Crisi d’impresa: nuova proroga (Decreto-legge n. 118/2021).

Crisi d’impresa: nuova proroga (Decreto-legge n. 118/2021).

1. Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa

L’art. 1 del D.L. n. 118/2021 ha modificato l’art. 389 del D.lgs. n. 14/2019, essendo stato disposto l’ennesimo differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa che è stata spostata al 16 maggio 2022.

È stata addirittura rinviata al 31 dicembre 2023 l’applicazione del Titolo II, Parte Prima contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi nell’attesa degli altri interventi per l’adeguamento del Codice della crisi rispetto alla Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni dovranno essere oggetto di recepimento entro il 17 luglio 2022.

Nonostante i rinvii, si evidenzia tuttavia che il legislatore ha ritenuto di introdurre nel tessuto normativo dell’attuale legge fallimentare alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa che sono pertanto divenute di immediata applicazione.

La novella ha in particolare riguardato:

gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;
la convenzione in moratoria;
gli accordi di ristrutturazione agevolati.

Si assiste infatti all’inserimento del nuovo art. 182 septies L.F. relativo agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa che trova ora applicazione a tutte le categorie dei creditori, essendo stata eliminata la limitazione ai soli creditori intermediari finanziari.

È stato poi introdotto l’art. 182 octies L.F. avente ad oggetto la convenzione in moratoria, la cui disciplina era precedentemente contenuta nell’art. 182 septies L.F. ed il cui ambito di applicazione è stato anche in questo caso esteso a tutte le tipologie di creditori.

Entrano a far parte della legge fallimentare gli accordi di ristrutturazione agevolati, essendo stato inserito l’art. 182 novies L.F. in forza del quale la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F. è ridotta della metà, (30% anziché il 60%), quando il debitore: a) ha rinunciato alla moratoria ex art. 182 bis, comma 1, lett. a) e b), L.F.; ovvero quando b) non ha presentato il ricorso previsto dall’art. 161, comma 6, L.F. e non ha richiesto la sospensione di cui all’art. 182 bis, comma 6, L.F. relativa al divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive nel corso delle trattative.

È stato altresì introdotto l’art. 182 decies L.F. riguardante la posizione dei coobbligati e soci illimitatamente responsabili. La norma prevede l’applicazione dell’art. 1239 c.c. sugli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori rispetto ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano, impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La disposizione prescrive infine che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo il caso in cui non sia diversamente previsto, allorquando hanno prestato garanzia.

2. La nuova procedura negoziata

La novità più significativa e corposa è sicuramente rappresentata dall’introduzione del nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” che rappresenta un nuovo strumento finalizzato a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale.

A partire dal 15 novembre 2021, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel registro delle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale od economico – finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza potranno difatti avvalersi della nuova procedura prevista dagli artt. 2 e seguenti del D.L. n. 118/2021.

Gli imprenditori possono dunque richiedere al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’esperto ha infatti il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Si evidenzia che, per quanto concerne le società, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza deve essere segnalata, per iscritto, all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo societario ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del D.L. n. 118/2021 (la segnalazione deve essere motivata e deve contenere la fissazione di un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo è tenuto a riferire in merito alle iniziative intraprese; rimane in ogni caso fermo il dovere di vigilanza previsto dall’art. 2403 c.c. in pendenza delle trattative).

2.1. Piattaforma telematica nazionale

È prevista, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021, l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale a cui gli imprenditori possono accedere attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio

Gli imprenditori ed i professionisti da questi ultimi incaricati possono usufruire, tramite l’accesso alla piattaforma, di una lista di controllo particolareggiata che contiene le indicazioni per la redazione del piano di risanamento ed un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità dello stesso.

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021.

2.2. Elenco di esperti

Le Camere di commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano devono formare, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:

gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili;
gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
coloro che, pur non essendo iscritti in Albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Per poter essere inseriti all’interno dell’elenco, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione alla Camera di commercio del capoluogo della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza od iscrizione all’ordine professionale.

La domanda di iscrizione deve essere corredata da:

documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.L. n. 118/2021;
certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi;
curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 ed art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione;

Le Camere di commercio debbono designare un soggetto responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco degli esperti, nonché del trattamento dei dati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile ha il compito di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. La domanda di iscrizione è infatti respinta allorquando non venga accompagnata dalla documentazione prevista dal decreto, ma la richiesta può comunque essere successivamente riproposta.

2.3. Nomina dell’esperto

La nomina dell’esperto è effettuata, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021, ad opera di una commissione costituita presso le Camere di Commercio del capoluogo della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La commissione resta in carica per 2 anni ed è composta da:

un magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo della Regione o della Provincia autonoma di Trento e Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza di nomina dell’esperto;
un membro designato dal Presidente della Camera di commercio presso cui è costituita la commissione;
un membro designato dal Prefetto del capoluogo di Regione o della Provincia autonoma di Trento e Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza di nomina dell’esperto.

Il segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova l’impresa deve comunicare, il giorno stesso in cui è stata ricevuta, l’istanza per la nomina dell’esperto alla commissione unitamente ad una nota sinteticacontenente: il volume d’affari, il numero dei dipendenti ed il settore in cui opera l’impresa.

