Valido il contratto quadro sottoscritto dal solo investitore (Cassazione Civile, Sezione Unite, 16 gennaio 2018, n. 898).
Le Sezioni Unite sui Contratti c.d monofirma: il consenso dell'intermediario si può desumere da comportamenti concludenti.
Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
http://www.antoniochicoli.it/upload/files/SENTENZA CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 898_2018.pdf