26/06/2026 - Sentenza n. 2109/2026 - La Corte d'Appello di Napoli conferma la sentenza del Tribunale di Napoli condannando il Comune di Napoli per mobbing/straining-

1. Premessa e inquadramento del caso
La sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2109/2026 affronta un caso emblematico di tutela della salute psico‑fisica del lavoratore pubblico, in un contesto di presunto mobbing e straining, connesso a condotte datoriali protratte e mirate di un dirigente nei confronti di un dipendente tecnico del Comune di Napoli.
Il lavoratore, istruttore tecnico addetto alla sicurezza abitativa e difesa idrogeologica, lamentava una serie di comportamenti dequalificanti e vessatori (sovraccarico di lavoro, attribuzione di mansioni amministrative estranee al profilo, revoca di ferie, ostacolo al trasferimento, assegnazione a locali degradati e privi di strumenti), cui collegava l’insorgenza di un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso.
Il Tribunale di Napoli aveva qualificato la vicenda come straining, accertando un danno biologico del 16% e condannando il Comune al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale. La Corte d’Appello, investita dal gravame dell’ente, conferma la responsabilità datoriale, ma compie due passaggi di rilievo:
riconosce la sussistenza di un vero e proprio mobbing, in progressione da una fase iniziale di straining;
segnala criticità nella quantificazione del danno differenziale operata in primo grado, pur non potendo intervenire per difetto di devoluzione.
2. Mobbing, straining e art. 2087 c.c.: la ricostruzione della Corte
2.1. La definizione di mobbing e gli elementi costitutivi
La Corte richiama la nozione “classica” di mobbing elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: condotta sistematica e protratta nel tempo, con comportamenti ostili, prevaricatori e persecutori, idonei a determinare emarginazione, mortificazione morale e lesione dell’equilibrio psico‑fisico del lavoratore.
Vengono ribaditi gli elementi rilevanti:
molteplicità di comportamenti persecutori (anche singolarmente leciti) ma sistematici e prolungati, con intento vessatorio;
evento lesivo alla salute o alla personalità del lavoratore;
nesso causale tra condotta e pregiudizio;
prova dell’elemento soggettivo (intento persecutorio).
In questo quadro, l’art. 2087 c.c. è confermato come norma di chiusura dell’ordinamento antinfortunistico, che impone al datore di lavoro l’adozione di tutte le misure, anche “atipiche”, idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, incluse quelle volte a prevenire situazioni “stressogene” e ambienti di lavoro logoranti.
2.2. Straining come “minus” del mobbing e nozione medico‑legale
La Corte valorizza l’evoluzione giurisprudenziale più recente, che qualifica mobbing e straining come nozioni di tipo medico‑legale, prive di autonoma rilevanza giuridica, utili solo a individuare condotte lesive in contrasto con l’art. 2087 c.c.
Vengono richiamati due principi chiave:
la reiterazione, l’intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta incidono sul quantum, non sull’an del risarcimento, che prescinde da dolo o colpa datoriale;
lo straining è una forma attenuata di mobbing, caratterizzata anche da una sola azione intenzionale e duratura, idonea a determinare un effetto stressogeno permanente; non c’è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice qualifica come straining fatti allegati come mobbing, trattandosi di diverse etichette medico‑legali per condotte ostili lesive della salute.
La nuova regola applicabile, che la sentenza fa propria, è quella per cui la qualificazione tra mobbing e straining non ha rilievo autonomo sul piano dell’an debeatur, ma solo sul piano della misura del danno, essendo centrale l’accertamento di un ambiente di lavoro stressogeno e lesivo della dignità, a prescindere dalla prova rigorosa dell’intento persecutorio.
La vecchia impostazione, più formalistica, tendeva a negare tutela in assenza di prova piena del disegno persecutorio unitario (mobbing in senso stretto); la Corte, in linea con la Cassazione richiamata, supera questa rigidità, imponendo al giudice di valutare anche singoli episodi, in sequenza causale, come condotte vessatorie autonomamente rilevanti.
3. Il percorso argomentativo: dalla fisiologica conflittualità al mobbing accertato
3.1. La tesi dell’ente: normali poteri direttivi e conflittualità fisiologica
Il Comune di Napoli, richiamando la nozione di straining, sostiene che nel caso concreto difettino gli elementi costitutivi anche di questa figura, e che le condotte del dirigente rientrino nei normali poteri organizzativi e in una fisiologica conflittualità lavorativa. Contesta la valutazione delle prove testimoniali, la conoscenza della patologia oncologica del lavoratore e gli esiti della CTU medico‑legale.
