento del contraffattore, il relativo danno, pur potendosi liquidare equitativamente, non era presumibile e, in particolare, non si poteva presumere equitativamente, in particolare, che ogni vendita realizzata dal contraffattore fosse una vendita non realizzata dal titolare del diritto.

Il secondo motivo, afferente alla violazione dell'art. 125, comma 2, c.p.i., è parimenti infondato. La ricorrente assume che tale norma, nel tipizzare varie forme di liquidazione dei danni in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale, contempli la possibilità che il criterio di liquidazione del lucro cessante, relativo al cd. "prezzo del giusto compenso", applicabile in assenza della domanda di retroversione degli utili e nella mancanza di prove della contrazione di vendite per effetto dell'illecito concorrenziale, prescinda dal nesso di causalità in senso stretto tra condotta illecita e danni, come disciplinato dall'art. 1223 c.c.. La stessa ricorrente rileva che l'art. 125, comma 2, consenta al giudice di liquidare i danni facendo ricorso a prove indiziarie ed a criteri probabilistici, per trarne la conclusione che, nella fattispecie, non possa non presumersi la sussistenza di danni corrispondenti all'omesso pagamento delle royalties nell'ambito del medesimo settore e degli stessi diritti di privativa oggetto di causa.

La questione posta dal motivo in esame può dunque essere compendiata nel quesito se l'art. 125 c.p.i. deroga ai principi generali della responsabilità risarcitoria da fatto illecito, adottando una tecnica di semplificazione probatoria in ragione della quale il danneggiato, pur dovendo provare la violazione, non è tenuto anche a provarne le conseguenze o deroga solo ai principi generali della liquidazione del danno, introducendo una tecnica di semplificazione liquidatoria.

Al riguardo, va osservato che a tenore della giurisprudenza di questa Corte, il danno in questione non è configurabile in re ipsa (Cass. 17791/2015; 1000/2013 19430/2003) e non dispensa perciò il danneggiato dal relativo onere (v. Cass., n. 12812/16 in motivazione). Questo quadro di riferimento, modellatosi a suo tempo in relazione segnatamente all'art. 66 L. marchi, non ha subito sostanziali modifiche nel suo impianto di fondo, dato che l'art. 125 c.p.i. non solo riproduce al comma 2 la medesima disposizione, ma assai significativamente al comma 1 richiama gli artt. 1223, 1226 e 1226 c.c., che sono norme che, afferendo al risarcimento del danno, ne presuppongono la prova.

Tale orientamento è stato confermato di recente da questa Corte, la quale ha affermato che: alla luce del nuovo dettato dell'art. 125 c.p.i., di cui al D.Lgs. n. 30 del

2005, deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato; dell'art. 125 citato, comma 1, rinvia, oltre che all'art. 1223 c.c. (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art. 41 c.p.) e art. 1227 c.c. (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza), anche all'art. 1226 c.c. e quindi consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno, non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare (Cass., n. 5666/21).

In questa logica, s'afferma dunque, sia in dottrina che nella giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto "danno concorrenziale", ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato che è conseguente all'illecito e che giustifica di per sè, anche nella materia della concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perchè ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori.

Per quanto esposto, in adesione al richiamato orientamento consolidato della Corte di legittimità, cui s'intende dare continuità, il collegio ritiene che tale norma non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenti una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta di contraffazione del marchio. Nè va trascurata la ratio dei criteri risarcitori in caso di illeciti concorrenziali i quali sono configurati come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza in un mercato che ammette l'esistenza di esclusive.

Al riguardo, se è vero che la norma di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso", inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio.

Deve pertanto ritenersi, come affermato dalla Corte d'appello, che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1223 c.c. e segg. e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori.

Depongono in tal senso, in conformità della suddetta giurisprudenza, sia ragioni sistematiche, afferenti alla coerenza della norma in questione con i principi generali dell'ordinamento civilistico, sia motivi ermeneutici desunti dall'esegesi letterale e logica dell'art. 125, comma 2, c.p.i..

Invero, tale comma dispone che "La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso". Tale norma segue significativamente quella dettata nel comma 1, a tenore del quale "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". La successione letterale e logica tra le norme dei primi due commi esprime l'intento del legislatore di non sganciare il criterio risarcitorio del "giusto prezzo del consenso" dalla norma generale di cui al comma 1, che richiama, appunto, i principi generali dettati dagli artt. 1223 c.c. e segg..

Pertanto, dal combinato disposto delle due norme in esame può ragionevolmente desumersi che l'introduzione del criterio contemplato dal comma 2, risponda a finalità indubbiamente agevolatorie dell'onere probatorio gravante sull'attore che può equivalere ad un'attenuazione del medesimo onere, ma non può certo tradursi in un'assoluta esenzione dal rispetto dello stesso, in quanto tale interpretazione "atomistica" del comma 2, svuoterebbe di significato la ratio e la stessa lettera del comma 1.

Facendo applicazione di tali regole ermeneutiche, nel caso concreto, va osservato che la Corte territoriale ha rettamente applicato l'art. 125 c.p.i., ritenendo, con dettagliata motivazione, incensurabile in questa sede, che la società ricorrente non avesse dimostrato i danni lamentati neppure attraverso indizi o presunzioni, di qualsivoglia consistenza, nell'ottica di una semplificazione probatoria, nè che avesse allegato fatti specifici forieri di danni, seppure, evidenziando che i danni sono stati prospettati alla stregua di automatica conseguenza dell'accertata contraffazione.

In particolare, la Corte di merito ha chiaramente rilevato, in modo significativo, l'insussistenza del lucro cessante alla luce della documentazione prodotta, poichè nulla era emerso che a seguito della contraffazione i prodotti a marchio (OMISSIS) avessero avuto un calo di vendite e che il trend relativo alla commercializzazione futura fosse negativo; in particolare, è stato evidenziato che la Fenicia s.p.a. non avesse dimostrato quale fosse stata, nel corso degli anni, la commercializzazione dei suddetti prodotti, sicchè risultava preclusa ogni forma di argomentazione probatoria presuntiva o indiziaria, benchè "attenuata".

Pertanto, la Corte territoriale, pur collocandosi nell'ambito del principio di attenuazione dell'onere probatorio, dettato per la specificità (o specialità) della materia della violazione di diritti di privativa, non ha potuto in alcun modo liquidare il danno richiesto, neppure attraverso argomenti indiziari o presunzioni di cui non ricorrevano i presupposti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Si da atto che la presente sentenza viene sottoscritta dal solo Presidente in applicazione delle disposizioni impartite dal Primo Presidente con Decreto 18 marzo 2020, n. 40/2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2021. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2021