Contratto bancario - Forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB - Contratto sottoscritto solo dal cliente - Perfezionamento del negozio mediante produzione in giudizio del documento - Revoca del consenso - Nullità.

Contratto bancario - Forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB - Contratto sottoscritto solo dal cliente - Perfezionamento del negozio mediante produzione in giudizio del documento - Revoca del consenso - Nullità.

Con la Sentenza n. 3379 del 16 Novembre 2016, il Tribunale di Bergamo conferma ormai l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità enunciando il principio per cui in riferimento ai contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B., la produzione in giudizio di un modulo di conto corrente e di apertura di credito recante un visto per autenticità della firma ha effetti perfezionativi del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, con la conseguenza che gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto devono ritenersi nulli.

L'esibizione del contratto non avrà poteri perfezionativi, ma sarà radicalmente nullo se l'altra parte abbia medio tempore revocato il consenso. 

https://www.antoniochicoli.it/upload/files/sentenza tribunale di bergamo.pdf