(pubbl. 11/09/2025) - Cassazione Civile, Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852 - Cessione in blocco dei crediti -

(pubbl. 11/09/2025) - Cassazione Civile, Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852 - Cessione in blocco dei crediti -

La questione sottoposta riguarda l’analisi delle sentenze della Cassazione Civile, Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1993, con particolare riguardo all’onere probatorio gravante sul cessionario che chiede l’ammissione di un credito allo stato passivo nelle procedure concorsuali. Il tema centrale è la distinzione tra il mero possesso da parte del cessionario di documenti inerenti il credito e la prova della effettiva titolarità dello stesso, nonché il valore probatorio della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione del cedente. Si richiede anche di analizzare la funzione della notifica della cessione e i profili di accertamento giudiziale richiesti in caso di contestazione da parte del debitore ceduto.

1. Onere probatorio sulla titolarità del credito: principi generali

L’onere della prova in materia di cessione di crediti, in particolare per l’ammissione allo stato passivo, è stato oggetto di numerosi arresti giurisprudenziali. Secondo consolidato orientamento, il cessionario che agisce in giudizio è tenuto a dimostrare non solo l’esistenza del credito, ma anche la propria titolarità in relazione allo stesso, fornendo la prova che il credito per cui chiede l’ammissione rientri effettivamente tra quelli oggetto della cessione e che il passaggio sia avvenuto secondo le modalità previste.

In particolare, la mera disponibilità di documenti idonei a provare l’esistenza del credito (ad esempio, contratti, fatture, estratti conto ecc.) non equivale a prova della titolarità del diritto, in quanto tali documenti possono provare il rapporto sottostante ma non attestano l’avvenuta cessione e la sua opponibilità ai terzi ("il creditore deve provare solo la fonte del suo diritto (il contratto) e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte; [...] il debitore convenuto deve invece provare l'avvenuto adempimento o l'inadempimento per causa a lui non imputabile") 1, ("il creditore deve soltanto dimostrare la fonte del suo diritto (negoziale o legale) e il relativo termine di scadenza mentre spetta al debitore convenuto provare che egli ha adempiuto o che il credito non è ancora esigibile").

Nell’ambito delle procedure concorsuali, la Suprema Corte ha più volte ribadito come la domanda di insinuazione al passivo debba essere corredata da documentazione idonea a provare la fonte e la titolarità del credito, non essendo sufficiente la semplice produzione di documenti contabili, fatture o atti unilaterali del creditore o del cessionario ("La prova piena della pretesa è data da documenti quali l'atto pubblico e la scrittura privata. Il documento su cui il creditore fonda la propria pretesa ha effetti nei confronti del curatore (e quindi gli è opponibile) se ha una data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento [...]. Le fatture relative a crediti oggetto di insinuazione da parte di un imprenditore non sono una fonte di prova documentale efficace nei confronti del curatore, data la loro natura di atti di formazione unilaterale" ) 

2. Distinzione tra possesso dei documenti e titolarità effettiva

Il principio ribadito dalla Cassazione nelle sentenze in commento è che il mero possesso da parte del cessionario di copie di documenti relativi al credito non equivale a prova dell’effettiva titolarità. Ciò perché occorre distinguere tra:

Prova dell’esistenza del credito: si riferisce alla dimostrazione che il credito è sorto nei confronti del debitore, tipicamente tramite documentazione contrattuale, fatture, ecc.

Prova della titolarità del credito: riguarda invece la dimostrazione che quel credito è effettivamente passato al cessionario e che questi può validamente agire in giudizio o insinuarsi al passivo in luogo del cedente.