La commissione è tenuta a procedere alla nomina dell’esperto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. 

2.4. Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n. 118/2021, l’esperto non solo deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c., ma ha altresì l’obbligo di operare in modo professionale, riservato, imparziale ed indipendente.

La norma prescrive inoltre uno specifico dovere di indipendenza dato che:

l’esperto non può essere legato all’impresa o ad altre parti interessateall’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

Nello svolgimento dell’incarico, l’esperto non solo è investito del potere di richiedere all’imprenditore ed ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, ma può anche avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza e di un revisore legale. 

Con precipuo riferimento al dovere di riservatezza, la norma prevede che l’esperto non possa essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano inoltre all’esperto le disposizioni di cui all’art. 200 c.p.p. e le garanzie previste per il difensore di cui all’art. 103 c.p.p.in quanto compatibili.

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2.5. Doveri delle parti

L’art. 4 del D.L. n. 118/2021 prevede che le parti debbono comportarsi secondo buona fede e correttezza durante lo svolgimento delle trattative. 

Le parti hanno inoltre il dovere di collaborare lealmente ed in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto. Esse sono tenute non solo a rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite durante le trattative, ma devono altresì dare riscontro alle proposte e alle richieste ricevute fornendo una risposta tempestiva e motivata.

L’imprenditore ha uno specifico dovere di informazione in quanto deve rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori ed agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente. Egli è altresì investito dell’obbligo di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva infatti la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, così come previsto dall’art. 9 del D.L. n. 118/2021. Ed in particolare è obbligato a gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico – finanziaria dell’attività quando sussistono le condizioni di probabilità di insolvenza.

L’imprenditore è inoltre tenuto ad informare per iscritto l’esperto nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione o di esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. L’esperto deve, in questo caso, segnalare per iscritto all’imprenditore ed all’organo di controllo che l’atto può arrecare pregiudizio alle trattative o alle prospettive di risanamento. L’esperto può far iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese nel caso in cui l’atto venga in ogni caso compiuto (l’iscrizione è obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori, mentre negli altri casi potrà essere effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione con cui l’imprenditore ha informato l’esperto del compimento dell’atto).

2.6. Modalità di accesso e funzionamento della procedura di composizione negoziata

Per quanto concerne le modalità di accesso alla procedura di composizione negoziata, l’art. 5 del D.L. n. 118/2021 prevede innanzitutto che l’istanza di nomina dell’esperto debba essere presentata attraverso la sopra citata piattaforma telematica mediante la compilazione di un apposito modello contenente le informazioni utili ai fini del conferimento e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto.

Al momento della presentazione dell’istanza, l’imprenditore deve inserire all’interno della piattaforma telematica la seguente documentazione:

i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’Ufficio del Registro delle imprese, mentre per quanto riguarda gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, è necessario inserire le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza;
una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi, oltre alle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare;
l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere nonché la specificazione di diritti reali e personali di garanzia;
una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, del D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14;
la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. 

Previa verifica della sussistenza del requisito dell’indipendenza, del possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessaria per lo svolgimento degli incombenti, l’esperto è tenuto a comunicare l’accettazione dell’incarico all’imprenditore entro due giorni dalla ricezione della nomina e deve altresì provvedere all’inserimento della dichiarazione di accettazione all’interno della piattaforma telematica (in caso contrario l’esperto ha l’obbligo di comunicare, in via riservata al soggetto che ha provveduto alla nomina, il diniego perché provveda alla sua sostituzione).

L’esperto deve a questo punto convocare senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni acquisite dall’organo di controllo e dal revisore legale ove in carica.

Si possono a questo punto verificare due situazioni differenti a seconda del fatto che l’esperto ritenga che siano o meno sussistenti le prospettive di risanamento dell’impresa. 

Nel caso in cui siano sussistenti concrete prospettive di risanamento, l’esperto incontra le altre parti interessate al fine di prospettare le possibili strategie di intervento e fissare i successivi colloqui con cadenza periodica. In caso contrario, l’esperto deve darne notizia all’imprenditore ed al segretario generale della Camera di commercio affinché disponga l’archiviazione della istanza di composizione negoziata.

L’art. 5 del D.L. n. 118/2021 prevede che l’incarico dell’esperto si considera, in ogni caso, concluso quando le parti non hanno individuato, anche a seguito di una sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento della situazione laddove siano infruttuosamente decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina.

L’incarico può tuttavia proseguire quando:

è stata fatta istanza da parte di tutte le parti e vi sia il consenso dell’esperto;
l’imprenditore presenta ricorso al Tribunale per la concessione di misure protettive e cautelari ai sensi dell’art. 7 ed art. 10 del D.L. n. 118/2021. 

L’esperto è tenuto a redigere una relazione finale al termine dell’incarico che va comunicata all’imprenditore ed inserita nella piattaforma telematica.

