Ricorso in Cassazione inammissibile se contrario anche ad un solo precedente di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, ordinanza 22 febbraio 2018 n. 4366).

Ricorso in Cassazione inammissibile se contrario anche ad un solo precedente di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, ordinanza 22 febbraio 2018 n. 4366).

Nella vicenda in esame, affidandosi ad un solo motivo, le ricorrenti avevano sostenuto la tesi della necessità dell’esistenza della diligenza del creditore, quindi almeno del deposito della c.d. documentazione ipocatastale, per l’applicazione dell'effetto interruttivo di cui all'art. 2945, co. 3, c.c., anche per i procedimenti esecutivi immobiliari dichiarati estinti. A tal riguardo, la Cassazione ha richiamato l'elaborazione dell'eccezionale istituto per come sviluppata in precedenza dalla stessa Corte di legittimità, secondo la quale, qualunque procedimento esecutivo immobiliare, avrebbe comportato l'interruzione-sospensione dell'ordinario termine prescrizionale del credito azionato, anche in ipotesi di declaratoria di estinzione, per qualunque causa questa fosse stata pronunciata. Pertanto, alla luce di tale precedente, le censure mosse dalle ricorrenti alla sentenza impugnata non risultano fondate.

A ciò si aggiunga, che nell’atto introduttivo, le parti non hanno criticato né preso alcuna posizione in merito a detta pronuncia di legittimità, e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso. In particolare, l’esistenza di un precedente di legittimità, anche unico ed addirittura remoto, ma univoco e chiaro, fa ritenere sussistente un orientamento interpretativo da qualificarsi consolidato, atteso che non si è mai delineata la necessità di rimetterlo in discussione.

Se tale indirizzo è condiviso dal Collegio cui esso è sottoposto nuovamente, rappresenta un presupposto valido dello scrutinio imposto oggi dall'art. 360 bis c.p.c., n. 1. Qualora, invece, detto orientamento fosse stato totalmente censurato da parte ricorrente, si sarebbe delineata l'ipotesi di inammissibilità di cui alla norma già richiamata: questa deve ormai essere interpretata alla stregua della sentenza n. 7155, Cass. Sez. U. 21/03/2017, secondo la quale: "in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348 bis c.p.c., e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti".

Pertanto, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: "in tema di ricorso per cassazione, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità cui si sia conformata la pronuncia gravata ed in mancanza, nel ricorso, di valide critiche al quale il ricorso stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1".

Per tali ragioni, la Suprema Corte non ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza, bensì lo ha dichiarato inammissibile per i motivi sopra esposti.