Strumenti finanziari derivati (opzioni Mib 30 Put e Call): nullità del contratto quadro e violazione delle regole di condotta

Strumenti finanziari derivati (opzioni Mib 30 Put e Call): nullità del  contratto quadro e violazione delle regole di condotta

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Strumenti finanziari derivati (opzioni Mib 30 Put e Call): nullità del

contratto quadro e violazione delle regole di condotta

Autore: Avv. Antonio Chicoli

Categoria Provvedimento: Derivati

Con decisione n. 12294/11, pubblicata in data 14 Novembre 2011, il Tribunale di Napoli, ha

sottolineato quanto per gli istituti di credito sia di notevole rilevanza il rispetto delle norme

contenute nel Testo Unico Finanziario e nei Regolamenti Consob, sia in fase contrattuale, che

durante tutto il corso delle singole operazioni di investimento.

Il caso de quo inerisce ad un istituto di credito che irrispettoso del dettame normativo, ha

negligentemente esposto i propri clienti ad operazioni rischiose ed oggettivamente rivolte a delle

prevedibili perdite, essendo mancate per le stesse, le giuste valutazioni del valore speculativo,

più che conservativo. Gli attori, infatti, si erano rivolti all’istituto di credito per operare in

strumenti finanziari derivati. In particolare, la maggior parte delle operazioni, di cui è causa,

ineriva all’acquisto ed alla vendita di opzioni Mib 30 Put e Call.

Si poneva all’attenzione del Tribunale che gli strumenti derivati sono caratterizzati da una

rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro

complessità. In particolare, le opzioni sono contratti finanziari che danno al compratore il

diritto, ma non il dovere, di comprare, nel caso di opzioni call, o di vendere, nel caso di opzioni

put, una quantità determinata di un’attività finanziaria o reale sottostante (titoli azionari e

obbligazionari, indici azionari, tassi d’interesse, futures, valute, crediti, materie prime, energia,

metalli preziosi, merci, prodotti agricoli), ad un prezzo determinato, ad una data specifica

(opzioni di tipo europeo) oppure entro una data specifica (opzioni di tipo americano). E’ quindi

necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti, solo dopo

aver compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

In virtù di tali operazioni, con cadenza giornaliera, durate per circa tre anni, gli investitori hanno

perso importi importanti e, pertanto, chiedevano che tutte le operazioni effettuate fossero

dichiarate nulle, per la violazione delle norme imperative (Decreto Legislativo 58/1998 e

Regolamento Consob n. 11522/98, Artt. 27,28,29,30,61 e 62, nonché Artt. 1418, 1175 e 1176

del Codice Civile).

Gli attori, in via preliminare, eccepivano la nullità del contratto quadro, in quanto non

sottoscritto dall’intermediario finanziario.

Tale deduzione, a parere del Tribunale, appariva fondata sul principio per cui è nullo per

violazione del requisito della forma scritta prescritta ad substantiam dall’art. 23 d. lgs. n.

58/98, il contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari che sia stato sottoscritto

dalla sola parte che producendolo in giudizio ne abbia eccepito l’invalidità. E poiché gli ordini

di borsa traggono la loro origine ed efficacia dalla conclusione del contratto di negoziazione e

sono traducibili in atti di esecuzione del rapporto contrattuale, alla nullità del contratto quadro

consegue la nullità di tutti gli ordini impartiti in esecuzione dello stesso non essendo peraltro

ammissibile la convalida mediante esecuzione del negozio nullo.

Dall’esame del contratto quadro, allegato da parte attrice, risultava mancante la sottoscrizione

dell’intermediario finanziario. In effetti, come ha affermato il Giudicante, sposando le tesi degli

attori, la dicitura “Visto firmare”, apposta nei riquadri del contratto, aveva solo il valore di

certificare l’identità degli investitori, ma non rappresentava la sottoscrizione dell’intermediario,

munito di poteri rappresentativi.

Pertanto, mancando la sottoscrizione dell’istituto di credito, il contratto andava dichiarato nullo,

con l’effetto di dichiarare nulle tutte le operazioni di investimento in derivati.

Già ritenendo fondata la domanda per i motivi suindicati, il Tribunale ampliava la motivazione

della decisione, esaminando la propensione al rischio degli investitori. Anche in tal caso, preso

atto delle operazione rischiose in derivati e del profilo di rischio degli investitori, il Giudicante

riscontrava la violazione della normativa vigente, avendo l’istituto di credito erroneamente

profilato i clienti, confermando di non aver mai assunto informazioni specifiche, sia in materia

di propensione al rischio, sia in materia di situazione finanziaria, nonchè in merito agli obiettivi

di investimento. Neanche le registrazioni telefoniche delle operazioni, ascoltate in udienza e nel

corso della CTU, davano ragione alla banca, anzi, l’audio confermava l’inadeguatezza delle

operazioni e la negligenza dell’istituto di credito, nel non avere mai avvisato l’investitore di tale

inadeguatezza.