2.7. Conclusione delle trattative

La procedura di composizione negoziata ha un esito positivo quando viene individuata una soluzione idonea per il superamento della situazione di crisi.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.L. n. 118/2021, le parti hanno la possibilità di concludere:

un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
una convenzione in moratoria ai sensi dell’art. 182 octies L.F.;
un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., vale a dire un piano di risanamento senza tuttavia la necessità di attestazione.

L’art. 11, comma 2, del D.L. n. 118/2021 dà all’imprenditore la possibilità di domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis, art. 182 septies ed art. 182 novies della legge fallimentare (in questo caso la percentuale prevista dall’art. 182 septies L.F. è ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto).

Secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 3, del D.L. n. 118/2021, l’imprenditore può infine alternativamente:

predisporre un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.;
proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 18 del D.L. n. 118/2021;
accedere ad una delle procedure previste dal R.D. n. 267/1942, dal D.lgs. n. 270/1999 o dal D.L. n. 347/2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 39/2004.

Nel caso in cui l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni per il superamento della situazione di cui all’art. 11, comma 1 e 2, del D.L. n. 118/2021 non sono praticabili, l’imprenditore ha la possibilità di presentare, come si è accennato, una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione ed ai documenti indicati nell’art. 161, comma 2, lett. a), b), c), d), L.F.

L’art. 18 del D.L. n. 118/2021 dispone che la proposta di concordato debba essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. 

L’imprenditore deve dunque chiedere l’omologazione del concordato con ricorso presentato al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. La procedura si conclude con la nomina di un liquidatore previa valutazione da parte del Tribunale a) della fattibilità del piano di liquidazione; b) dell’insussistenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare; c) dell’assicurazione di una utilità per ciascun creditore.

2.8. Misure protettive

Nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 118/2021. 

La richiesta può essere presentata con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza da pubblicarsi nel Registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto.

L’imprenditore è tenuto ad inserire nella piattaforma telematica una dichiarazione sulla esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti ed un aggiornamento della dichiarazione resa in merito alla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza come specificato dall’art. 5, comma 3, lett. d), del D.L. n. 118/2021.

La richiesta di applicazione di misure protettive produce degli importanti vantaggi per l’imprenditore in quanto:

i creditori non possono né acquisire diritti di prelazione, a meno che non siano concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa a partire dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese;
la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata a partire dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese e sino alla conclusione delle trattative o dell’archiviazione della procedura di composizione negoziata. 

A ciò si aggiunge che i creditori interessati dalle misure di protezione non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

La norma precisa infine che le misure protettive non trovano applicazione per quanto concerne i diritti di credito dei lavoratori.

Si segnala che, con l’istanza, l’imprenditore può anche dichiarare che non trovano applicazione nei suoi confronti l’art. 2446, comma 2 e 3, c.c., l’art. 2447 c.c., l’art. 2482 bis, comma 4, 5 e 6, c.c. e l’art. 2482 ter c.c., nonché l’art. 2484, comma 1, c.c. e l’art. 2545 duodecies c.c. sulla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, così come previsto dall’art. 8 del D.L. n. 118/2021. 

L’art. 7 del D.L. n. 118/2021 prescrive poi che la richiesta può essere avanzata al Tribunale competente con il ricorso presentato per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 9 L.F. con cui l’imprenditore chiede la conferma o la modifica delle misure protettive ed, ove occorre, anche l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

L’imprenditore è tenuto a depositare congiuntamente al ricorso i seguenti documenti:

i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta quando non è tenuto al deposito dei bilanci;
una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima del deposito del ricorso;
l’elenco dei creditori, individuando i primi 10 per ammontare, con l’indicazione dei relativi indirizzi PEC, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificatoa la titolarità della singola casella;
un piano finanziario per i successivi 6 mesi;
un prospetto delle iniziative di carattere industriale;
una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere oggetto di risanamento;
il nominativo dell’esperto nominato con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

La durata delle misure protettive non può essere inferiore a 30 giorni e non può superare i 120 giorni, fatto salvo il caso in cui venga disposta la proroga per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (resta fermo il fatto che il Giudice può disporre la revoca delle misure o l’abbreviazione della durata).

2.9. Misure premiali

L’art. 14 del D.L. n. 118/2021 prevede inoltre alcune misure premiali connesse all’accesso alla procedura di composizione negoziata ed in particolare si segnala:

la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari a partire dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sino alla conclusione delle trattative (art. 14 comma 1);
la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione di irrogazione, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto (art. 14, comma 2);
la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto nelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 2 e 3 del D.L. n. 118/2021 (art. 14, comma 3).

Gli interessi e le sanzioni sono tuttavia dovuti senza interessi quando venga pronunciata dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza nei casi previsti dall’art. 14, comma 1 e 2, del D.L. n. 118/2021.

L’imprenditore può inoltre chiedere all’Agenzia delle Entrate, con istanza firmata anche dall’esperto, la concessione di un piano di rateizzazione delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.

La richiesta può essere avanzata nel caso di pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto concluso con uno o più creditori di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nonché dell’accordo non attestato sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F. di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) del D.L. n. 118/2021.

Il piano di rateizzazione può prevedere un numero massimo di 72 rate mensili.