Cassazione civile, sez. lav. 12/07/2016 n. 14204 - LAVORO SUBORDINATO - Mansioni inferiori - Demansionamento

Cassazione civile, sez. lav. 12/07/2016  n. 14204 - LAVORO SUBORDINATO - Mansioni inferiori - Demansionamento

Il Tribunale di Perugia dichiarava con sentenza del 4.2.2011 l'illegittimità del trasferimento disposto dalla Cassa di Risparmio di Perugia nel confronti dl T.A., quadro direttivo dl primo livello, presso la filiale di (OMISSIS) nonchè il suo demansionamento nella detta filiale essendo stato adibito- dopo aver svolto in precedenza le mansioni di titolare della filiale di (OMISSIS)- a cassiere con condanna al risarcimento del danno quantificato nella misura del 30% della retribuzione per il periodo di demansionamento e cosi complessivamente quantificato in Euro 140.000,00 Euro. La Corte di appello con sentenza del 18.9.2012 accoglieva in parte l'appello di Unicredit (che aveva incorporato la Cassa) In quanto confermava le statuizioni concernenti l'illegittimità del disposto trasferimento nonchè l'avvenuto demansionamento posto che le mansioni di cassiere erano incompatibili con quelle da ultimo svolte prima del trasferimento che implicavano le titolarità di una filiale mentre rigettava la domanda risarcitoria per difetto di allegazione.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il T. con due motivi; resiste controparte con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria Illustrativa ex alt. 378 c.p.c.. 

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 Cost., degli artt. 2103 e 2727 c.c. e ss., dell'art. 1218 c.c., dell'art. 1226 c.c., degli artt. 2059, 2087, 115 e 432 c.p.c.: il Giudice avrebbe dovuto, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, liquidare il danno alla professionalità alla stregua di presunzioni essendo tutti i fatti stati ritualmente allegati; natura, durata del demansionamento, gravità dello stesso, conoscibilità dell'evento all'esterno, perdita dl professionalità.

Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. Va premesso che ormai si è formato il giudicato In ordine all'avvenuta dequalificazione dell'attuale parte ricorrente e si discute esclusivamente in ordine al denegato risarcimento del danno da demansionamento che la Corte dl appello ha escluso richiamando la nota sentenza di questa Corte (a Sezioni Unite) n. 6572/2006 che ha affermato il principio per cui per la liquidazione del danno, anche alla professionalità derivante dall'inadempimento datoriale vi deve essere una allegazione specifica da parte del danneggiato, esclusa nel caso di specie. Tuttavia non sembra al Collegio che i principi affermati da questa Corte nel 2006 portino al rigetto della domanda; va sul punto scordato quanto affermato da questa Corte nel 2010 (sempre a sezioni Unite) secondo cui "nell'Ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore dl lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come "mobbing"), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonchè all'inerzia del datore dl lavoro rispetto alle istanze del lavoratore. (Nella specie, relativa a dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dapprima investito della reggenza "ad interim" di una sezione circoscrizionale dell'ufficio del lavoro e poi trasferito alla direzione provinciale con mansioni deteriori quali l'informazione al pubblico e la protocollazione della corrispondenza, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione di merito, che aveva liquidato il danno professionale in una misura "poco più che simbolica" (Cass. n. 4063/2010) ed ancora quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 19778/2014 per cui "In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Nella specie, la S.C. ha qualificato in termini di demansionamento, fonte di danno risarcibile, l'assegnazione, ad un dirigente medico, del solo incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del pronto soccorso, con esclusione dell'esercizio della professione medica)" (cfr. anche Cass. n. 2257/2012). Pertanto è indubbio che gravava sul lavoratore l'Indicazione degli "elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione", ma emerge che questo tipo di allegazioni meramente fattuali il ricorrente li abbia obiettivamente sviluppate essendo desumibili dall'impostazione del ricorso e dalla ricostruzione dei fatti, apparendo del tutto irrilevante che le medesime circostanze non abbiano trovato nel ricorso una esposizione specifica sul piano della richiesta del risarcimento del danno che il Giudice doveva liquidare anche in via equitativa sulla base di elementi obiettivamente risultanti dal ricorso. Pertanto la nota decisione di questa Corte a Sezioni unite non ostava a questa determinazione in via equitativa del danno posto che, come detto, gli elementi rilevanti sul piano obiettivo per una liquidazione in via equitativa del danno emergevano dalla ricostruzione della vicenda operata in ricorso e sulla cui base peraltro i Giudici di merito hanno accertato l'esistenza di un demansionamento.

Pertanto, dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine alle questioni già esaminate al primo motivo, va accolto il ricorso, cessata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione. 

PQM

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016