La Cassazione sottolinea che è onere del cessionario dimostrare:

che il credito oggetto di insinuazione sia compreso tra quelli ceduti, secondo i criteri del contratto di cessione;

che il credito non sia compreso tra quelli esclusi dalla cessione;

la validità e opponibilità della cessione, specie se il debitore o il curatore ne contestino la legittimazione ("incombe sul soggetto cessionario l’onere di dimostrare non solo che le posizioni creditorie fatte valere con l’insinuazione allo stato passivo fossero ricomprese nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, ma anche che le stesse non fossero incluse tra quelle non oggetto di cessione in base ai criteri dettati dal provvedimento") [testo domanda].

3. Valore probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione del cedente

L’art. 58 D.Lgs. 385/1993 prevede che la cessione in blocco di crediti da parte di banche siano efficaci nei confronti dei debitori ceduti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale pubblicazione ha valore di pubblicità-notizia e non costituisce prova della legittimazione sostanziale del cessionario. La pubblicazione può quindi assumere un valore indiziario, ma non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito ove questa sia contestata.

Lo stesso principio vale per la dichiarazione del cedente: essa non è idonea di per sé a provare il passaggio del credito se non supportata da ulteriori elementi (ad esempio, il contratto di cessione con indicazione dei crediti, documenti attestanti l’inclusione del credito tra quelli ceduti, ecc.) ("il Tribunale, nel ritenere inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione e la dichiarazione del cedente, si è uniformato all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente»") [testo domanda].

4. Funzione della notificazione della cessione

La notificazione della cessione al debitore ceduto serve a rendere la cessione stessa opponibile e a legittimare il cessionario a ricevere il pagamento. In materia di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1993, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale, ma – come visto – non integra piena prova della titolarità del credito, specie se il debitore contesta la legittimazione del cessionario ("La notificazione della cessione del credito infatti costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1684, Trib. Grosseto 24 febbraio 2016 n. 191)") 

5. Profili di accertamento giudiziale e ricadute pratiche

In presenza di contestazione da parte del debitore ceduto (o del curatore nella procedura concorsuale), il giudice è tenuto a svolgere un accertamento sostanziale e complessivo delle risultanze di fatto, valutando:

la prova della cessione (contratto, criteri di individuazione dei crediti, eventuali estratti dei registri interni, corrispondenza tra documento e credito oggetto di insinuazione);

la prova della ricomprensione effettiva del credito tra quelli ceduti;

la prova che il credito non sia tra quelli esclusi dalla cessione.

Se manca la prova del passaggio intermedio, ossia se non si dimostra che il credito era effettivamente nel portafoglio del cedente e ricompreso nella cessione, la domanda di insinuazione sarà rigettata ("devesi rilevare l’insufficienza probatoria circa disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio: tale circostanza non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso")

Ricadute pratiche

Il cessionario deve predisporre un dossier probatorio completo, che comprenda il contratto di cessione, documentazione dei criteri di individuazione dei crediti, eventuali elenchi nominativi e ogni documento utile a dimostrare la titolarità e la riferibilità del credito.

In caso di contestazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o la sola dichiarazione del cedente non sono sufficienti: occorre produrre documentazione completa e dettagliata.

La mancanza di prova rigorosa comporta il rigetto della domanda di insinuazione al passivo, con perdita della possibilità di partecipare alla ripartizione dell’attivo concorsuale.

Le banche e gli operatori che acquistano crediti in blocco devono curare con attenzione la tracciabilità del credito, la conservazione della documentazione e la precisa individuazione dei crediti ceduti.

Conclusioni: Applicazione della regola legale al caso

Le sentenze della Cassazione del 25 agosto 2025 ribadiscono e rafforzano il principio secondo cui, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1993, il cessionario che agisce per l’ammissione allo stato passivo ha un onere probatorio rigoroso e articolato. Non è sufficiente il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente; serve invece la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva trasmissione. In caso di contestazione, il giudice deve accertare la sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto a fondamento della titolarità. Le implicazioni pratiche sono rilevanti: chi acquista crediti deve implementare procedure documentali e probatorie rigorose, pena l’impossibilità di far valere i crediti nelle procedure concorsuali.