3.2. La risposta della Corte: valutazione globale e presunzioni
La Corte ribalta l’impostazione dell’ente, muovendosi su due piani:
piano fattuale‑probatorio:
valorizza le dichiarazioni dei testi Napolitano e Riccardi, che descrivono un carico di lavoro eccessivo, l’attribuzione al solo Patriciello di compiti amministrativi aggiuntivi rispetto alle mansioni tecniche, frequenti emergenze tecniche e pressioni del dirigente;
evidenzia frasi gravemente denigratorie del dirigente (“non gliene fregava un cazzo” delle condizioni patologiche del ricorrente), riportate de relato ma ritenute attendibili nel contesto complessivo;
sottolinea la revoca di ferie già autorizzate in assenza di reali esigenze di servizio, in periodo natalizio a carico di lavoro ridotto, in coincidenza con esami medici delicati;
rileva l’ostacolo al trasferimento, con disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi che avevano ottenuto il trasferimento senza revoche, in assenza di concrete ragioni organizzative (anche sul tema “Universiadi”);
piano giuridico‑sistematico:
richiama il carattere “aperto” dell’art. 2087 c.c. e l’ammissibilità della prova presuntiva del danno da ambiente stressogeno, imponendo una valutazione complessiva degli indizi (caratteristiche, gravità, frustrazione personale/professionale, circostanze del caso concreto);
ribadisce che la tutela della salute non ammette “sconti” per ragioni di fatalità o di fattibilità economica/organizzativa, e che il datore deve astenersi da iniziative che, già di per sé, ledono la personalità morale del lavoratore (mobbing, straining, burn‑out, molestie, stalking, ecc.).
Da questa lettura integrata, la Corte giunge ad affermare non solo la sussistenza di condotte di straining, ma la configurabilità di un mobbing pieno, in ragione della progressione, reiterazione e finalizzazione persecutoria delle condotte nel tempo.
4. Il nesso causale e il ruolo decisivo della CTU medico‑legale
4.1. Concausalità tra patologia oncologica e condotte datoriali
La consulenza della dott.ssa Pagano assume un ruolo centrale:
accerta una patologia psichica qualificata come disturbo dell’adattamento persistente con ansia e umore depresso di grado moderato;
colloca temporalmente l’insorgenza della sintomatologia in coincidenza con l’escalation del conflitto lavorativo (ottobre‑dicembre 2016) e con un peggioramento del quadro oncologico (lesioni epatiche sospette alla TAC del 5.12.2016);
esclude che la sola notizia oncologica possa spiegare la focalizzazione del disagio, rilevando come i referti neurologici e specialistici documentino una polarizzazione del pensiero sulle vicende lavorative e sui conflitti con la dirigenza, incompatibile con una mera reazione ipocondriaca alla malattia.
La CTU giunge a configurare un nesso di concausalità efficiente e determinante tra mobbing lavorativo e patologia psichica, individuando le condotte datoriali come causa efficiente che, congiuntamente alla preoccupazione oncologica, ha slatentizzato e strutturato il disturbo.
4.2. La quantificazione del danno e la conferma del 16%
La Corte aderisce alle conclusioni peritali, ritenendo congrua la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 16%, con decorrenza dall’ottobre 2016, momento di inizio delle condotte stressogene.
In questo modo, la sentenza consolida un approccio sostanzialistico al nesso causale, che tiene conto della fragilità preesistente del lavoratore e della capacità delle condotte datoriali di aggravare o slatentizzare patologie, senza che ciò valga a escludere la responsabilità ex art. 2087 c.c., ma semmai a raffinare la valutazione del nesso e del quantum.
5. Danno differenziale e limiti dell’effetto devolutivo
Uno dei passaggi più interessanti, anche in chiave pratica, riguarda la quantificazione del danno differenziale.
La Corte rileva criticamente che il Tribunale ha detratto dal danno civilistico soltanto 1.226,93 euro a titolo di indennizzo INAIL, a fronte di un’invalidità permanente del 16%, evidenziando come:
il raffronto tra risarcimento civilistico e prestazioni INAIL deve avvenire per poste omogenee, assumendo come parametro il valore capitale dell’indennizzo riferibile alla stessa voce di pregiudizio (danno biologico), e non il solo importo già materialmente percepito;
la somma detratta è “pressoché simbolica” e non compatibile con la gravità della menomazione, né con i valori capitale normalmente correlati a rendite o indennizzi INAIL per un danno del 16%;
emergono quindi seri dubbi sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo del danno differenziale e sulla conformità della detrazione alle tabelle INAIL.
