02 GIUGNO 2026 - OBBLIGO DI RETTIFICA CODICE FISCALE / COMPETENZA PER TERRITORIO /GIUDICE ORDINARIO / PROVVEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 700 C.P.C. - TRIBUNALE DI NAPOLI - I SEZIONE CIVILE - ORDINANZA N. 5811/2026 - NRG. 10027 (diritti fondamentali)-

L’ordinanza del Tribunale di Napoli, I Sezione civile, del 26 maggio 2026 (n. cronol. 5811/2026, R.G. 10027/2026), resa dalla dott.ssa Manuela Massimo Esposito, affronta in modo esemplare il tema, tutt’altro che raro nella prassi, dell’omocodia nell’attribuzione del codice fiscale a cittadini stranieri e delle sue ricadute sui diritti fondamentali della persona.
Il caso riguarda un cittadino indiano, Singh Malkeet, giunto in Italia nel 2018, inizialmente identificato dall’Amministrazione finanziaria con un codice fiscale numerico provvisorio, poi sostituito – per errore – con un codice alfanumerico già attribuito a un diverso soggetto, anch’egli indiano, omonimo e con la stessa data di nascita, ma nato in altro luogo e titolare di una propria, distinta, storia debitoria e giudiziaria.
Questa errata attribuzione del codice fiscale ha determinato una vera e propria sovrapposizione di identità: al ricorrente vengono imputate cartelle esattoriali, debiti INAIL, TARI, iscrizioni a ruolo, fino al coinvolgimento in una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Pavia, senza che egli fosse proprietario dell’immobile; a ciò si aggiungono ripetuti controlli di polizia, con rischio concreto di arresto o fermo per fatti non suoi.
Nonostante le numerose istanze e diffide rivolte a Agenzia delle Entrate, INAIL, Comuni e Questure – alcune delle quali riconoscono l’errore, limitandosi però a interventi parziali – la posizione del ricorrente rimane sostanzialmente invariata: nessun nuovo codice fiscale alfanumerico viene attribuito, le banche dati non vengono definitivamente “pulite” e il soggetto continua a essere esposto a notifiche e procedimenti non suoi.
Su questo sfondo, il Tribunale è chiamato a decidere in sede cautelare ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., verificando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Da un lato, il giudice riconosce che l’Agenzia delle Entrate, in quanto gestore dell’anagrafe tributaria, ha il dovere di rettificare gli errori di identificazione e di attribuire, ove necessario, un nuovo codice fiscale univoco, così da evitare confusioni e pregiudizi. Dall’altro, valorizza il pericolo concreto e attuale di ulteriori gravi compromissioni dei diritti fondamentali del ricorrente: identità personale, onore, reputazione, correttezza dei dati personali, lavoro, patrimonio e libertà personale.
Di particolare interesse è anche il passaggio sulla competenza territoriale, sollevata in via pregiudiziale dall’Agenzia delle Entrate in favore del Tribunale di Milano. Il giudice respinge l’eccezione, richiamando le stesse indicazioni operative dell’Agenzia: il cittadino può rivolgersi a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate e a qualsiasi Direzione Provinciale per segnalare errori e omocodie, con conseguente legittimità della scelta del foro napoletano, anche in presenza di una pluralità di uffici coinvolti.
Nel merito, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’Agenzia delle Entrate di procedere alla rettifica del codice fiscale alfanumerico erroneamente attribuito a Singh Malkeet, disponendo l’allineamento di tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni in cui quel codice sia stato associato al ricorrente. Si tratta di un comando che va oltre la mera “presa d’atto” dell’errore, imponendo un intervento sistemico sulle banche dati, a tutela effettiva dell’identità e della posizione giuridica del soggetto.
L’ordinanza si segnala, dunque, per almeno tre profili di rilievo:
La centralità dei diritti fondamentali nella gestione delle banche dati pubbliche: l’errore tecnico-amministrativo (omocodia) viene letto come fattore di possibile lesione di diritti costituzionalmente protetti, non solo patrimoniali ma anche personali e di libertà.
Il ruolo attivo del giudice ordinario nel governo delle interazioni tra amministrazioni: di fronte a una “intricata situazione anagrafica” che coinvolge Agenzia delle Entrate, Sportello Unico per l’Immigrazione, Questure, Comuni e sistemi informativi diversi, il giudice non si limita a registrare la complessità, ma impone un obbligo di cooperazione effettiva volto alla rettifica e all’allineamento delle banche dati.
La valorizzazione dello strumento cautelare d’urgenza come via di tutela rapida in presenza di pregiudizi già verificatisi (atti esecutivi, iscrizioni a ruolo, fermi di identificazione) e di un rischio concreto di reiterazione, che rende inadeguati i tempi del giudizio ordinario.
In un contesto in cui l’identità personale è sempre più mediata da codici, archivi e interoperabilità di sistemi, questa decisione offre uno spunto importante: gli errori di identificazione non sono solo problemi tecnici, ma questioni di diritti fondamentali, e come tali richiedono risposte giurisdizionali pronte, incisive e capaci di orientare la prassi amministrativa.
Avv. Antonio Chicoli
https://www.antoniochicoli.it/upload/files/ordinanza_di_accoglimento_.pdf