Tuttavia, la Corte non può intervenire: l’atto di appello del Comune non ha specificamente censurato il criterio di quantificazione del danno differenziale né la misura della detrazione, concentrandosi solo sulla responsabilità e sul nesso causale. Ne consegue che la statuizione sul quantum del danno differenziale è coperta da giudicato interno e resta sottratta al sindacato del giudice di secondo grado.
Questo passaggio ha forte rilevanza pratica:
ribadisce la centralità dell’effetto devolutivo dell’appello e la necessità di motivi specifici su ogni capo che si intenda rimettere in discussione;
segnala, agli operatori, l’esigenza di una particolare attenzione nella formulazione dei motivi di gravame in materia di danno differenziale, per evitare che errori di calcolo sfuggano a ogni correzione in sede d’appello.
6. Art. 89 c.p.c. e limiti del linguaggio difensivo
La sentenza dedica un’ampia parte alla domanda del Comune ex art. 89 c.p.c. per la cancellazione di espressioni offensive contenute nella memoria di costituzione dell’appellato e per il risarcimento del danno da offesa all’onore del difensore.
La Corte:
distingue tra espressioni severe, incisive e fortemente critiche, ma funzionali alla difesa, e frasi che travalicano la critica alle tesi per colpire la persona del difensore con giudizi di incompetenza, ignoranza, superficialità, “deficienza di diritto”, “extraterrestre”, “fallendo miseramente”, “anche un bambino le considererebbe insufficienti”, ecc.;
ordina la cancellazione di una serie di espressioni ritenute gratuitamente denigratorie e non funzionali alle esigenze difensive, affermando che esse violano i limiti di continenza processuale e il rispetto dovuto alla dignità delle persone coinvolte;
nega tuttavia il risarcimento del danno, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’obbligo risarcitorio ex art. 89, comma 2, c.p.c. sussiste solo quando le espressioni offensive siano del tutto prive di attinenza con l’esercizio del diritto di difesa; nel caso concreto, pur censurabili, esse mantengono un minimo collegamento con l’oggetto della controversia e non raggiungono un grado di offensività tale da giustificare un autonomo danno risarcibile.
Questo segmento della decisione ha un valore “pedagogico” per il foro:
da un lato, riafferma l’ampiezza del diritto di difesa, che consente anche toni aspri e critici;
dall’altro, traccia un confine netto tra critica alla tesi giuridica e attacco personale al difensore, non tollerando l’uso della dialettica processuale come veicolo di delegittimazione professionale.
7. Considerazioni conclusive e spunti applicativi
La sentenza Patriciello si segnala per almeno quattro profili di rilievo sistematico e pratico:
Conferma e rafforza la “nuova regola applicabile” in tema di mobbing/straining: ciò che conta non è l’etichetta, ma l’accertamento di condotte datoriali idonee a creare un ambiente di lavoro stressogeno e lesivo della dignità, con lesione della salute, a prescindere dalla prova rigorosa del dolo persecutorio; la distinzione tra mobbing e straining rileva soprattutto sul piano del quantum.
Ribadisce l’ampiezza dell’obbligo di protezione ex art. 2087 c.c.: il datore, specie pubblico, non può trincerarsi dietro esigenze organizzative generiche o dietro la “fisiologica conflittualità”, ma deve prevenire e rimuovere situazioni di sovraccarico, dequalificazione, disparità di trattamento e ostacolo alle cure, tanto più quando sia a conoscenza della fragilità psico‑fisica del lavoratore. [
Offre indicazioni operative sul danno differenziale: segnala la necessità di un corretto confronto tra risarcimento civilistico e prestazioni INAIL, basato sul valore capitale e sulla omogeneità delle poste, e avverte, implicitamente, difensori e giudici sull’importanza di motivi di appello specifici sul quantum per evitare la cristallizzazione di errori di calcolo.
Interviene sullo stile della difesa tecnica: applicando l’art. 89 c.p.c., la Corte richiama gli avvocati a un uso responsabile del linguaggio, che non neghi la legittima asprezza della dialettica, ma escluda attacchi personali gratuiti al collega, in un’ottica di tutela del decoro professionale e del corretto contraddittorio.
Nel complesso, la pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla dimensione “ambientale” della tutela della salute nei luoghi di lavoro e al ruolo attivo del datore, pubblico e privato, nella prevenzione di situazioni logoranti, confermando la centralità dell’art. 2087 c.c. come presidio effettivo – e non meramente programmatico – della dignità e integrità del lavoratore. https://www.antoniochicoli.it/upload/files/SENTENZA_PATRICIELLO_.pdf